LEGENDA - Questo é uno dei “testi consolidati” usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le parentesi quadre racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I corsivi e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC (“Nota del curatore”) per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP
Capitolo [__]
30 Novembre 2015
1. L’obiettivo del presente Capitolo è quello di promuovere la convergenza negli approcci normativi riducendo o eliminando i requisiti tecnici in conflitto fra di loro oltre che i requisiti di valutazione di conformità ridondanti e onerosi.
2. Il presente Capitolo si applica alla preparazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione di conformità che potrebbero influenzare il commercio di beni fra le Parti.
3. Questo Capitolo non si applica a:
4. Tutti i riferimenti in questo Capitolo a regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità verranno interpretati come inclusivi di eventuali variazioni e aggiunte alle relative regole o prodotti coperti.]
1. Il presente Capitolo si applica alla preparazione, adozione e applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione di conformità di enti coperti che, indirettamente o direttamente, potrebbero influenzare il commercio di beni fra le Parti, incluse eventuali modifiche e aggiunte ai loro regolamenti o ai prodotti coperti, eccetto modifiche e aggiunte di natura insignificante.
2. Nonostante quanto detto nel paragrafo 1, il presente capitolo non si applica a:
Ai fini del presente Capitolo:
ente governativo centrale1), ente governativo locale, procedure di valutazione di conformità, norma, e regolamento tecnico hanno il significato assegnato a tali termini nell’Allegato 1 dell’Accordo TBT2); e ente coperto significa un ente governativo centrale di una Parte o un ente dell’UE, i suoi ministeri e dipartimenti o qualunque ente soggetto al suo controllo.
Regolamento tecnico proposto o procedura di valutazione di conformità significa una proposta di regolamento tecnico o procedura di valutazione di conformità che fornisca sufficiente dettaglio in merito al probabile contenuto della misura in modo tale da informare adeguatamente le persone in merito a se e in che modo la misura le possa interessare e, in circostanze normali, include una bozza di testo legale.]
1. L’Accordo OMC sulle Barriere Tecniche al Commercio (di seguito “l’Accordo TBT”) è con la presente inserito e reso parte del presente Accordo.
2. I Riferimenti al “presente Accordo” nell’Accordo TBT, come inserito nel presente Accordo devono essere letti, a seconda dei casi, come riferimenti al presente Accordo (il TTIP).
3. Il termine “Membri” nell’Accordo TBT, come inserito nel presente Accordo, avrà nel presente Accordo lo stesso significato nel ha nell’Accordo TBT.
4. I termini a cui si fa riferimento nel presente Accordo avranno in questo Accordo lo stesso significato che hanno nell’Accordo TBT.
1. Le Parti affermano i propri diritti e doveri reciproci ai sensi dell’Accordo TBT.]
1. Le Parti accettano di cooperare per quanto possibile per garantire che i loro regolamenti tecnici siano compatibili fra di essi.
2. Se una Parte esprime un interesse a sviluppare un regolamento tecnico di portata equivalente a uno esistente o che un’altra Parte sta preparando, quest’altra Parte a richiesta fornirà alla Parte interessata, nella misura praticabile, i dati rilevanti sui quali si è basata nella preparazione del regolamento tecnico, e su richiesta discuterà la possibilità di sviluppare regolamenti tecnici armonizzati o compatibili. Le Parti riconoscono che potrebbe essere necessario chiarire e concordare in merito all’ambito di applicazione di una richiesta specifica, e che le informazioni confidenziali potrebbero essere trattenute. Una parte che pianifica di introdurre un regolamento tecnico dovrà, su richiesta dell’altra Parte, discutere la possibilità dell’elaborazione a opera delle Parti di regolamenti tecnici compatibili, o il rafforzamento della compatibilità dei regolamenti esistenti.
