LEGENDA - Questo é uno dei “testi consolidati” usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le parentesi quadre racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I corsivi e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC (“Nota del curatore”) per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP
Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
30 novembre 2015
Clausola di esclusione di responsabilità: le Parti si riservano il diritto di apportare modifiche al testo successivamente e di integrare la proposta in un secondo momento mediante cambiamenti, supplementi o ritirando il testo in tutto o in parte. Il presente testo consolidato non comporta alcun pregiudizio all'architettura dell’accordo definitivo. Questo testo consolidato verte sul testo principale dei servizi commerciali transfrontalieri.
Capitolo {X} Scambi transfrontalieri di servizi
Nota: fatto salvo il contesto
[UE: Per “prestazione transfrontaliera di servizi” s’intende la prestazione di servizi:
Nota: l’UE ha proposto un capitolo sull’accesso e sul soggiorno temporaneo delle persone fisiche per motivi d’affari (capitolo IV).
[USA: Per “scambi transfrontalieri di servizi o prestazione transfrontaliera di servizi” s’intende la prestazione di un servizio:
a) dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte; b) nel territorio di una Parte da un soggetto di tale Parte al soggetto dell’altra Parte; o c) da un cittadino di una Parte nel territorio dell’altra Parte;
ma é esclusa la prestazione di servizi nel territorio di una Parte mediante un investimento previsto;]
[UE: Per “impresa” s’intende una persona giuridica, una filiale o un ufficio di rappresentanza istituito tramite fondazione, come definito nel presente articolo;]
[USA: Per “impresa” s’intende “impresa”, come definita nell’articolo XX.XX (Definizioni di generale applicazione), e la filiale di un’impresa;]
[USA: Per “impresa di una Parte” s’intende un’impresa organizzata o costituita ai sensi dell’ordinamento di una Parte e la filiale situata nel territorio di una Parte, che svolge attività d’impresa in tale territorio;]
[USA: Per “servizio di una Parte” s’intende una persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio1);]
[UE: Per “prestatore di servizi” di una Parte s’intende una persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio;]
[USA: Per “servizi aerei specializzati” s’intendono i servizi aerei che esulano dal trasporto, come il servizio antincendio aereo, visite guidate, nebulizzazione, ricerca, mappatura, fotografia, paracadutismo, rimorchio di alianti e lavori di sollevamento in elicottero per posa e costruzione oltre ad altri servizi agricoli, industriali e di ispezione per via aerea.]
[UE: Per “controllata” di una persona giuridica di una Parte s’intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte2)];
[UE: Per “persona fisica dell'Unione” s’intende qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione ai sensi del diritto3) dell'UE, mentre per “persona fisica degli Stati Uniti” s’intende qualsiasi cittadino statunitense ai sensi del diritto nazionale;]
[UE: Per “persona giuridica” s’intende un’entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;]
[UE: Per “persona giuridica dell’UE” o “persona giuridica degli Stati Uniti” s’intende un’entità giuridica debitamente costituita ai sensi dell’ordinamento degli Stati membri dell’UE o degli Stati Uniti, che svolge sostanziali operazioni d’affari4) nel territorio rispettivamente dell’UE o degli Stati Uniti;]
[UE: Fatto salvo quanto disposto nel precedente paragrafo, le imprese di spedizioni costituite al di fuori dell’UE o degli Stati Uniti e controllate da cittadini degli Stati membri dell’UE o degli Stati Uniti, rispettivamente, sono altresì considerate beneficiarie delle disposizioni del presente capo, eccetto il capitolo II, sezione (2) [Protezione degli investimenti] se le loro imbarcazioni sono immatricolate ai sensi della rispettiva legislazione nel proprio Stato membro o negli Stati Uniti e battono bandiera dello Stato membro o degli Stati Uniti;]
[UE: Per “misura” s’intende qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o in qualsiasi altra forma;]
Nota: l’Unione europea ha altresì presentato un testo sui servizi di trasporto marittimo internazionale (capitolo V, Sezione VII).
