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ttip-leaks:cooperazione_normativa

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ttip-leaks:cooperazione_normativa [2016/06/28 10:56] – [[Articolo X.23:] [UE: Istituzione dell'organo di cooperazione in materia di regolamentazione] tamburteamttip-leaks:cooperazione_normativa [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
-//**LEGENDA** - La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Poiché si tratta di "testi consolidati" al tavolo delle trattative, si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP//+//**LEGENDA** - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le **note**, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP // 
  
 **Disposizioni iniziali per il** **Disposizioni iniziali per il**
Linea 300: Linea 301:
 1. L'organo di cooperazione organizza con cadenza almeno annuale un incontro aperto alle parti interessate per lo scambio di opinioni sul Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione. 1. L'organo di cooperazione organizza con cadenza almeno annuale un incontro aperto alle parti interessate per lo scambio di opinioni sul Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione.
  
-2. I copresidenti dell'organo di cooperazione organizzano congiuntamente l'incontro annuale e coinvolgono i +2. I copresidenti dell'organo di cooperazione organizzano congiuntamente l'incontro annuale e coinvolgono i copresidenti dei gruppi di contatto della società civile, compresa una rappresentanza equilibrata di associazioni di imprenditori, consumatori, sindacati, gruppi ambientalisti e altri associazioni di interesse pubblico {da concertare in maniera più dettagliata nel regolamento interno dell'organo di cooperazione, vedi articolo X.25, paragrafo 3}. La partecipazione delle parti interessate non dipende dal livello di interessamento di queste dagli argomenti presenti nell'ordine del giorno di ciascun incontro.
  
-copresidenti dei gruppi di contatto della società civile, compresa una rappresentanza equilibrata di associazioni di imprenditori, consumatori, sindacati, gruppi ambientalisti e altri associazioni di interesse pubblico {da concertare in maniera più dettagliata nel regolamento interno dell'organo di cooperazione, vedi articolo X.25, paragrafo 3}. La partecipazione delle parti interessate non dipende dal livello di interessamento di queste dagli argomenti presenti nell'ordine del giorno di ciascun incontro. +3. Ciascuna parte provvede a offrire alle parti interessate la possibilità di inviare opinioni generali e osservazioni o di presentare all'organo di cooperazione suggerimenti concreti per ampliare la cooperazione normativa fra le parti. Tutti i suggerimenti concreti inviati a una parte dai soggetti interessati sono inoltrati alla controparte e accuratamente presi in considerazione dai gruppi di lavoro settoriali pertinenti che inviano all'organo di cooperazione le proprie raccomandazioni. Nel caso in cui non esista un gruppo di lavoro settoriale i suggerimenti sono dibattuti direttamente all'interno dell'organo di cooperazione. Le parti interessate che hanno presentato opinioni generali e osservazioni o suggerimenti concreti ricevono senza inutile indugio una risposta scritta, che sarà anche pubblicata all'interno del programma annuale di cooperazione in materia di regolamentazione di cui all'articolo X.23, paragrafo 2, lettera a.**]**
- +
-3. Ciascuna parte provvede a offrire alle parti interessate la possibilità di inviare opinioni generali e osservazioni o di presentare all'organo di cooperazione suggerimenti concreti per ampliare la cooperazione normativa fra le parti. Tutti i suggerimenti concreti inviati a una parte dai soggetti interessati sono inoltrati alla controparte e accuratamente presi in considerazione dai gruppi di lavoro settoriali pertinenti che inviano all'organo di cooperazione le proprie raccomandazioni. Nel caso in cui non esista un gruppo di lavoro settoriale i suggerimenti sono dibattuti direttamente all'interno dell'organo di cooperazione. Le parti interessate che hanno presentato opinioni generali e osservazioni o suggerimenti concreti ricevono senza inutile indugio una risposta scritta, che sarà anche pubblicata all'interno del programma annuale di cooperazione in materia di regolamentazione di cui all'articolo X.23, paragrafo 2, lettera a.]+
  
 === [Articolo 25:] [UE: Composizione e norme procedurali === === [Articolo 25:] [UE: Composizione e norme procedurali ===
  
-1. L'organo di cooperazione è composto da rappresentanti di entrambe le parti. È copresieduto da alti rappresentanti dei regolatori e delle autorità competenti, attività di coordinamento normativo e questioni commerciali internazionali.+1. L'organo di cooperazione è composto da rappresentanti di entrambe le parti. È copresieduto da alti rappresentanti dei regolatori e delle autorità competenti, attività di coordinamento normativo e questioni commerciali internazionali((**NDC**: il salto logico-grammaticale é nel testo)).
  
 2. Ciascuna parte nomina i propri rappresentanti presso l’organo di coordinamento entro il (data) e fornisce le relative informazioni e dati di contatto. 2. Ciascuna parte nomina i propri rappresentanti presso l’organo di coordinamento entro il (data) e fornisce le relative informazioni e dati di contatto.
  
