ttip-leaks:cooperazione_normativa
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| ttip-leaks:cooperazione_normativa [2016/06/28 10:39] – [[Articolo X.14:] [USA: Processo decisionale basato su prove] tamburteam | ttip-leaks:cooperazione_normativa [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | // | + | // |
| **Disposizioni iniziali per il** | **Disposizioni iniziali per il** | ||
| Linea 199: | Linea 200: | ||
| * c) tutti gli aggiornamenti sulle modifiche alle procedure e ai meccanismi pertinenti.**]** | * c) tutti gli aggiornamenti sulle modifiche alle procedure e ai meccanismi pertinenti.**]** | ||
| - | === [Articolo X.15:] [USA: | + | === [Articolo X.15:] [USA: Petizioni === |
| - | 1. Ciascuna parte provvede a consentire a tutti i soggetti interessati di inviare petizioni a tutte le proprie autorità di regolamentazione riguardo all' | + | 1. Ciascuna parte provvede a consentire a tutti i soggetti interessati di inviare petizioni a tutte le proprie autorità di regolamentazione riguardo all' |
| - | esempio, dall' | + | 2. Ciascuna parte dovrebbe generalmente rendere le petizioni ricevute disponibili al pubblico.**]** |
| - | 2. Ciascuna parte dovrebbe generalmente rendere le petizioni ricevute disponibili al pubblico.] | + | === [Articolo X.16:] [USA: Riesame a posteriori in materia di regolamentazione === |
| - | + | ||
| - | === [Articolo X.16:] [USA: | + | |
| 1. Ciascuna parte mantiene procedure o meccanismi per promuovere il riesame periodico delle normative in vigore per stabilire se debbano essere riviste o abrogate, anche su iniziativa propria di un' | 1. Ciascuna parte mantiene procedure o meccanismi per promuovere il riesame periodico delle normative in vigore per stabilire se debbano essere riviste o abrogate, anche su iniziativa propria di un' | ||
| Linea 215: | Linea 214: | ||
| 3. Ciascuna parte prevede, nelle procedure o nei meccanismi adottati ai sensi del paragrafo 1, disposizioni relative alle norme che ritiene abbiano un impatto economico importante su un gran numero di piccole entità.] | 3. Ciascuna parte prevede, nelle procedure o nei meccanismi adottati ai sensi del paragrafo 1, disposizioni relative alle norme che ritiene abbiano un impatto economico importante su un gran numero di piccole entità.] | ||
| - | [Articolo X.17:] [USA: Riduzione degli oneri di raccolta delle informazioni connessi con la regolamentazione | + | === [Articolo X.17:] [USA: Riduzione degli oneri di raccolta delle informazioni connessi con la regolamentazione |
| - | + | ||
| - | Ciascuna parte provvede affinché qualora nel corso dell' | + | |
| - | === [UE: Sezione III: Cooperazione normativa] === | + | Ciascuna parte provvede affinché qualora nel corso dell' |
| - | === [Articolo X.18:] [UE: Meccanismo di cooperazione bilaterale === | + | === [UE: Sezione III: Cooperazione normativa] |
| - | 1. Le parti istituiscono un meccanismo bilaterale di sostegno alla cooperazione normativa fra | + | 1. Le parti istituiscono un meccanismo bilaterale di sostegno alla cooperazione normativa fra i propri regolatori e le autorità competenti a livello centrale per promuovere lo scambio di informazioni e perseguire una maggiore compatibilità fra i loro rispettivi quadri normativi, se del caso. |
| - | i propri regolatori e le autorità competenti a livello centrale per promuovere lo scambio di informazioni e perseguire una maggiore compatibilità fra i loro rispettivi quadri normativi, se del caso. | + | |
| 2. Il meccanismo mirerà, inoltre, a individuare le aree prioritarie di cooperazione normativa da riportare nel Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione di cui al paragrafo 2, lettera a, dell' | 2. Il meccanismo mirerà, inoltre, a individuare le aree prioritarie di cooperazione normativa da riportare nel Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione di cui al paragrafo 2, lettera a, dell' | ||