3. Le Parti si impegnano a cooperare per la armonizzazione globale dei requisiti tecnici nel quadro degli accordi internazionali esistenti o pianificati o delle organizzazioni in cui partecipano gli USA e l’UE o i suoi Stati Membri.
4. Ciascuna Parte farà in modo che i prodotti che hanno origine nell’altra Parte che sono soggetti a regolamenti tecnici possano essere commercializzati o utilizzati in tutti i territori di ciascuna Parte sulla base di una singola autorizzazione, approvazione o certificato di conformità.]
1. In linea con gli Articoli 2.9.2, 5.6.2 e 3.2 dell’Accordo TBT, le Parti stabiliscono:
2.
3.
4. Ove una Parte trattenga in un porto di entrata una merce importata dal territorio dell’altra Parte adducendo che la merce non soddisfa il regolamento tecnico, dovrà senza indebiti ritardi comunicare all’importatore le ragioni per il trattenimento della merce, e fornire un’opportunità all’importatore di ricorrere in appello contro la decisione di trattenere la merce.]
1. Ciascuna Parte dovrà consentire a persone dell’altra Parte di partecipare allo sviluppo di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità3). Ciascuna Parte consentirà alle persone dell’altra Parte di partecipare allo sviluppo di queste misure in termini non meno favorevoli di quelli che accorda alle proprie persone.
2. Ciascuna Parte incoraggerà gli enti non governativi del proprio territorio ad osservare il paragrafo 1 nello sviluppare norme e procedure di valutazione di conformità volontarie.
3. Ciascuna parte osserverà gli obblighi stabiliti negli Articoli dal 2.9.1 al 2.9.4 e dal 5.6.1 al 5.6.4 dell’Accordo TBT rispetto ai regolamenti tecnici proposti e alle procedure di valutazione di conformità che siano conformi con il contenuto tecnico delle guide, norme o raccomandazioni internazionali di riferimento.
4. Al fine di attuare gli Articoli 2.9 e 5.6 dell’Accordo TBT e l’Articolo 4.3 del presente Capitolo, ciascuna Parte dovrà:
5. Ai fini di attuare gli Articoli 2.10 e 5.7 dell’Accordo TBT e l’Articolo 5.3 del presente Capitolo, ciascuna Parte includerà nelle proprie notifiche una copia del regolamento tecnico o della procedura di valutazione di conformità o un sito web su cui la misura proposta può essere visionata.
6. Nel caso in cui una Parte prepari o proponga di adottare un regolamento tecnico o una procedura di valutazione di conformità, essa dovrà:
7. Ciascuna Parte pubblicherà, in formato cartaceo o elettronico, tutti i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione di conformità proposti e finali su una singola gazzetta ufficiale o un singolo sito web.
8. Entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione di conformità finale ciascuna Parte renderà pubblicamente disponibile, preferibilmente per vie informatiche:
9. I paragrafi 6, 7 e 8 e la nota al paragrafo 1 non si applicano, per gli Stati Uniti, alle misure del Congresso USA, e per l’UE alle misure avviate all’interno del Parlamento Europeo o di un Parlamento di uno Stato Membro.]
1. Le Parti si impegnano a cooperare al fine di ridurre oneri superflui che derivino da differenze nei loro rispettivi requisiti di valutazione di conformità.
2. A tal fine, le Parti si impegnano a rivedere entro [cronologia da discutere] le proprie procedure di valutazione di conformità in modo da muoversi progressivamente verso delle procedure meno onerose possibili, commisurate ai rischi che i sottostanti regolamenti tecnici intendono affrontare. Le aree di priorità da considerare dovranno includere sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchinari e telecomunicazioni.
3. [Posizione per fare riferimento a risultati specifici sulla valutazione di conformità che sia il risultato di negoziazioni nei singoli settori]
4. Ove le Parti richiedano la valutazione di conformità di prodotti di una parte terza quale condizione di conformità con i regolamenti tecnici applicabili sui propri rispettivi territori, la Parte si impegna a prendere in considerazione meccanismi per facilitare l’accettazione reciproca dei risultati di valutazione di conformità condotti da enti di valutazione di conformità (CAB) situati sul territorio della Parte che esporta.
