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ttip-leaks:energia_e_materie_prime

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Linea 1: Linea 1:
 +//**LEGENDA** - Questo testo é la proposta negoziale dell'Unione Europea agli Stati Uniti. A differenza di quanto accade per i "testi consolidati", non é possibile sapere quale é la posizione degli Stati Uniti, su quali parti é stato raggiunto un accordo e quali divergenze restano da appianare. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace. I **corsivi**, i **sottolineati** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le **note**, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP  //
 +
 Commissione Europea   Commissione Europea  
 Direzione Generale per il Commercio   Direzione Generale per il Commercio  
 Bruxelles, 20 Giugno 2016 Bruxelles, 20 Giugno 2016
 COMMERCIO 53/2016 COMMERCIO 53/2016
- 
  
 Nota per il Comitato della politica commerciale Nota per il Comitato della politica commerciale
-=== Oggetto: TTIP: Proposte dell’UE per un Capitolo su Energia e Materie prime all’interno dell’accordo TTIP === +**Oggetto: TTIP: Proposte dell’UE per un Capitolo su Energia e Materie prime all’interno dell’accordo TTIP**
 Origine: Commissione Europea, DG TRADE, Unità E.1 e G.3  Origine: Commissione Europea, DG TRADE, Unità E.1 e G.3 
 (...) (...)
Linea 15: Linea 15:
 Questa proposta non pregiudica il diritto dell’UE di modificarla o bilanciarla in una fase successiva.  Questa proposta non pregiudica il diritto dell’UE di modificarla o bilanciarla in una fase successiva. 
  
-  +**Trattato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti** 
-**Trattato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti +**PROPOSTA DI TESTO dell’UE**  
-PROPOSTA DI TESTO dell’UE  +**Energia e Materie Prime**
-Energia e Materie Prime** +
  
-Disclaimer: l’Unione Europea si riserva il diritto di apporre successive modifiche al testo e di completare le sue proposte in una fase più avanzata.+//Disclaimer: l’Unione Europea si riserva il diritto di apporre successive modifiche al testo e di completare le sue proposte in una fase più avanzata.
  
-Oltre alle disposizioni su Energia e Materie Prima contenute in questo documento, le Parti devono concordare un impegno giuridicamente vincolante per eliminare nei loro scambi commerciali, alla data di entrata in vigore dell’Accordo, tutte le esistenti restrizioni relative alle esportazioni di gas naturale. La lingua di questo impegno è ancora da discutere. +Oltre alle disposizioni su Energia e Materie Prima contenute in questo documento, le Parti devono concordare un impegno giuridicamente vincolante per eliminare nei loro scambi commerciali, alla data di entrata in vigore dell’Accordo, tutte le esistenti restrizioni relative alle esportazioni di gas naturale. La lingua di questo impegno è ancora da discutere.// 
  
- 
 ==== Capitolo su Commercio di Beni (nuove disposizioni) ==== ==== Capitolo su Commercio di Beni (nuove disposizioni) ====
  
-=== Articolo X ===+=== Sezione I - Disposizioni Generali ===
  
-Monopolizzazione delle esportazioni+Articolo X 
 +**Monopolizzazione delle esportazioni**
  
 Una Parte non può dare corso o mantenere un monopolio verso l’altra Parte per le esportazioni di qualsiasi merce.  Una Parte non può dare corso o mantenere un monopolio verso l’altra Parte per le esportazioni di qualsiasi merce. 
  
-=== Articolo XX === +Articolo XX 
- +**Transito** 
-Transito +
  
 L’Articolo V del GATT 1994 è inserito in questo Accordo. L’Articolo V del GATT 1994 è inserito in questo Accordo.
  