| - | 3. Ciascuna parte designa un ufficio della propria amministrazione centrale come punto focale incaricato dello scambio di informazioni sugli atti normativi previsti e in vigore a livello | + | 3. Ciascuna parte designa un ufficio della propria amministrazione centrale come punto focale incaricato dello scambio di informazioni sugli atti normativi previsti e in vigore a livello centrale. Tali scambi comprendono le presentazioni di atti in preparazione o revisione presso le autorità legislative di ciascuna parte.**]** |
| - | centrale. Tali scambi comprendono le presentazioni di atti in preparazione o revisione presso le autorità legislative di ciascuna parte.] | + | |
| - | === [Articolo X.19:] [UE: Scambio di informazioni | + | === [Articolo X.19:] [UE: Scambio di informazioni in materia di regolamentazione === |
| 1. Quando una parte pubblica un elenco di atti normativi pianificati secondo l' | 1. Quando una parte pubblica un elenco di atti normativi pianificati secondo l' | ||
| Linea 243: | Linea 238: | ||
| 5. Le parti partecipano in maniera costruttiva agli scambi normativi. Oltre alle informazioni rese disponibili ai sensi dell' | 5. Le parti partecipano in maniera costruttiva agli scambi normativi. Oltre alle informazioni rese disponibili ai sensi dell' | ||
| - | 6. {Variabile per un articolo sullo scambio di informazioni riservate fra regolatori e autorità competenti a livello centrale} | + | //6. {Variabile per un articolo sullo scambio di informazioni riservate fra regolatori e autorità competenti a livello centrale}// |
| 7. La cooperazione può assumere la forma di incontri, scambi epistolari o qualsiasi altro adeguato mezzo di comunicazione diretta. Tutti gli elementi sostanziali sollevati da una parte devono essere affrontati e commentati dalla controparte. | 7. La cooperazione può assumere la forma di incontri, scambi epistolari o qualsiasi altro adeguato mezzo di comunicazione diretta. Tutti gli elementi sostanziali sollevati da una parte devono essere affrontati e commentati dalla controparte. | ||
| - | 8. Ciascuna parte comunica senza indugio alle proprie autorità legislative e attraverso il proprio punto focale i commenti specifici o le dichiarazioni ricevute per iscritto dalla controparte sugli atti normativi a livello centrale in corso di elaborazione o riesame da parte di tali organismi.] | + | 8. Ciascuna parte comunica senza indugio alle proprie autorità legislative e attraverso il proprio punto focale i commenti specifici o le dichiarazioni ricevute per iscritto dalla controparte sugli atti normativi a livello centrale in corso di elaborazione o riesame da parte di tali organismi.**]** |
| === [Articolo X.20:] [UE: Tempistiche per lo scambio in materia di regolamentazione === | === [Articolo X.20:] [UE: Tempistiche per lo scambio in materia di regolamentazione === | ||
| Linea 253: | Linea 248: | ||
| 1. Gli scambi in materia regolamentare su atti normativi pianificati o in vigore a livello centrale, disciplinati ai sensi dell' | 1. Gli scambi in materia regolamentare su atti normativi pianificati o in vigore a livello centrale, disciplinati ai sensi dell' | ||
| - | 2. Per quanto concerne gli atti normativi previsti a livello centrale, gli scambi in materia di regolamentazione possono avvenire in ogni fase della loro predisposizione2. Gli scambi possono protrarsi fino all' | + | 2. Per quanto concerne gli atti normativi previsti a livello centrale, gli scambi in materia di regolamentazione possono avvenire in ogni fase della loro predisposizione((**[UE: |
| - | 3. Gli scambi normativi non inficiano il diritto di regolamentare tempestivamente, | + | 3. Gli scambi normativi non inficiano il diritto di regolamentare tempestivamente, |
| === [Articolo X.21:] [UE: Promozione della compatibilità in materia di regolamentazione === | === [Articolo X.21:] [UE: Promozione della compatibilità in materia di regolamentazione === | ||
| - | 1. Il presente articolo si applica agli ambiti regolamentari in cui è possibile ottenere un beneficio per entrambe le parti senza | + | 1. Il presente articolo si applica agli ambiti regolamentari in cui è possibile ottenere un beneficio per entrambe le parti senza pregiudicare il conseguimento di legittimi obiettivi di politica pubblica come stabilito nell' |
| - | + | ||