5.
7. Le Parti adotteranno le misure necessarie per prevenire la costituzione o l’abuso di posizioni dominanti da parte di un CAB sul mercato del proprio territorio per la valutazione di un prodotto o classe di rischio specifici.
8. Per quei settori in cui le procedure di registrazione o autorizzazione o requisiti simili si applicano in entrambe le Parti, le Parti si impegnano a cooperare per fare in modo di rendere tali procedure e i relativi requisiti il più compatibili possibile e di identificare opportunità di semplificazione amministrativa che alleviino gli oneri per le operazioni economiche e facilitino il commercio bilaterale dei prodotti in questione.]
1. Ciascuna Parte accrediterà, approverà, darà licenza o riconoscerà in altro modo gli enti di valutazione di conformità del territorio dell’altra Parte in termini non meno favorevoli di quelli che accorda agli enti di valutazione di conformità del proprio territorio.
2. Al fine di garantire che accordi un trattamento non meno favorevole ai sensi del paragrafo 1, ciascuna Parte tratterà gli enti di valutazione di conformità situati nel territorio dell’altra Parte come segue:
3. Per maggiore certezza, i paragrafi 1 e 2 non impediranno a una Parte di limitare il riconoscimento degli enti di valutazione di conformità in relazione a prodotti specifici a specifici enti di governo della Parte situata nell’ambito del territorio della Parte o dell’altra Parte.
4. Nel caso in cui una Parte non accetti i risultati di una procedura di valutazione di conformità condotta da un ente di valutazione di conformità situato nel territorio dell’altra Parte, fornirà alla persona che ha presentato i risultati, e su richiesta dell’altra Parte, una spiegazione delle ragioni per cui non accetta i risultati.
5. Nel caso in cui una Parte rifiuti di accreditare, approvare, concedere licenza o in altro modo riconoscere un ente di valutazione di conformità che si trova nel territorio dell’altra Parte, informerà l’altra Parte. Inoltre, la Parte fornirà all’ente di valutazione di conformità, e su richiesta, all’altra Parte, una spiegazione delle ragioni del suo rifiuto. Inoltre, la Parte garantirà che esiste una procedura per analizzare i reclami afferenti il rifiuto e per adottare azioni correttive quando un reclamo relativo a un rifiuto è giustificato.
6. In relazione ai regolamenti o norme tecniche per cui una Parte richiede la valutazione di conformità da parte di un terzo, ogni Parte renderà pubblicamente disponibile un elenco degli enti che ha accreditato, approvato, o in altro modo riconosciuto per svolgere tale valutazione di conformità e informazioni rilevanti in merito all’ambito di applicazione del accreditamento, approvazione, licenza o riconoscimento di tale ente.
7. Ove una Parte si impegni ad una valutazione di conformità in relazione a prodotti specifici nell’ambito di enti di governo specificati situati sul proprio territorio o sul territorio dell’altra Parte, la Parte, su richiesta dell’altra Parte o del richiedente, dovrà spiegare:
8. Nel caso in cui una Parte richieda una valutazione di conformità quale garanzia positiva che un prodotto sia conforme ad un regolamento o normativa tecnica, non proibirà ad un ente di valutazione di conformità di utilizzare subappaltatori, e non rifiuterà di accettare i risultati della valutazione di conformità adducendo che l’ente di valutazione di conformità ha usato dei subappaltatori per effettuare collaudi o ispezioni in relazione alla valutazione di conformità, inclusi subappaltatori situati nel territorio dell’altra Parte. Per maggiore certezza, nulla di questo paragrafo verrà interpretato come proibizione a una Parte di richiedere ai subappaltatori di soddisfare gli stessi requisiti che l’ente di valutazione di conformità da cui sono assunti avrebbe dovuto soddisfare se avesse dovuto svolgere i collaudi o le ispezioni in prima persona.