1. Il presente capitolo si applica alle misure [UE: delle Parti] [USA: adottate o mantenute vigenti da una Parte] che riguardano [UE: la] prestazione [UE: transfrontaliera di] [USA: scambi di] servizi [UE: in tutti i settori del terziario] [USA: ad opera di prestatori di servizi dell’altra Parte. Tali misure comprendono provvedimenti che riguardano:
[UE: 2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi audiovisivi]
[UE: 3. Le sovvenzioni sono oggetto del capitolo {X (sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato)} e le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.]
[USA: Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, il presente capitolo non si applica a:
[UE: 4. Gli appalti pubblici sono oggetto del capitolo {X sugli appalti pubblici}. Nessuna disposizione di cui al presente accordo può essere interpretata in modo da limitare gli obblighi delle Parti ai sensi del capitolo X sugli appalti pubblici o per imporre ulteriori obblighi in relazione agli appalti pubblici.]
[USA: Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, il presente capitolo non si applica a:
[USA: 5. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1,
6. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, il presente capitolo non si applica a:
Nota: l’Unione europea ha proposto un testo sui servizi di trasporto aereo (capitolo V, sezione VIII); Cfr. paragrafi successivi. [USA: 7. Il presente capitolo non costituisce alcun obbligo per le Parti in relazione ai cittadini dell’altra Parte che intendono accedere al mercato del lavoro o che sono impiegati a tempo indeterminato nel territorio e non conferisce alcun diritto a tali cittadini in relazione all'accesso o all’occupazione.]
[USA: 8. Il presente capitolo non si applica ai servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri nel territorio di una Parte. Per “servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri” s’intendono i servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi.]
[UE: Per “servizi” s’intende qualsiasi servizio in qualsiasi settore, a esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri]
[UE: Per “servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri” s’intendono servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici]
9. [USA: Nessuna disposizione di cui al presente accordo può essere interpretata in modo da imporre obblighi a carico di una Parte in merito alle proprie disposizioni in materia di immigrazione, comprese l’ammissione o le condizioni del soggiorno temporaneo.]
[UE: Il presente capo non si applica alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.
Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi6) derivanti all'altra parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e negli allegati.]
[USA:10. Ai fini del presente capitolo, per “misure adottate o mantenute in vigore da una parte” s’intendono le misure adottate o mantenute in vigore da:
[UE: Per “misure adottate o mantenute in vigore da una parte” s’intendono le misure prese da:
[UE: Nei settori o sotto-settori in cui vigono impegni sull'accesso al mercato, le Parti non possono] [USA: Le Parti non possono] adottare o mantenere [UE: in relazione all’accesso al mercato mediante prestazione transfrontaliera di servizi], sia sulla base di [UE: in tutto il proprio territorio o sulla base di una suddivisione territoriale [USA: una suddivisione regionale o in tutto il territorio], misure che:
8)]1. Le Parti concedono a [UE: servizi e] prestatori di servizi dell’altra Parte [UE: in relazione a tutte le misure che riguardano la prestazione transfrontaliera di servizi,] un trattamento non meno favorevole [UE: del trattamento] [USA: di quello] che essa concede, in analoghe [UE: situazioni] [USA: circostanze], ai propri [UE: servizi e] prestatori di servizi.
[USA: 2. Il trattamento che deve essere concesso da una Parte ai sensi del paragrafo 1, in relazione all’amministrazione regionale, prevede un trattamento non meno favorevole rispetto al trattamento più favorevole concesso, in circostanze analoghe, da tale amministrazione regionale ai prestatori di servizi della Parte cui appartiene.]
[UE: 2. Una Parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e ai propri prestatori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori della parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra parte.
4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata in modo da richiedere a una Parte di compensare per i servizi o i prestatori di servizi inerenti.]