| - | 2**[UE**: Per maggiore certezza è possibile avviare un dialogo successivamente alla comunicazione della parte disciplinante della propria intenzione di procedere alla regolamentazione mediante pubblicazione dell' | + | |
| - | + | ||
| - | pregiudicare il conseguimento di legittimi obiettivi di politica pubblica come stabilito nell' | + | |
| 2. Se ai sensi dell' | 2. Se ai sensi dell' | ||
| - | a) riconoscimento reciproco dell' | + | * a) riconoscimento reciproco dell' |
| - | obiettivi di politica pubblica perseguiti da entrambe le parti; | + | |
| - | + | | |
| - | b) armonizzazione degli atti normativi, o dei loro elementi essenziali, con: | + | |
| - | + | | |
| - | i) l' | + | |
| - | + | ||
| - | ii) ravvicinamento delle normative e delle procedure su base bilaterale, o | + | |
| - | + | ||
| - | c) semplificazione degli atti normativi in linea con i principi e gli orientamenti legali o amministrativi condivisi. | + | |
| 3. Le proposte di cui al paragrafo 1 devono essere debitamente giustificate, | 3. Le proposte di cui al paragrafo 1 devono essere debitamente giustificate, | ||
| Linea 290: | Linea 276: | ||
| === [Articolo X.23:] [UE: Istituzione dell' | === [Articolo X.23:] [UE: Istituzione dell' | ||
| - | 1. Le parti istituiscono un organo di cooperazione in materia di regolamentazione (di seguito " | + | 1. Le parti istituiscono un organo di cooperazione in materia di regolamentazione (di seguito " |
| - | {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi – da individuare} di questo accordo. | + | |
| 2. L' | 2. L' | ||
| - | a) preparare e pubblicare un Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione che rispecchi le priorità comuni delle parti e i risultati delle iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione passata o in essere secondo la sezione III del presente capitolo, comprese le informazioni sul seguito dato alle priorità comuni individuate, | + | * a) preparare e pubblicare un Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione che rispecchi le priorità comuni delle parti e i risultati delle iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione passata o in essere secondo la sezione III del presente capitolo, comprese le informazioni sul seguito dato alle priorità comuni individuate, |
| - | + | | |
| - | b) monitorare l' | + | |
| - | {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi} di questo accordo, e comunicare all' | + | |
| - | + | | |
| - | c) {Variabile sulla preparazione tecnica delle proposte per l' | + | |
| - | + | | |
| - | d) prendere in considerazione nuove iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione in base al contributo | + | |
| - | di ciascuna parte o delle loro parti interessate, | + | |
| - | + | ||
| - | e) predisporre iniziative o proposte congiunte di strumenti normativi internazionali ai sensi dell' | + | |
| - | + | ||
| - | f) garantire la trasparenza della cooperazione normativa fra le parti; | + | |
| - | + | ||
| - | g) analizzare ogni altra questione relativa all' | + | |
| - | {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi} sollevate da una parte. | + | |
| 3. Come stabilito nel paragrafo 2, nel campo dei servizi finanziari tali funzioni sono svolte dal {Forum congiunto UE/USA per la regolamentazione finanziaria (FRF)} che garantisce che l' | 3. Come stabilito nel paragrafo 2, nel campo dei servizi finanziari tali funzioni sono svolte dal {Forum congiunto UE/USA per la regolamentazione finanziaria (FRF)} che garantisce che l' | ||
| Linea 318: | Linea 295: | ||
| 5. L' | 5. L' | ||
| - | 6. {Variabile – disposizioni sull' | + | 6. {Variabile – disposizioni sull' |
| === [Articolo X.24:] [UE: Partecipazione delle parti interessate === | === [Articolo X.24:] [UE: Partecipazione delle parti interessate === | ||
| Linea 324: | Linea 301: | ||
| 1. L' | 1. L' | ||
| - | 2. I copresidenti dell' | + | 2. I copresidenti dell' |
| - | copresidenti dei gruppi di contatto della società civile, compresa una rappresentanza equilibrata di associazioni di imprenditori, | + | 3. Ciascuna parte provvede a offrire alle parti interessate la possibilità di inviare opinioni generali e osservazioni o di presentare all' |