9. Con riferimento a un ente di accreditamento situato nel territorio dell’altra Parte, nessuna delle Parti rifiuterà di accettare o intraprenderà azioni che abbiano l’effetto di richiedere o incoraggiare, direttamente o indirettamente, il rifiuto dell’accettazione dei risultati della valutazione di conformità eseguita da un ente di valutazione di conformità che si trova nel territorio dell’altra Parte perché l’ente di accreditamento che ha accreditato l’ente di valutazione di conformità:
10. Ciascuna Parte garantirà che le proprie autorità possono adottare, o hanno la discrezione di adottare, procedure per accreditare, approvare dare licenza o in altro modo riconoscere enti di valutazione di conformità attraverso accordi o contratti di accreditamento internazionale.
11. Ciascuna Parte emanerà degli orientamenti per incoraggiare le proprie autorità a fare riferimento agli accordi o contratti di accreditamento internazionale per accreditare, approvare, dare licenze o in altro modo riconoscere gli enti di valutazione di conformità ove efficace e opportuno per soddisfare i legittimi obiettivi della Parte.
12. Ciascuna Parte garantirà che ove essa accrediti, o affidi o indichi a un ente non governativo il compito di accreditare un ente di valutazione di conformità situato nel proprio territorio per condurre procedure di valutazione di conformità nel proprio territorio, esso riconosce tale riconoscimento su tutto il territorio della Parte.
13. Le Parti riconoscono che la scelta di procedure di valutazione di conformità in relazione a uno specifico prodotto coperto da un regolamento o norma tecnica dovrebbe includere una valutazione dei rischi coinvolti, il bisogno di adottare procedure per far fronte a tali rischi, informazioni tecniche e scientifiche correlate, incidenza dei prodotti non conformi e possibili approcci alternativi.
14. Qualunque compenso per una valutazione di conformità imposto da una Parte avrà importo limitato al costo approssimativo dei servizi resi.
15. A seguito di richiesta di una valutazione di conformità da parte di un richiedente, ciascuna Parte spiegherà in che modo il compenso che impone per tale valutazione di conformità, ha importo limitato al costo approssimativo dei servizi resi.
16. Nessuna Parte imporrà un compenso di valutazione di conformità nuovo o modificato prima che il compenso e il modo di calcolarlo siano stati pubblicati. Ciascuna Parte fornirà alle persone interessate un’opportunità di commentare la propria proposta di introduzione o variazione di un compenso di valutazione di conformità.
17. Nessuna delle Parti richiederà transazioni consolari, inclusi compensi e oneri relativi, quale condizione di commercializzazione, distribuzione, o vendita del prodotto nel territorio della Parte.
18. Nessuna Parte richiederà che un prodotto sia accompagnato da un certificato di libera vendita quale condizione di commercializzazione, distribuzione, o vendita del prodotto nel territorio della Parte.]
1. Le Parti promuoveranno una più stretta cooperazione fra gli enti di normalizzazione situati all’interno dei propri rispettivi territori al fine di facilitare, tra l’altro:
2. Le Parti faranno di tutto per garantire che gli enti di normalizzazione situati all’interno dei loro rispettivi territori
3. Se una Parte intende scegliere una norma volontaria esistente o pianificata come riferimento nei regolamenti tecnici, tale scelta sarà soggetta a criteri oggettivi, chiari e trasparenti, che verranno pubblicati prima che la scelta venga fatta. Le norme di riferimento per i regolamenti tecnici applicabili a tutto o parte il territorio delle Parti verranno selezionate dopo aver preso in considerazione le norme internazionali pertinenti e altre norme sviluppate attraverso un processo aperto e trasparente, incluse norme sviluppate da enti di normalizzazione situati nel territorio dell’altra Parte.