1. Le Parti concedono a [UE: servizi e] prestatori di servizi dell’altra Parte [UE: in relazione a tutte le misure che riguardano la prestazione transfrontaliera di servizi,] un trattamento non meno favorevole [USA di quello] [UE: del trattamento che] concede, in analoghe [UE: situazioni] [USA: circostanze], a [UE: servizi e] prestatori di servizi [UE: di qualsiasi] [USA: di] parti terze.
[UE: 2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato in modo da obbligare una Parte a estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte i vantaggi di trattamenti derivanti da:
1. L’articolo X.{4} (Trattamento nazionale) X.{5} (Trattamento della nazione più favorita) [USA:, X.{3} Accesso al mercato e X.{7} Presenza locale] non si applica a:
2. Gli articoli X.{4} (Trattamento nazionale) X.{5} (Trattamento della nazione più favorita) [USA:, X. {3} (Accesso al mercato), o l’articolo X.{7} (Presenza locale)] non si applicano a [UE: misure] [USA: qualsiasi misura] che la Parte adotta o mantiene in vigore in relazione a settori, sotto-settori o attività indicate nel proprio [USA: schema all’]Allegato I;
[UE: 3. L’articolo X (Accesso al mercato) non si applica:
Una Parte non può imporre ai prestatori di servizi dell'altra Parte di stabilire o di mantenere la loro presenza o una forma di impresa o di risiedere come condizione per la prestazione transfrontaliera di servizi.]
Nota: l’Unione Europea include disposizioni sul diritto di regolamentare nell’articolo 1-1- gli obiettivi, il campo di applicazione e le definizioni. Gli Stati Uniti dispongono di provvedimenti pertinenti nell’articolo X.8 Regolamentazione interna:
2. Allo scopo di garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche e i requisiti per l’autorizzazione non costituiscano barriere superflue allo scambio di servizi, pur riconoscendo il diritto di regolamentare e di introdurre nuove normative sulla prestazione di servizi per conseguire obiettivi di politica nazionale, le Parti s’impegnano ad assicurare, a seconda di quanto appropriato per i settori specifici, che tali misure siano:
Nota: gli Stati Uniti e l’Unione europea discutono il consolidamento della regolamentazione interna.
Le Parti, riaffermando i propri rispettivi impegni ai sensi dell’accordo OMS e il proprio impegno a creare un clima migliore per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra le Parti stesse, definiscono i necessari accordi per la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi, per la liberalizzazione degli investimenti e per la facilitazione del commercio elettronico. Coerentemente con le disposizioni del presente capo, ciascuna Parte mantiene il diritto di adottare, mantenere in vigore e mettere in atto le misure necessarie a perseguire obiettivi legittimi di politica, come la protezione sociale, l’ambiente e la salute pubblica, la protezione dei consumatori, la garanzia dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario, la promozione della sicurezza pubblica nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.9)]
Nota: per ulteriore discussione.
1. Le Parti devono consentire tutti i trasferimenti e i pagamenti connessi alla prestazione transfrontaliera di servizi, che devono essere effettuati liberamente e senza ritardi in entrata e in uscita.
2. Le Parti devono consentire tali trasferimenti e i pagamenti connessi alla prestazione transfrontaliera di servizi, che devono essere effettuati in una valuta utilizzabile liberamente al tasso di cambio prevalente al momento del trasferimento.
3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, le Parti possono impedire o ritardare il trasferimento o il pagamento mediante l’applicazione delle proprie normative, in maniera equa e non discriminatoria e in buona fede, in materia di:
1. Le parti possono negare i vantaggi del presente capitolo a un prestatore di servizi dell’altra Parte, se tale soggetto è un’impresa controllata al 100% o a maggioranza da un soggetto di parti terze e la Parte che nega i vantaggi:
2. Le parti possono negare i vantaggi del presente capitolo a un prestatore di servizi dell’altra Parte, se tale soggetto è un’impresa controllata al 100% o a maggioranza da un soggetto di parti terze o se la Parte che nega i vantaggi non ha attività d’affari sostanziali nel territorio dell’altra Parte.]