-3. {Variabile per disposizioni più dettagliate sulla composizione e il regolamento interno dell'organo +3. {Variabile per disposizioni più dettagliate sulla composizione e il regolamento interno dell'organo di coordinamento}.**]** 
-di coordinamento}.] +
  
  
 === [USA: Allegato X-A === === [USA: Allegato X-A ===
  
-Si intende per decisione amministrativa definitiva,+Si intende per **decisione amministrativa definitiva**,
  
-a) per gli Stati Uniti: una norma definitiva (come definito di seguito); e+  * a) per gli Stati Uniti: una norma definitiva (come definito di seguito); e 
 +  * b) per la parte UE: 
 +    * i) una proposta di regolamento della Commissione europea (come definita di seguito), comprese quelle presentate al Parlamento europeo, al Consiglio o ai rappresentanti delle commissioni interessate degli Stati membri; o 
 +    * {ii) un regolamento definitivo (come definito di seguito) di uno Stato membro dell'UE; e}
  
-b) per la parte UE:+si intende per **norma**:
  
-i) una proposta di regolamento della Commissione europea (come definita di seguito), comprese quelle presentate al Parlamento europeo, al Consiglio ai rappresentanti delle commissioni interessate degli Stati membri; o+  * aper gli Stati Uniti, una norma di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un’intera classe o categoria di persone, entità o elementi, emanate da un’autorità di regolamentazione specificata nel paragrafo 1, lettera a) dell'allegato X-B; e 
 +  * b) per la parte UE 
 +    * i) a livello UE, un regolamento, una direttiva, un atto esecutivo o delegato, {ai sensi degli articoli 288, 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) o altra misura di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe o categoria di personeentità o elementi, elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1lettera b, punto i, dell'allegato X-B, o 
 +    * {ii) al livello di Stato membro dell'UE, una misura di applicabilità generale elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1, lettera b, punto i, dell'allegato X-B che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe categoria di persone, entità elementi, sia essa una misura normativa o una proposta di misura legislativa,}
  
-{ii) un regolamento definitivo (come definito di seguito) di uno Stato membro dell'UE; e} +diversa dalle misure relative a i) funzioni militari o riguardanti affari esteri, ii) gestione di un'agenzia, personale o regolamenti organizzativi, procedure o pratiche, iii) proprietà demaniali, prestiti, sovvenzioni, benefici o contratti, o iv) misure sui servizi finanziari o antiriciclaggio. Per maggiore certezza, il termine norme non comprende orientamenti o dichiarazioni generali in materia di politiche. Qualsiasi riferimento a una norma è da intendersi come applicabile alle modifiche concernenti la norma.**]**
- +
-per norma: +
- +
-a) per gli Stati Uniti, una norma di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un’intera classe o categoria di persone, entità o elementi, emanate da un’autorità di regolamentazione specificata nel paragrafo 1, lettera a) dell'allegato X-B; e +
- +
-b) per la parte UE +
- +
-i) a livello UE, un regolamento, una direttiva, un atto esecutivo o delegato, +
-{ai sensi degli articoli 288, 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) o altra misura di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe o categoria di persone, entità o elementi, elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1, lettera b, punto i, dell'allegato X-B, o +
- +
-{ii) al livello di Stato membro dell'UE, una misura di applicabilità generale elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1, lettera b, punto i, dell'allegato X-B che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe o categoria di persone, entità o elementi, sia essa una misura normativa o una proposta di misura legislativa,+
- +
-diversa dalle misure relative a i) funzioni militari o riguardanti affari esteri, ii) gestione di un'agenzia, personale o regolamenti organizzativi, procedure o pratiche, iii) proprietà demaniali, prestiti, sovvenzioni, benefici o contratti, o iv) misure sui servizi finanziari o antiriciclaggio. Per maggiore certezza, il termine norme non comprende orientamenti o dichiarazioni generali in materia di politiche. Qualsiasi riferimento a una norma è da intendersi come applicabile alle modifiche concernenti la norma.]+
  
  
Linea 347: Linea 338:
 1. Il presente capitolo è applicabile alle autorità di regolamentazione di entrambe le parti come segue: 1. Il presente capitolo è applicabile alle autorità di regolamentazione di entrambe le parti come segue:
  
-a) per gli Stati Uniti, tutte le agenzie al livello centrale di governo, comprese tutte le agenzie +  * a) per gli Stati Uniti, tutte le agenzie al livello centrale di governo, comprese tutte le agenzie appartenenti al ramo esecutivo o le agenzie indipendenti, che elaborano norme; e  
-appartenenti al ramo esecutivo o le agenzie indipendenti, che elaborano norme; e  +  b) per la parte UE: 
- +    i) la Commissione europea (compresi tutti i suoi componenti) e tutte le agenzie indipendenti a livello UE che elaborano normative o forniscono dati, altre informazioni o analisi su cui si basino le normative in fieri; e 
-b) per la parte UE: +    {ii) tutte le agenzie o ministeri a livello centrale del governo di uno Stato membro che elaborano normative.}
- +
-i) la Commissione europea (compresi tutti i suoi componenti) e tutte le agenzie indipendenti a livello UE che elaborano normative o forniscono dati, altre informazioni o analisi su cui si basino le normative in fieri; +
-+
- +
-{ii) tutte le agenzie o ministeri a livello centrale del governo di uno Stato membro che elaborano normative.}+
  
-2. Il presente capitolo non si applica alla legislatura di alcuna delle parti.]+2. Il presente capitolo non si applica alla legislatura di alcuna delle parti.**]**
  
ttip-leaks/cooperazione_normativa.1467111371.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)