-=== Articolo XXX === +Articolo XXX 
- +**Prezzo all’esportazione**((Questa disposizione sarà aggiunta come nuovo comma dell'Articolo sulle restrizioni di esportazione e importazione nel capitolo CdM))
-Prezzo all’esportazione ((Questa disposizione sarà aggiunta come nuovo comma dell'Articolo sulle restrizioni di esportazione e importazione nel capitolo CdM))+
  
 Una Parte non può adottare o mantenere un prezzo superiore per le esportazioni di merci nei confronti dell’altra Parte rispetto al prezzo pagato per quelle stesse merci quando sono destinate al mercato interno, mediante qualsiasi misura come le licenze o requisiti minimi di prezzo. Una Parte non può adottare o mantenere un prezzo superiore per le esportazioni di merci nei confronti dell’altra Parte rispetto al prezzo pagato per quelle stesse merci quando sono destinate al mercato interno, mediante qualsiasi misura come le licenze o requisiti minimi di prezzo.
- 
  
 ==== Capitolo su Energia e Materie Prime ==== ==== Capitolo su Energia e Materie Prime ====
  
-Sezione I - Disposizioni Generali   +=== Sezione I - Disposizioni Generali ===  
- +
-=== Articolo 1 ===+
  
-**Obiettivo**+**Articolo 1 - Obiettivo**
  
 Le parti mirano a liberalizzare gli scambi bilaterali di beni, servizi e investimenti nei settori dell'energia e delle materie prime, a migliorare la sostenibilità ambientale e la governance internazionale in queste aree, in conformità con le disposizioni del presente accordo, e in particolare con gli articoli X (dazi all’esportazione), XX (restrizioni alle esportazioni), XXX (transito), IV (monopoli di esportazione) e V (prezzo all’esportazione) del Capitolo [sul Commercio di Merci / Accesso al mercato]. Le parti mirano a liberalizzare gli scambi bilaterali di beni, servizi e investimenti nei settori dell'energia e delle materie prime, a migliorare la sostenibilità ambientale e la governance internazionale in queste aree, in conformità con le disposizioni del presente accordo, e in particolare con gli articoli X (dazi all’esportazione), XX (restrizioni alle esportazioni), XXX (transito), IV (monopoli di esportazione) e V (prezzo all’esportazione) del Capitolo [sul Commercio di Merci / Accesso al mercato].
  
  
-=== Articolo 2 === +** Articolo 2 - Definizioni**
- +
-**Definizioni**+
  
 Ai fini del presente Capitolo: Ai fini del presente Capitolo:
  
-a) "Materie energetiche" sono quei prodotti da cui viene generata energia, elencati nel corrispondente codice SA nell'Allegato 1 di questo Capitolo;+  * a) "Materie energetiche" sono quei prodotti da cui viene generata energia, elencati nel corrispondente codice SA nell'Allegato 1 di questo Capitolo
 +  * b) “Materie Prime” sono i materiali usati nella fabbricazione di prodotti industriali, elencati nel corrispondente codice SA nell'Allegato 1 di questo capitolo; 
 +  * c) “Energia rinnovabile” è una tipologia di energia, compresa l’energia elettrica, prodotta da energia eolica, solare, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione o biogas; 
 +  * d) “Efficienza energetica” è un il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia; 
 +  * e) “Standard é” [come definito nel Capitolo OTS]; 
 +  * f) “Regolamento tecnico” significa [come definito nel Capitolo OTS];
  
-b) “Materie Prime” sono i materiali usati nella fabbricazione di prodotti industriali, elencati nel corrispondente codice SA nell'Allegato 1 di questo capitolo; +**Articolo 3 - Transito**
- +
-c) “Energia rinnovabile” è una tipologia di energia, compresa l’energia elettrica, prodotta da energia eolica, solare, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione o biogas; +
- +
-d) “Efficienza energetica” è un il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia; +
- +
-e) “Standard é” [come definito nel Capitolo OTS]; +
- +
-f) “Regolamento tecnico” significa [come definito nel Capitolo OTS]; +
- +
-=== Articolo 3 === +
- +
-**Transito**+
  
 Le parti riconoscono che l'articolo V del GATT 1994 comprende la circolazione delle materie energetiche mediante condotte o reti elettriche.  Le parti riconoscono che l'articolo V del GATT 1994 comprende la circolazione delle materie energetiche mediante condotte o reti elettriche. 
    