4. Le Parti si impegnano a mantenere i riferimenti alle norme in supporto ai regolamenti tecnici aggiornati all’ultima versione della norma e all’ultima revisione del regolamento tecnico.
5. Le Parti faranno in modo di garantire che, nell’utilizzare delle norme per ottenere la conformità dei regolamenti tecnici o di parte di essi, i fornitori siano liberi di utilizzare norme diverse da quelle scelte come riferimento dai regolatori nazionali in tali regolamenti tecnici, senza previa autorizzazione del regolatore, a condizione che tali fornitori possano dimostrare (ad es. attraverso adeguata documentazione tecnica) che la soluzione alternativa applicata è conforme ai requisiti del regolamento tecnico o di parte di esso.]
1. Ciascuna Parte applicherà la Decisione del Comitato TBT sui Principi per lo Sviluppo delle Norme, Guide e Raccomandazioni Internazionali in relazione agli Articoli 2 e 5 e all’Allegato 3 dell’Accordo TBT (la “Decisione del Comitato”), emessa dal Comitato OMC in merito alle Barriere Tecniche al Commercio (G/TBT/1Rev.10) nel determinare se esiste una norma, guida o raccomandazione internazionale ai sensi degli Articoli 2 e 5 e dell’Allegato 3 dell’Accordo TBT o dell’Articolo 4 del presente Capitolo.
2. Ciascuna Parte tratterà tutte le norme, guide o raccomandazioni che sono sviluppate in base ai principi stabiliti nella Decisione del Comitato come norme, guide o raccomandazioni internazionali ai fini degli Articoli 2 e 5 e dell’Allegato 3 dell’Accordo TBT. Di conseguenza nessuna Parte rifiuterà di trattare una norma come norma internazionale sulla base:
3. Ove una Parte richiede o dà disposizioni a un ente o a vari enti di preparare una norma al fine di rendere obbligatorio che un prodotto rispetti tale norma, stabilendo un presupposto generalmente applicabile che un prodotto rispetta un regolamento tecnico o una procedura di valutazione di conformità se rispetta tale norma, o se in altro modo consente che la norma sia utilizzata come base o in supporto della conformità con il regolamento tecnico o con al procedura di valutazione di conformità essa osserverà, mutatis mutandis gli obblighi stabiliti negli Articoli dal 2.9.1 al 2.9.4 e dal 5.6.1 al 5.6.4 dell’Accordo TBT e nell’Articolo 4 del presente Capitolo.
4. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 3, una Parte attuerà quanto previsto negli Articoli dal 2.9.1 al 2.9.4 e dal 5.6.1 al 5.6.4 dell’Accordo TBT e nell’Articolo 4 del presente Capitolo rispetto a qualunque documento in cui la Parte richiede o dà disposizioni a un ente o a vari enti di preparare la norma e a tutti i documenti correlati che descrivono la norma da sviluppare. Per maggiore certezza, la Parte garantisce che permetterà che qualunque richiesta o indicazione di sviluppare una norma possa essere modificata per poter prendere in considerazione qualunque discussione o commento ricevuto.
5. Laddove una Parte richieda a un ente di sviluppare una norma che potrebbe essere utilizzata ai fini di rispettare in tutto o in parte il regolamento tecnico o la procedura di valutazione di conformità, la Parte deve specificare nella richiesta che l’ente dovrà:
6. Prima di adottare qualunque norma sviluppata da un ente in risposta ad una richiesta ai sensi del paragrafo 5, la Parte avrà verificato che l’ente soddisfacesse i requisiti della richiesta come specificato nei sottoparagrafi a)-d) quando ha sviluppato la norma.