| - | + | ||
| - | 3. Ciascuna parte provvede a offrire alle parti interessate la possibilità di inviare opinioni generali e osservazioni o di presentare all' | + | |
| === [Articolo 25:] [UE: Composizione e norme procedurali === | === [Articolo 25:] [UE: Composizione e norme procedurali === | ||
| - | 1. L' | + | 1. L' |
| 2. Ciascuna parte nomina i propri rappresentanti presso l’organo di coordinamento entro il (data) e fornisce le relative informazioni e dati di contatto. | 2. Ciascuna parte nomina i propri rappresentanti presso l’organo di coordinamento entro il (data) e fornisce le relative informazioni e dati di contatto. | ||
| - | 3. {Variabile per disposizioni più dettagliate sulla composizione e il regolamento interno dell' | + | 3. {Variabile per disposizioni più dettagliate sulla composizione e il regolamento interno dell' |
| - | di coordinamento}.] | + | |
| === [USA: Allegato X-A === | === [USA: Allegato X-A === | ||
| - | Si intende per decisione amministrativa definitiva, | + | Si intende per **decisione amministrativa definitiva**, |
| - | a) per gli Stati Uniti: una norma definitiva (come definito di seguito); e | + | * a) per gli Stati Uniti: una norma definitiva (come definito di seguito); e |
| + | * b) per la parte UE: | ||
| + | * i) una proposta di regolamento della Commissione europea (come definita di seguito), comprese quelle presentate al Parlamento europeo, al Consiglio o ai rappresentanti delle commissioni interessate degli Stati membri; o | ||
| + | * {ii) un regolamento definitivo (come definito di seguito) di uno Stato membro dell' | ||
| - | b) per la parte UE: | + | si intende |
| - | i) una proposta | + | * a) per gli Stati Uniti, |
| + | * b) per la parte UE | ||
| + | * i) a livello UE, un regolamento, una direttiva, un atto esecutivo o delegato, {ai sensi degli articoli 288, 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell' | ||
| + | * {ii) al livello di Stato membro dell' | ||
| - | {ii) un regolamento definitivo (come definito di seguito) di uno Stato membro dell' | + | diversa dalle misure relative a i) funzioni militari o riguardanti affari esteri, ii) gestione di un' |
| - | + | ||
| - | per norma: | + | |
| - | + | ||
| - | a) per gli Stati Uniti, una norma di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un’intera classe o categoria di persone, entità o elementi, emanate da un’autorità di regolamentazione specificata nel paragrafo 1, lettera a) dell' | + | |
| - | + | ||
| - | b) per la parte UE | + | |
| - | + | ||
| - | i) a livello UE, un regolamento, | + | |
| - | {ai sensi degli articoli 288, 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell' | + | |
| - | + | ||
| - | {ii) al livello di Stato membro dell' | + | |
| - | + | ||
| - | diversa dalle misure relative a i) funzioni militari o riguardanti affari esteri, ii) gestione di un' | + | |
| Linea 371: | Linea 338: | ||
| 1. Il presente capitolo è applicabile alle autorità di regolamentazione di entrambe le parti come segue: | 1. Il presente capitolo è applicabile alle autorità di regolamentazione di entrambe le parti come segue: | ||
| - | a) per gli Stati Uniti, tutte le agenzie al livello centrale di governo, comprese tutte le agenzie | + | * a) per gli Stati Uniti, tutte le agenzie al livello centrale di governo, comprese tutte le agenzie appartenenti al ramo esecutivo o le agenzie indipendenti, |
| - | appartenenti al ramo esecutivo o le agenzie indipendenti, | + | |
| - | + | | |
| - | b) per la parte UE: | + | |
| - | + | ||
| - | i) la Commissione europea (compresi tutti i suoi componenti) e tutte le agenzie indipendenti a livello UE che elaborano normative o forniscono dati, altre informazioni o analisi su cui si basino le normative in fieri; | + | |
| - | e | + | |
| - | + | ||
| - | {ii) tutte le agenzie o ministeri a livello centrale del governo di uno Stato membro che elaborano normative.} | + | |
| - | 2. Il presente capitolo non si applica alla legislatura di alcuna delle parti.] | + | 2. Il presente capitolo non si applica alla legislatura di alcuna delle parti.**]** |
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