-=== Articolo 4 ===+**Articolo 4 - Accesso di terzi alle infrastrutture di trasporto dell'energia**
  
-**Accesso di terzi alle infrastrutture di trasporto dell'energia** +1. Ciascuna Parte provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione del proprio territorio((Per gli Stati Uniti, i gestori includono i gestori dei sistemi indipendenti e le organizzazioni di trasmissione regionale dei gasdotti inter statali e le connessioni elettriche nel loro territorio. Per l'Unione Europea, i gestori includono i membri della Rete Europea dei Gestori dei Sistemi Elettrici e la Rete Europea dei Gestori dei Sistemi di Trasmissione del Gas)) concedano agli enti dell'altra parte l'accesso ai loro sistemi per il trasporto di gas e di energia elettrica. Tale accesso è concesso a condizioni commerciali ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie (includendo gli scambi tra i diversi tipi di energia), e a tariffe aderenti ai costi. Ciascuna parte pubblica i termini, le condizioni e le tariffe per l'accesso e l'uso delle infrastrutture di trasporto dell'energia.
- +
-1. Ciascuna Parte provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione del proprio territorio  [* 2] concedano agli enti dell'altra parte l'accesso ai loro sistemi per il trasporto di gas e di energia elettrica. Tale accesso è concesso a condizioni commerciali ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie (includendo gli scambi tra i diversi tipi di energia), e a tariffe aderenti ai costi. Ciascuna parte pubblica i termini, le condizioni e le tariffe per l'accesso e l'uso delle infrastrutture di trasporto dell'energia.+
  
 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una parte può introdurre o mantenere un elenco limitato di deroghe al diritto di accesso di terzi sulla base di criteri oggettivi stabiliti dalla normativa, a condizione che siano necessari per conseguire un obiettivo politico legittimo. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una parte può introdurre o mantenere un elenco limitato di deroghe al diritto di accesso di terzi sulla base di criteri oggettivi stabiliti dalla normativa, a condizione che siano necessari per conseguire un obiettivo politico legittimo.
Linea 94: Linea 76:
 4. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una Parte di adottare misure temporanee necessarie per proteggere la sicurezza e per preservare l'integrità degli impianti o delle infrastrutture per l’energia, fermo restando l'obbligo che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata al commercio o agli investimenti dell'altra Parte. 4. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una Parte di adottare misure temporanee necessarie per proteggere la sicurezza e per preservare l'integrità degli impianti o delle infrastrutture per l’energia, fermo restando l'obbligo che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata al commercio o agli investimenti dell'altra Parte.
  
-=== Articolo 5 === +**Articolo 5 - Meccanismo di consultazione**
- +
-**Meccanismo di consultazione**+
  
 1. Le parti stabiliscono un meccanismo di consultazione volto a prevenire una situazione di emergenza o una minaccia in materia di energia e a reagire rapidamente. 1. Le parti stabiliscono un meccanismo di consultazione volto a prevenire una situazione di emergenza o una minaccia in materia di energia e a reagire rapidamente.
Linea 102: Linea 82:
 2. I dettagli di questo meccanismo sono stabiliti nell'allegato II. 2. I dettagli di questo meccanismo sono stabiliti nell'allegato II.
  
-==== Sezione II - Cooperazione e promozione dell’efficienza energetica, dell’energia rinnovabile e della sostenibilità. ====+=== Sezione II - Cooperazione e promozione dell’efficienza energetica, dell’energia rinnovabile e della sostenibilità. ===
  
-=== Articolo 6 === +**Articolo 6 Cooperazione su Standard, Regolamenti Tecnici e Valutazione di Conformità**
- +
-Cooperazione su Standard, Regolamenti Tecnici e Valutazione di Conformità+
  
 1. Le parti promuovono la cooperazione tra i regolatori e/o gli enti per la standardizzazione situati all'interno dei rispettivi territori sul settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, al fine di facilitare, tra le altre cose: 1. Le parti promuovono la cooperazione tra i regolatori e/o gli enti per la standardizzazione situati all'interno dei rispettivi territori sul settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, al fine di facilitare, tra le altre cose:
  