7. Se la Parte, allo scopo di rispettare i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione di conformità, dà sistematicamente preferenza a norme che vengono sviluppate attraverso processi che non permettono a persone dell’altra Parte di partecipare in termini non meno favorevoli che le persone della Parte o che non considerano di usare come base per la norma qualunque norma pertinente sviluppata nel rispetto del Comitato, la Parte dovrà:
8. Ai fini del paragrafo (7), una Parte:
9. Nel caso in cui l’autorità amministrativa di una Parte includa per riferimento diretto una norma in un regolamento tecnico o in una procedura di valutazione di conformità, dovrà:
Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione nei settori di regolamenti tecnici, norme, metrologia, procedure di valutazione di conformità, accreditamento, sorveglianza del mercato e attività di monitoraggio ed esecuzione al fine di facilitare il commercio tra le Parti, come stabilito nel Capitolo […] (Cooperazione Normativa). Questo potrebbe includere promuovere ed incoraggiare la cooperazione fra le loro rispettive organizzazioni pubbliche o private responsabili della normalizzazione, metrologia, valutazione di conformità, accreditamento, sorveglianza del mercato ed enti di valutazione di conformità che partecipano negli accordi di cooperazione che promuovono l’accettazione dei risultati delle valutazioni di conformità.]
1. Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione nel campo dei regolamenti tecnici, norme, procedure di valutazione di conformità per ridurre ed eliminare inutili barriere tecniche al commercio, inclusi i costi associati ad inutili differenze normative, pur ottenendo i livelli di salute, sicurezza e protezione ambientale che ciascuna Parte ritiene appropriati e soddisfacendo in altro modo gli obiettivi normativi legittimi. A tal fine, le Parti cercheranno di identificare, sviluppare e promuovere iniziative che facilitino il commercio afferenti norme, regolamenti tecnici, e procedure di valutazione di conformità che si rivolgano a particolari questioni trasversali o specifiche di settore. Queste iniziative possono includere cooperazione su problemi normativi, come promuovere l’adozione di buone prassi normative, stabilendo procedure per riconoscere come equivalenti norme utilizzate come base o in supporto della conformità con regolamenti, ed istituendo meccanismi per facilitare l’accettazione dei risultati delle valutazioni di conformità.
2. Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra le loro rispettive autorità responsabili per la normalizzazione, la valutazione di conformità, l’accreditamento e la metrologia, siano esse pubbliche o private, per occuparsi di questioni che emergano in base a questo Capitolo.
3. Le Parti rafforzeranno opportunità di contributo pubblico nelle loro attività di cooperazione, anche facendo informazione in merito alle attività di cooperazione pubblicamente disponibili e sollecitando commenti pubblici e prendendo in considerazione tali commenti rispetto alle attività di cooperazione.]
1. Riconoscendo che lo scopo di un accordo o di un’intesa che stabilisce un’unione doganale o un’area di libero commercio o che fornisce assistenza tecnica correlata al commercio dovrebbe essere quello di facilitare il commercio fra i territori delle parti e non ergere barriere al commercio delle non-parti con tali territori; e che nella loro formazione o ampliamento le parti di tale accordo o intesa dovrebbero per quanto possibile evitare di creare effetti collaterali sul commercio degli altri Membri OMC:
1. Ai sensi dell’Articolo 2.2 dell’Accordo TBT, con riferimento ai regolamenti tecnici afferenti i requisiti di etichettatura o marcatura, le Parti garantiranno che questi non siano preparati, adottati o applicati al fine o con l’effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tal fine, tali requisiti di marcatura o etichettatura non saranno restrittivi per il commercio più di quanto necessario per soddisfare un obiettivo legittimo, tenendo in considerazione i rischi che la mancata conformità comporterebbe. I requisiti di marcatura obbligatori, pur continuando a fornire al consumatore o utente oltre che alle autorità pubbliche le informazioni necessarie afferenti la conformità o i prodotti con requisiti specifici, dovrebbero essere il più possibile limitati a ciò che è essenziale e a ciò che è meno restrittivo possibile per il commercio per ottenere l’obiettivo legittimo perseguito.