Nota: per l’UE, cfr. definizione di prestatore di servizi, persona fisica e persona giuridica.
[UE: 1. Al fine di approfondire ulteriormente la liberalizzazione nelle prestazioni transfrontaliere di servizi, le Parti, per [X] anni dall’entrata in vigore del presente accordo e ad intervalli periodici successivamente, devono rivedere le rimanenti restrizioni sulla prestazione transfrontaliera di servizi in linea con i propri impegni nell’ambito degli accordi internazionali.
2. Nel contesto della revisione di cui al paragrafo 1, le Parti devono valutare eventuali ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi che sono stati identificati. A seguito di tale revisione, [organismo definito nell'accordo] può decidere di emendare gli Allegati pertinenti con impegni specifici e riserve.]
[USA: 1. Le Parti si devono consultarsi annualmente, o secondo quanto diversamente convenuto, sulle questioni di interesse reciproco derivanti dall'implementazione del presente capo.]
Nota: l’Unione europea affronta le eccezioni generali mediante il capitolo XII del presente capo, gli Stati Uniti le affrontano nelle Eccezioni generali.
Articoli 5 – 40
Ambito di applicazione, definizioni e obblighi
1. La presente sezione fissa i principi in materia di liberalizzazione dei servizi per il trasporto aereo ai sensi del capitolo II, sezione I, e dei capitoli III e IV del presente capo.
2. Le Parti non si assumono alcun obbligo sui servizi per il trasporto aereo interno e internazionale, sia di linea che non di linea, e sui servizi direttamente correlati all’esercizio dei diritti di traffico, ad eccezione:
Con l’espressione “servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio” s’intendono tali attività quando vengono condotte su un aeromobile o su parte dello stesso, mentre tale aeromobile è ritirato dal servizio e non comprende la cosiddetta manutenzione di linea.
Con l’espressione “vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo” s’intendono le opportunità per il vettore aereo interessato di vendere e di commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto, tra cui anche tutti gli aspetti di marketing, quali la ricerca di marketing, la pubblicità e la distribuzione. Queste attività non comprendono la fissazione dei prezzi per i servizi per il trasporto aereo e nemmeno le condizioni applicabili.
Per “servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS)” s’intendono i servizi prestati da sistemi informatici che contengono informazioni sugli orari dei vettori aerei, la disponibilità, le tariffe, le norme tariffarie attraverso cui vengono effettuate le prenotazioni o possono essere emessi i biglietti.
Per “servizi di assistenza a terra” s’intende la prestazione, presso un aeroporto, dei seguenti servizi: rappresentanza, amministrazione e supervisione della compagnia aerea; assistenza ai passeggeri, assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, ristorazione, merci aviotrasportate e posta, rifornimento di aeromobili, servizio aeromobili e pulizia, trasporto di superficie, operazione di volo, amministrazione dell’equipaggio e pianificazione dei voli.
I servizi di assistenza a terra non comprendono la sicurezza, la riparazione e la manutenzione degli aeromobili e la gestione o il funzionamento di infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come l’eliminazione del ghiaccio, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di movimentazione bagagli e i sistemi fissi di trasporto intraeroportuale”
Per “servizi di gestione degli aeroporti” s’intende la prestazione di servizi di terminal aereo, campo di aviazione e di altri servizi per il funzionamento dell’infrastruttura aeroportuale a titolo gratuito o su base contrattuale. I servizi per le operazioni di volo non comprendono i servizi di navigazione aerea;
3. In relazione ai servizi indicati ai punti da i) a iv) sopra, le Parti si assumono gli obblighi subordinatamente alle riserve indicate negli allegati I, II e III.
4. In relazione alla proprietà e al controllo dei vettori aerei (indicati al punto vii) sopra), le Parti s’impegnano a non applicare alcuna limitazione in merito alla proprietà e al controllo a persone fisiche o imprese dell'altra Parte, anche allo scopo di concedere autorizzazioni operative per il funzionamento dei servizi per il trasporto aereo.