-a) la convergenza, o l'armonizzazione ove possibile, delle rispettive norme esistenti o applicate in materia di efficienza energetica ed energia rinnovabile, sulla base del reciproco interesse e della reciprocità, e a seconda della modalità da concordare tra le autorità di regolamentazione e gli organismi di standardizzazione interessati;  +  * a) la convergenza, o l'armonizzazione ove possibile, delle rispettive norme esistenti o applicate in materia di efficienza energetica ed energia rinnovabile, sulla base del reciproco interesse e della reciprocità, e a seconda della modalità da concordare tra le autorità di regolamentazione e gli organismi di standardizzazione interessati;  
- +  b) lo sviluppo di standard comuni su efficienza energetica ed energia rinnovabile; 
-b) lo sviluppo di standard comuni su efficienza energetica ed energia rinnovabile; +  c) analisi congiunte, metodologie e approcci, per assistere e facilitare lo sviluppo di test pertinenti e gli standard di misurazione, in collaborazione con le competenti rispettive organizzazioni di standardizzazione;
- +  d) la promozione di norme in materia di attrezzature per la produzione di energia rinnovabile e per l'efficienza energetica, compresa la progettazione del prodotto e l'etichettatura, ove è appropriato, attraverso le iniziative esistenti di cooperazione internazionale.
-c) analisi congiunte, metodologie e approcci, per assistere e facilitare lo sviluppo di test pertinenti e gli standard di misurazione, in collaborazione con le competenti rispettive organizzazioni di standardizzazione;+
- +
-d) la promozione di norme in materia di attrezzature per la produzione di energia rinnovabile e per l'efficienza energetica, compresa la progettazione del prodotto e l'etichettatura, ove è appropriato, attraverso le iniziative esistenti di cooperazione internazionale.+
  
 2. Le Parti favoriscono l'autoregolamentazione dei requisiti di efficienza energetica per le merci laddove  tale autoregolamentazione verosimilmente raggiunge gli obiettivi più velocemente o in maniera meno costosa che tramite requisiti vincolanti.  2. Le Parti favoriscono l'autoregolamentazione dei requisiti di efficienza energetica per le merci laddove  tale autoregolamentazione verosimilmente raggiunge gli obiettivi più velocemente o in maniera meno costosa che tramite requisiti vincolanti. 
  
- +**Articolo 7 - Riconoscimento reciproco dei risultati dei test**
-=== Articolo 7 === +
- +
-**Riconoscimento reciproco dei risultati dei test**+
  
 Quando le Parti chiedono rapporti di collaudo per verificare il rispetto di regolamenti tecnici o di norme in materia di efficienza energetica, le Parti accettano i rapporti di collaudo sull'efficienza energetica rilasciati da un laboratorio accreditato da un organismo di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento secondo la Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) o secondo l’International Accreditation Forum (IAF). Quando le Parti chiedono rapporti di collaudo per verificare il rispetto di regolamenti tecnici o di norme in materia di efficienza energetica, le Parti accettano i rapporti di collaudo sull'efficienza energetica rilasciati da un laboratorio accreditato da un organismo di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento secondo la Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) o secondo l’International Accreditation Forum (IAF).
  
  
-=== Articolo 8 === +**Articolo 8 - Cooperazione su Energia e Materie Prime**
- +
-**Cooperazione su Energia e Materie Prime**+
  
 Le Parti cooperano in materia di energia e materie prime con il fine di tra le altre cose: Le Parti cooperano in materia di energia e materie prime con il fine di tra le altre cose:
  
-a) ridurre o eliminare le misure distortive per gli scambi e gli investimenti nei paesi terzi che riguardano l’energia e le materie prime;+  * a) ridurre o eliminare le misure distortive per gli scambi e gli investimenti nei paesi terzi che riguardano l’energia e le materie prime; 
 +  * b) coordinare le loro posizioni nelle sedi internazionali in cui vengono discusse le questioni relative al commercio e agli investimento in materia di energia e materie prime, e favorire programmi internazionali in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili e materie prime; 
 +  * c) promuovere lo scambio di dati di mercato nel settore dell’energia e delle materie prime; 
 +  * d) promuovere la responsabilità sociale delle imprese in conformità con gli standard internazionali, come ad esempio le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali e per “Due Diligence”; 
 +  * e) promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle materie prime; 
 +  * f) promuovere lo scambio delle informazioni e delle migliori pratiche in materia di sviluppi di politica interna; 
 +  * g) promuovere l'uso efficiente delle risorse (vale a dire migliorare la durata, la riparabilità, la progettazione per lo smontaggio, la facilità di riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti); e 
 +  * h) romuovere a livello internazionale alti livelli di sicurezza e di protezione ambientale per le operazioni petrolifere off-shore, di gas e minerarie, aumentando la trasparenza, la condivisione di informazioni, anche per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni ambientali del settore.
  
-b) coordinare le loro posizioni nelle sedi internazionali in cui vengono discusse le questioni relative al commercio e agli investimento in materia di energia e materie prime, e favorire programmi internazionali in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili e materie prime;+**Articolo 9 - Gruppo di lavoro**
  
-c) promuovere lo scambio di dati di mercato nel settore dell’energia e delle materie prime; +//[NB: questo Articolo dovrà essere sistemato, per renderlo adatto alla cooperazione tra le Parti e le autorità regolatrici e in base a come procedono le discussioni riguardo al Capitolo sulla Cooperazione Normativa//((NDC: la parentesi non viene chiusa nell'originale))
- +
-d) promuovere la responsabilità sociale delle imprese in conformità con gli standard internazionali, come ad esempio le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali e per “Due Diligence”; +
- +
-e) promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle materie prime; +
- +
-f) promuovere lo scambio delle informazioni e delle migliori pratiche in materia di sviluppi di politica interna; +
- +
-g) promuovere l'uso efficiente delle risorse (vale a dire migliorare la durata, la riparabilità, la progettazione per lo smontaggio, la facilità di riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti); e +
- +
-h) promuovere a livello internazionale alti livelli di sicurezza e di protezione ambientale per le operazioni petrolifere off-shore, di gas e minerarie, aumentando la trasparenza, la condivisione di informazioni, anche per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni ambientali del settore. +
- +
- +
- +
-=== Articolo 9 === +
- +
-**Gruppo di lavoro** +
- +
-[NB: questo Articolo dovrà essere sistemato, per renderlo adatto alla cooperazione tra le Parti e le autorità regolatrici e in base a come procedono le discussioni riguardo al Capitolo sulla Cooperazione Normativa+
  
 1. E’ istituito un Gruppo di Lavoro per l'Energia e le Materie Prime. Il Gruppo di Lavoro verifica l'applicazione del presente Capitolo, nonché sostiene e sviluppa ulteriormente la cooperazione bilaterale in campo normativo tra le autorità competenti delle Parti.  1. E’ istituito un Gruppo di Lavoro per l'Energia e le Materie Prime. Il Gruppo di Lavoro verifica l'applicazione del presente Capitolo, nonché sostiene e sviluppa ulteriormente la cooperazione bilaterale in campo normativo tra le autorità competenti delle Parti. 
  
-1. Il Gruppo di Lavoro si riunisce su richiesta di una delle Parti o del Comitato Congiunto allo scopo di seguire l'attuazione degli impegni assunti nel quadro del presente Allegato o di esaminare le richieste delle parti interessate.+1.((NDC: il numero uno viene ripetuto due volte nell'originale)) Il Gruppo di Lavoro si riunisce su richiesta di una delle Parti o del Comitato Congiunto allo scopo di seguire l'attuazione degli impegni assunti nel quadro del presente Allegato o di esaminare le richieste delle parti interessate.
  
 2. La cooperazione tra le autorità competenti delle Parti deve essere guidato da un piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo che definisce le priorità a breve e medio termine per la cooperazione in campo normativo in virtù del presente Allegato. 2. La cooperazione tra le autorità competenti delle Parti deve essere guidato da un piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo che definisce le priorità a breve e medio termine per la cooperazione in campo normativo in virtù del presente Allegato.
Linea 172: Linea 131:
 6. Le autorità competenti di ciascuna Parte dovranno verificare annualmente il piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo. In questa recensione, le Parti tengono conto, tra l'altro, dei progressi compiuti nel corso dell'anno precedente e prendono in considerazione nuove aree che potrebbero trarre beneficio dalla cooperazione in campo normativo. Per la revisione del piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo, le autorità competenti di ciascuna Parte consultano le parti interessate, tra cui le piccole e medie imprese e i gruppi di interesse pubblico.] 6. Le autorità competenti di ciascuna Parte dovranno verificare annualmente il piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo. In questa recensione, le Parti tengono conto, tra l'altro, dei progressi compiuti nel corso dell'anno precedente e prendono in considerazione nuove aree che potrebbero trarre beneficio dalla cooperazione in campo normativo. Per la revisione del piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo, le autorità competenti di ciascuna Parte consultano le parti interessate, tra cui le piccole e medie imprese e i gruppi di interesse pubblico.]
  
-==== Allegato I ====+=== Allegato I ===
  
-=== Lista delle Materie Energetiche per codice SA ===+**Lista delle Materie Energetiche per codice SA **
  
 carbone (codice SA…),  carbone (codice SA…), 
Linea 216: Linea 175:
 |81 | Altri metalli comuni; cementi; e i loro prodotti| |81 | Altri metalli comuni; cementi; e i loro prodotti|
  
 +=== Allegato II ===
  
- +**Meccanismo di consultazione in materia energetica**
-==== Allegato II ==== +
- +
- +
-=== Meccanismo di consultazione in materia energetica === +
  
 1. Questo meccanismo di consultazione si applica a situazioni di emergenza o di minaccia in materia di energia. Ai fini di questo meccanismo, i Coordinatori sono rispettivamente il Segretario per l'Energia degli Stati Uniti e il membro della Commissione Europea responsabile per l'Energia. 1. Questo meccanismo di consultazione si applica a situazioni di emergenza o di minaccia in materia di energia. Ai fini di questo meccanismo, i Coordinatori sono rispettivamente il Segretario per l'Energia degli Stati Uniti e il membro della Commissione Europea responsabile per l'Energia.
Linea 232: Linea 187:
 4. Se si verifica una situazione di emergenza, il Coordinatore può chiedere la costituzione di una task force ad hoc con il compito di esaminare le circostanze in corso e gli ulteriori sviluppi e di risolvere la situazione. La task force ad hoc può essere costituito da: 4. Se si verifica una situazione di emergenza, il Coordinatore può chiedere la costituzione di una task force ad hoc con il compito di esaminare le circostanze in corso e gli ulteriori sviluppi e di risolvere la situazione. La task force ad hoc può essere costituito da:
  
-a) rappresentanti delle Parti; +  * a) rappresentanti delle Parti; 
- +  b) i rappresentanti delle aziende energetiche stabilite sul territorio delle Parti; ed 
-b) i rappresentanti delle aziende energetiche stabilite sul territorio delle Parti; ed +  c) esperti, proposti e reciprocamente approvati dalle Parti.
- +
-c) esperti, proposti e reciprocamente approvati dalle Parti.+
  
 5. Ciascuna Parte fa il suo meglio nell'ambito delle sue competenze per ridurre al minimo le conseguenze negative per la fornitura di gas naturale o petrolio tra le Parti. Le Parti cooperano al fine di raggiungere una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le Parti si astengono da qualsiasi azione non collegate alla situazione di emergenza in atto che potrebbe creare o approfondire le conseguenze negative per la fornitura di gas naturale o petrolio tra le Parti. 5. Ciascuna Parte fa il suo meglio nell'ambito delle sue competenze per ridurre al minimo le conseguenze negative per la fornitura di gas naturale o petrolio tra le Parti. Le Parti cooperano al fine di raggiungere una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le Parti si astengono da qualsiasi azione non collegate alla situazione di emergenza in atto che potrebbe creare o approfondire le conseguenze negative per la fornitura di gas naturale o petrolio tra le Parti.
Linea 246: Linea 199:
 8. Una violazione delle disposizioni del presente Allegato non può servire come base per le procedure di risoluzione delle controversie di cui al Titolo XX del presente accordo o di qualsiasi altro accordo applicabile alle controversie tra le Parti. Inoltre, una parte non può fare affidamento o introdurre come prova per tali procedure di risoluzione delle controversie: 8. Una violazione delle disposizioni del presente Allegato non può servire come base per le procedure di risoluzione delle controversie di cui al Titolo XX del presente accordo o di qualsiasi altro accordo applicabile alle controversie tra le Parti. Inoltre, una parte non può fare affidamento o introdurre come prova per tali procedure di risoluzione delle controversie:
  
-a) le prese di posizione o le proposte fatte dall'altra Parte nel corso della procedura di cui al presente allegato; o,  +  * a) le prese di posizione o le proposte fatte dall'altra Parte nel corso della procedura di cui al presente allegato; o,  
- +  b) il fatto che l'altra Parte ha indicato la sua disponibilità ad accettare una soluzione alla situazione di emergenza oggetto di questo meccanismo.
-b) il fatto che l'altra Parte ha indicato la sua disponibilità ad accettare una soluzione alla situazione di emergenza oggetto di questo meccanismo.+
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