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ttip-leaks:cooperazione_normativa

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ttip-leaks:cooperazione_normativa [2016/06/28 10:57] – [[Articolo X.24:] [UE: Partecipazione delle parti interessate] tamburteamttip-leaks:cooperazione_normativa [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
-//**LEGENDA** - La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Poiché si tratta di "testi consolidati" al tavolo delle trattative, si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP//+//**LEGENDA** - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le **note**, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP // 
  
 **Disposizioni iniziali per il** **Disposizioni iniziali per il**
Linea 306: Linea 307:
 === [Articolo 25:] [UE: Composizione e norme procedurali === === [Articolo 25:] [UE: Composizione e norme procedurali ===
  
-1. L'organo di cooperazione è composto da rappresentanti di entrambe le parti. È copresieduto da alti rappresentanti dei regolatori e delle autorità competenti, attività di coordinamento normativo e questioni commerciali internazionali.+1. L'organo di cooperazione è composto da rappresentanti di entrambe le parti. È copresieduto da alti rappresentanti dei regolatori e delle autorità competenti, attività di coordinamento normativo e questioni commerciali internazionali((**NDC**: il salto logico-grammaticale é nel testo)).
  
 2. Ciascuna parte nomina i propri rappresentanti presso l’organo di coordinamento entro il (data) e fornisce le relative informazioni e dati di contatto. 2. Ciascuna parte nomina i propri rappresentanti presso l’organo di coordinamento entro il (data) e fornisce le relative informazioni e dati di contatto.
  
-3. {Variabile per disposizioni più dettagliate sulla composizione e il regolamento interno dell'organo +3. {Variabile per disposizioni più dettagliate sulla composizione e il regolamento interno dell'organo di coordinamento}.**]** 
-di coordinamento}.] +
  
  
 === [USA: Allegato X-A === === [USA: Allegato X-A ===
  
-Si intende per decisione amministrativa definitiva,+Si intende per **decisione amministrativa definitiva**,
  
-a) per gli Stati Uniti: una norma definitiva (come definito di seguito); e+  * a) per gli Stati Uniti: una norma definitiva (come definito di seguito); e 
 +  * b) per la parte UE: 
 +    * i) una proposta di regolamento della Commissione europea (come definita di seguito), comprese quelle presentate al Parlamento europeo, al Consiglio o ai rappresentanti delle commissioni interessate degli Stati membri; o 
 +    * {ii) un regolamento definitivo (come definito di seguito) di uno Stato membro dell'UE; e}
  
-b) per la parte UE:+si intende per **norma**:
  
-i) una proposta di regolamento della Commissione europea (come definita di seguito), comprese quelle presentate al Parlamento europeo, al Consiglio ai rappresentanti delle commissioni interessate degli Stati membri; o+  * aper gli Stati Uniti, una norma di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un’intera classe o categoria di persone, entità o elementi, emanate da un’autorità di regolamentazione specificata nel paragrafo 1, lettera a) dell'allegato X-B; e 
 +  * b) per la parte UE 
 +    * i) a livello UE, un regolamento, una direttiva, un atto esecutivo o delegato, {ai sensi degli articoli 288, 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) o altra misura di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe o categoria di personeentità o elementi, elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1lettera b, punto i, dell'allegato X-B, o 
 +    * {ii) al livello di Stato membro dell'UE, una misura di applicabilità generale elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1, lettera b, punto i, dell'allegato X-B che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe categoria di persone, entità elementi, sia essa una misura normativa o una proposta di misura legislativa,}
  
-{ii) un regolamento definitivo (come definito di seguito) di uno Stato membro dell'UE; e} +diversa dalle misure relative a i) funzioni militari o riguardanti affari esteri, ii) gestione di un'agenzia, personale o regolamenti organizzativi, procedure o pratiche, iii) proprietà demaniali, prestiti, sovvenzioni, benefici o contratti, o iv) misure sui servizi finanziari o antiriciclaggio. Per maggiore certezza, il termine norme non comprende orientamenti o dichiarazioni generali in materia di politiche. Qualsiasi riferimento a una norma è da intendersi come applicabile alle modifiche concernenti la norma.**]**
- +
-per norma: +
- +
-a) per gli Stati Uniti, una norma di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un’intera classe o categoria di persone, entità o elementi, emanate da un’autorità di regolamentazione specificata nel paragrafo 1, lettera a) dell'allegato X-B; e +
- +
-b) per la parte UE +
- +
-i) a livello UE, un regolamento, una direttiva, un atto esecutivo o delegato, +
-{ai sensi degli articoli 288, 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) o altra misura di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe o categoria di persone, entità o elementi, elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1, lettera b, punto i, dell'allegato X-B, o +
- +
-{ii) al livello di Stato membro dell'UE, una misura di applicabilità generale elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1, lettera b, punto i, dell'allegato X-B che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe o categoria di persone, entità o elementi, sia essa una misura normativa o una proposta di misura legislativa,+
- +
-diversa dalle misure relative a i) funzioni militari o riguardanti affari esteri, ii) gestione di un'agenzia, personale o regolamenti organizzativi, procedure o pratiche, iii) proprietà demaniali, prestiti, sovvenzioni, benefici o contratti, o iv) misure sui servizi finanziari o antiriciclaggio. Per maggiore certezza, il termine norme non comprende orientamenti o dichiarazioni generali in materia di politiche. Qualsiasi riferimento a una norma è da intendersi come applicabile alle modifiche concernenti la norma.]+
  
  
Linea 345: Linea 338:
 1. Il presente capitolo è applicabile alle autorità di regolamentazione di entrambe le parti come segue: 1. Il presente capitolo è applicabile alle autorità di regolamentazione di entrambe le parti come segue:
  
-a) per gli Stati Uniti, tutte le agenzie al livello centrale di governo, comprese tutte le agenzie +  * a) per gli Stati Uniti, tutte le agenzie al livello centrale di governo, comprese tutte le agenzie appartenenti al ramo esecutivo o le agenzie indipendenti, che elaborano norme; e  
-appartenenti al ramo esecutivo o le agenzie indipendenti, che elaborano norme; e  +  b) per la parte UE: 
- +    i) la Commissione europea (compresi tutti i suoi componenti) e tutte le agenzie indipendenti a livello UE che elaborano normative o forniscono dati, altre informazioni o analisi su cui si basino le normative in fieri; e 
-b) per la parte UE: +    {ii) tutte le agenzie o ministeri a livello centrale del governo di uno Stato membro che elaborano normative.}
- +
-i) la Commissione europea (compresi tutti i suoi componenti) e tutte le agenzie indipendenti a livello UE che elaborano normative o forniscono dati, altre informazioni o analisi su cui si basino le normative in fieri; +
-+
- +
-{ii) tutte le agenzie o ministeri a livello centrale del governo di uno Stato membro che elaborano normative.}+
  
-2. Il presente capitolo non si applica alla legislatura di alcuna delle parti.]+2. Il presente capitolo non si applica alla legislatura di alcuna delle parti.**]**
  
ttip-leaks/cooperazione_normativa.1467111463.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)