2. Le Parti si impegnano ad effettuare una revisione dei loro requisiti di etichettatura e marcatura al fine di identificare i settori e le aree in cui le divergenze potrebbero essere ridotte.
3. Le Parti si impegnano ad adottare misure amministrative contro le marcature ingannevoli applicate dai fornitori sul proprio territorio. In particolare, si impegnano ad adottare delle misure contro i prodotti sul mercato del proprio territorio che hanno marchi che falsamente indicano una provenienza dal territorio dell’altra Parte.
4. Se una Parte applica requisiti di etichettatura o marcatura obbligatori rispetto al paese di origine, una marcatura che indica l’intero territorio di una Parte verrà accettata dall’altra Parte come conforme rispetto a tali requisiti.]
1. Ciascuna Parte può richiedere discussioni tecniche per discutere qualunque norma, regolamento tecnico o procedura di valutazione di conformità dell’altra Parte che ritiene possa influenzare il commercio negativamente. La richiesta dovrà essere fatta per iscritto e dovrà identificare:
2. Una Parte dovrà presentare la propria richiesta al Coordinatore del Capitolo designato dell’altra Parte ai sensi del paragrafo 5 dell’Articolo 10.
3. La Parte a cui la richiesta viene presentata risponderà tempestivamente per iscritto. Le Parti si incontreranno per discutere delle preoccupazioni sollevate nella richiesta, di persona o attraverso video o teleconferenza, entro (60) giorni dalla data della richiesta e faranno in modo di risolvere la questione il più rapidamente possibile. Le Parti possono convocare il Comitato come adatto allo scopo. Se una Parte richiedente ritiene che la questione sia urgente, può richiedere che l’incontro abbia luogo entro un periodo di tempo più breve. In tali casi, la Parte che risponde dovrà dare riscontro positivo a tale richiesta.
4. A meno che le Parti non concordino diversamente, le discussioni e tutte le informazioni non pubblicamente disponibili scambiate nel corso della discussione, saranno confidenziali e, per maggiore certezza, fermi restando i diritti e doveri di una Parte ai sensi del Capitolo XX (Risoluzione delle Controversie).]
1. Una Parte può richiedere una consultazione con l’altra Parte afferente qualunque questione che emerga nell’ambito del presente Capitolo inviando una richiesta scritta al Coordinatore del Capitolo dell’altra Parte. Le Parti compiranno tutti i tentativi per arrivare a una risoluzione della questione soddisfacente per entrambe e possono convocare il Comitato se utile allo scopo.
2. Per maggiore certezza, questo Articolo è vero fermi restando i diritti e i doveri di una Parte ai sensi del Capitolo XX (Risoluzione delle Controversie).]
1. Le Parti con la presente stabiliscono un Comitato sulle Barriere Tecniche al Commercio, che comprenda rappresentanti di ciascuna Parte.
2. Le funzioni del Comitato includeranno:
3. Il Comitato si riunirà almeno una volta all’anno a meno che le Parti non decidano diversamente.
4. Il Comitato può, a seconda dei casi, stabilire e determinare l’ambito di applicazione e il mandato dei gruppi di lavoro, inclusi gruppi di lavoro ad hoc, che comprendano rappresentanti di ciascuna Parte. A seguito di decisione del Comitato e in base a quanto deciso dalle Parti, ogni gruppo di lavoro, inclusi i gruppi di lavoro ad hoc può:
5. Ogni Parte nominerà un Coordinatore di Capitolo e fornirà all’altra Parte il nome del Coordinatore di Capitolo nominato, insieme ai dettagli di contatto dei funzionari di riferimento in quell’organizzazione, incluso telefono, e-mail, ed altri dettagli pertinenti.
6. Una Parte comunicherà all’altra Parte tempestivamente eventuali modifiche del proprio Coordinatore di Capitolo e variazioni nei dettagli dei funzionari di riferimento.
7. Le responsabilità di ogni Coordinatore di Capitolo includeranno: