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ttip-leaks:cooperazione_normativa

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ttip-leaks:cooperazione_normativa [2016/06/28 10:27] – [[Articolo X.8:] [USA: Sviluppo normativo trasparente] tamburteamttip-leaks:cooperazione_normativa [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
-//**LEGENDA** - La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Poiché si tratta di "testi consolidati" al tavolo delle trattative, si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP//+//**LEGENDA** - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le **note**, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP // 
  
 **Disposizioni iniziali per il** **Disposizioni iniziali per il**
Linea 123: Linea 124:
  
  
-Durante l'elaborazione di una norma, l'autorità di regolamentazione di una parte valuta tutte le informazioni fornite mediante le osservazioni dell'altra parte o di soggetti appartenenti all'altra parte sui possibili effetti commerciali della norma ricevute nel corso del periodo per le osservazioni e, ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo X.8, esprime la propria opinione sulle questioni sostanziali sollevate.]+Durante l'elaborazione di una norma, l'autorità di regolamentazione di una parte valuta tutte le informazioni fornite mediante le osservazioni dell'altra parte o di soggetti appartenenti all'altra parte sui possibili effetti commerciali della norma ricevute nel corso del periodo per le osservazioni e, ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo X.8, esprime la propria opinione sulle questioni sostanziali sollevate.**]**
  
 === [Articolo X.10:] [USA: Accesso ai documenti governativi === === [Articolo X.10:] [USA: Accesso ai documenti governativi ===
Linea 129: Linea 130:
 1. Ciascuna parte rende disponibile al pubblico quanto segue: 1. Ciascuna parte rende disponibile al pubblico quanto segue:
  
-a) una descrizione delle funzioni e dell'organizzazione di ciascuna delle proprie autorità di regolamentazione, compresi gli uffici attraverso i quali il pubblico può ottenere informazioni, effettuare proposte o richieste od ottenere decisioni; e+  * a) una descrizione delle funzioni e dell'organizzazione di ciascuna delle proprie autorità di regolamentazione, compresi gli uffici attraverso i quali il pubblico può ottenere informazioni, effettuare proposte o richieste od ottenere decisioni; e 
 +  * b) tutte le norme procedurali o i moduli utilizzati o emanati da ciascuna delle proprie autorità di regolamentazione, come pure tutti i costi correlati.
  
-b) tutte le norme procedurali o i moduli utilizzati o emanati da ciascuna delle proprie autorità di regolamentazione, come pure tutti i costi correlati. +2. Ciascuna parte approva o mantiene leggi o procedure che consentano agli interessati di richiedere l'accesso ai documenti dell'autorità di regolamentazione di una parte.  Tali leggi e procedure garantiscono ai soggetti appartenenti alla controparte un trattamento non meno favorevole di quello offerto ai soggetti di parte propria.**]**
- +
-2. Ciascuna parte approva o mantiene leggi o procedure che consentano agli interessati di richiedere l'accesso ai documenti dell'autorità di regolamentazione di una parte.  Tali leggi e procedure garantiscono ai soggetti appartenenti alla controparte un trattamento non meno favorevole di quello offerto ai soggetti di parte propria.]+
  
 === [Articolo X.11:] [USA:  Descrizione dei processi di regolamentazione === === [Articolo X.11:] [USA:  Descrizione dei processi di regolamentazione ===
Linea 139: Linea 139:
 Ciascuna parte rende disponibile al pubblico una descrizione dettagliata dei processi e dei meccanismi impiegati dalle proprie autorità di regolamentazione per l'elaborazione di norme. La descrizione individua: Ciascuna parte rende disponibile al pubblico una descrizione dettagliata dei processi e dei meccanismi impiegati dalle proprie autorità di regolamentazione per l'elaborazione di norme. La descrizione individua:
  
-a) gli orientamenti o le regole applicabili per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle norme;+  * a) gli orientamenti o le regole applicabili per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle norme; 
 +  * b) le procedure per garantire che le autorità di regolamentazione tengano conto del contributo del pubblico; 
 +  * c) le procedure giudiziarie o amministrative disponibili per contestare le norme o le procedure con cui sono state elaborate; e 
 +  * d) i processi o i meccanismi di cui all'articolo X.5.]
  
-b) le procedure per garantire che le autorità di regolamentazione tengano conto del contributo del pubblico; +=== [Articolo X.12:] [USA:  Raccolta delle regolamentazioni ===
- +
-c) le procedure giudiziarie o amministrative disponibili per contestare le norme o le procedure con cui sono state elaborate; e +
- +
-d) i processi o i meccanismi di cui all'articolo X.5.] [Articolo X.12:] [USA:  Raccolta delle regolamentazioni+
  
 1. Ciascuna parte garantisce che le proprie norme in vigore siano pubblicate in una raccolta designata. La raccolta è organizzata in maniera logica per favorire un accesso agevole alle norme di interesse. A tale scopo, la raccolta dovrebbe catalogare le norme per tematica affrontata. 1. Ciascuna parte garantisce che le proprie norme in vigore siano pubblicate in una raccolta designata. La raccolta è organizzata in maniera logica per favorire un accesso agevole alle norme di interesse. A tale scopo, la raccolta dovrebbe catalogare le norme per tematica affrontata.
Linea 152: Linea 151:
 libero accesso che disponga di funzioni di ricerca delle norme per citazione e parole chiave.  libero accesso che disponga di funzioni di ricerca delle norme per citazione e parole chiave. 
  
-3. Ciascuna parte garantisce l'aggiornamento periodico della propria raccolta.]+3. Ciascuna parte garantisce l'aggiornamento periodico della propria raccolta.**]**
  
-=== [UE: Sottosezione II.2: Strumenti per le politiche in materia di regolamentazione] === +=== [UE: Sottosezione II.2: Strumenti per le politiche in materia di regolamentazione] [Articolo X.13:] [UE: Strumenti analitici] [USA:  Valutazione dell'impatto normativo] ===
- +
-=== [Articolo X.13:] [UE:  Strumenti analitici] [USA:  Valutazione dell'impatto normativo] ===+
  
 **[UE**: 1. Le parti dichiarano di voler condurre, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione dell'impatto degli atti normativi pianificati a livello centrale. **[UE**: 1. Le parti dichiarano di voler condurre, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione dell'impatto degli atti normativi pianificati a livello centrale.
  
-2. Nel corso della valutazione dell'impatto sugli atti normativi a livello centrale, la parte +2. Nel corso della valutazione dell'impatto sugli atti normativi a livello centrale, la parte disciplinante valuta, fra gli altri elementi, il modo in cui le opzioni sotto scrutinio:
-disciplinante valuta, fra gli altri elementi, il modo in cui le opzioni sotto scrutinio:+
  
-a) riguardino gli strumenti internazionali pertinenti; +  * a) riguardino gli strumenti internazionali pertinenti; 
- +  b) tengano conto degli approcci normativi della controparte, qualora la controparte abbia approvato o preveda di approvare atti normativi sullo stesso argomento; 
-b) tengano conto degli approcci normativi della controparte, qualora la controparte abbia approvato o preveda di approvare atti normativi sullo stesso argomento; +  c) interessino il commercio o gli investimenti internazionali.
- +
-c) interessino il commercio o gli investimenti internazionali.+
  
 3. Per quanto riguarda gli atti normativi a livello centrale: 3. Per quanto riguarda gli atti normativi a livello centrale:
  
-a) i risultati delle valutazioni dell'impatto sono pubblicati al più tardi in concomitanza con gli atti normativi proposti o definitivi; +  * a) i risultati delle valutazioni dell'impatto sono pubblicati al più tardi in concomitanza con gli atti normativi proposti o definitivi; 
- +  b) le parti promuovono lo scambio di informazioni sulle evidenze scientifiche ed economiche e di dati, come pure delle metodologie e delle ipotesi economiche applicate nell'analisi della politica sulla regolamentazione; 
-b) le parti promuovono lo scambio di informazioni sulle evidenze scientifiche ed economiche e di dati, come pure delle metodologie e delle ipotesi economiche applicate nell'analisi della politica sulla regolamentazione; +  c) le parti promuovono lo scambio di informazioni delle esperienze e condividono informazioni sulle valutazioni ex-post pianificate e sui riesami a posteriori.]
- +
-c) le parti promuovono lo scambio di informazioni delle esperienze e condividono informazioni sulle valutazioni ex-post pianificate e sui riesami a posteriori.]+
  
 **[USA**:  1. Durante la conduzione della valutazione dell'impatto normativo di una norma, ciascuna parte mantiene procedure volte a promuovere la presa in considerazione dei seguenti fattori: **[USA**:  1. Durante la conduzione della valutazione dell'impatto normativo di una norma, ciascuna parte mantiene procedure volte a promuovere la presa in considerazione dei seguenti fattori:
  
-a) l'esigenza della norma in esame, compresa la natura e la rilevanza del problema affrontato dalla stessa;+  * a) l'esigenza della norma in esame, compresa la natura e la rilevanza del problema affrontato dalla stessa; 
 +  * b) l'esame di eventuali alternative normative e non, ragionevolmente fattibili e adeguate (compresa l'ipotesi di non regolamentare la materia), che permetterebbero di conseguire gli obiettivi della regolamentazione;
 +  * c) la stima dei costi e dei benefici (quantitativi, qualitativi o entrambi) di tali alternative, compresi, se del caso e in ragione delle informazioni disponibili, l’impatto potenziale sociale, economico, ambientale, sulla sanità pubblica e la sicurezza e l'impatto distributivo, l'equità e gli impatti sull'innovazione (pur riconoscendo la difficoltà di quantificare alcuni dei costi e benefici).
  
-b) l'esame di eventuali alternative normative e non, ragionevolmente fattibili e adeguate (compresa l'ipotesi di non regolamentare la materia)che permetterebbero di conseguire gli obiettivi della regolamentazione; e+2. Se l'autorità di regolamentazione conclude che la normativa potrebbe avere un effetto significativo su un gran numero di piccole entitàdovrebbe tenere in considerazione gli impatti economici negativi su di esse ogni eventuale misura da adottare per ridurli al minimo.
  
-c) la stima dei costi e dei benefici (quantitativi, qualitativi o entrambi) di tali alternative, compresise del caso in ragione delle informazioni disponibilil’impatto potenziale sociale, economico, ambientale, sulla sanità pubblica e la sicurezza e l'impatto distributivol'equità e gli impatti sull'innovazione (pur riconoscendo la difficoltà di quantificare alcuni dei costi benefici).+3. Riguardo alle valutazioni dell'impatto normativo condotte per un dato regolamentociascuna parte prepara rende disponibile al pubblico per le osservazioniai sensi dell'articolo X.8una relazione che illustri in dettaglio i fattori presi in considerazione le modalità con cui sostiene le conclusioni della valutazione.**]**
  
-2Se l'autorità di regolamentazione conclude che la normativa potrebbe avere un effetto significativo su un +=== [Articolo X.14:] [USA: Processo decisionale basato su prove ===
  
-gran numero di piccole entità, dovrebbe tenere in considerazione gli impatti economici negativi su di esse ogni eventuale misura da adottare per ridurli al minimo.+1. Ciascuna parte riconosce che le normative devono essere basate su informazioni affidabili di alta qualità; pertanto dovrebbero adottare o mantenere disponibili per il pubblico orientamenti o meccanismi volti a far sì che le autorità di regolamentazione, nell'elaborare una norma:
  
-3. Riguardo alle valutazioni dell'impatto normativo condotte per un dato regolamento, ciascuna parte prepara e rende disponibile al pubblico per le osservazioni, ai sensi dell'articolo X.8, una relazione che illustri in dettaglio i fattori presi in considerazione e le modalità con cui sostiene le conclusioni della valutazione.] +  a) reperiscano le migliori informazioni possibili nel limite della ragionevolezza, comprese quelle scientifiche, economiche, tecniche o di altra natura che risultino rilevanti ai fini della norma in fieri; e 
- +  b) si basino su informazioni di alta qualità, (anche per quanto attiene a utilità, obiettività, integrità, chiarezza e precisione).
-=== [Articolo X.14:] [USA:   Processo decisionale basato su prove === +
- +
-1. Ciascuna parte riconosce che le normative devono essere basate su informazioni affidabili +
-e di alta qualità; pertanto dovrebbero adottare o mantenere disponibili per il pubblico orientamenti o meccanismi volti a far sì che le autorità di regolamentazione, nell'elaborare una norma: +
- +
-a) reperiscano le migliori informazioni possibili nel limite della ragionevolezza, comprese quelle scientifiche, economiche, tecniche o di altra natura che risultino rilevanti ai fini della norma in fieri; e +
- +
-b) si basino su informazioni di alta qualità, (anche per quanto attiene a utilità, obiettività, integrità, chiarezza e precisione).+
  
 2. Nella pubblicazione di una decisione amministrativa definitiva su una norma, la parte rende disponibile al pubblico spiegazioni riguardo: 2. Nella pubblicazione di una decisione amministrativa definitiva su una norma, la parte rende disponibile al pubblico spiegazioni riguardo:
  
 a) alla norma, obiettivi compresi, al modo in cui questa raggiunge gli obiettivi, alla logica alla base delle caratteristiche fondamentali della norma (nella misura in cui differiscono dalle spiegazioni offerte ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b, dell'articolo X.8); e a) alla norma, obiettivi compresi, al modo in cui questa raggiunge gli obiettivi, alla logica alla base delle caratteristiche fondamentali della norma (nella misura in cui differiscono dalle spiegazioni offerte ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b, dell'articolo X.8); e
- 
 b) al rapporto fra la norma e le prove principali, i dati e le altre informazioni prese in considerazione dall'autorità di regolamentazione nella predisposizione della decisione amministrativa definitiva. b) al rapporto fra la norma e le prove principali, i dati e le altre informazioni prese in considerazione dall'autorità di regolamentazione nella predisposizione della decisione amministrativa definitiva.
  
Linea 211: Linea 196:
 3. Ciascuna parte prepara su base annua una relazione pubblica che definisce: 3. Ciascuna parte prepara su base annua una relazione pubblica che definisce:
  
-a) la stima, per quanto possibile, dei costi e benefici totali annuali delle principali norme definitive emanate nel periodo in questione dalle rispettive autorità di regolamentazione;+  * a) la stima, per quanto possibile, dei costi e benefici totali annuali delle principali norme definitive emanate nel periodo in questione dalle rispettive autorità di regolamentazione; 
 +  * b) tutte le proposte per il miglioramento sistemico in ambito normativo e 
 +  * c) tutti gli aggiornamenti sulle modifiche alle procedure e ai meccanismi pertinenti.**]**
  
-b) tutte le proposte per il miglioramento sistemico in ambito normativo e+=== [Articolo X.15:] [USA: Petizioni ===
  
-c) tutti gli aggiornamenti sulle modifiche alle procedure ai meccanismi pertinenti.]+1. Ciascuna parte provvede a consentire a tutti i soggetti interessati di inviare petizioni a tutte le proprie autorità di regolamentazione riguardo all'emanazione, modifica o abrogazione di una norma. Tali petizioni potrebbero scaturire, ad esempio, dall'opinione del firmatario che la norma non tuteli più efficacemente la salute, il benessere o la sicurezza, stia diventando più gravosa del necessario nel conseguimento degli obiettivi (compreso rispetto agli oneri a carico del commercio), non tenga conto delle nuove condizioni (come l'evoluzione sostanziale della tecnologia, o sviluppi scientifici tecnici significativi), o si basi su informazioni errate o superate.
  
-=== [Articolo X.15:[USA:   Petizioni ===+2Ciascuna parte dovrebbe generalmente rendere le petizioni ricevute disponibili al pubblico.**]** 
  
-1. Ciascuna parte provvede a consentire a tutti i soggetti interessati di inviare petizioni a tutte le proprie autorità di regolamentazione riguardo all'emanazione, modifica o abrogazione di una norma. Tali petizioni potrebbero scaturire, ad  +=== [Articolo X.16:] [USA: Riesame a posteriori in materia di regolamentazione ===
- +
-esempio, dall'opinione del firmatario che la norma non tuteli più efficacemente la salute, il benessere o la sicurezza, stia diventando più gravosa del necessario nel conseguimento degli obiettivi (compreso rispetto agli oneri a carico del commercio), non tenga conto delle nuove condizioni (come l'evoluzione sostanziale della tecnologia, o sviluppi scientifici e tecnici significativi), o si basi su informazioni errate o superate. +
- +
-2. Ciascuna parte dovrebbe generalmente rendere le petizioni ricevute disponibili al pubblico.]  +
- +
-=== [Articolo X.16:] [USA:   Riesame a posteriori in materia di regolamentazione ===+
  
 1. Ciascuna parte mantiene procedure o meccanismi per promuovere il riesame periodico delle normative in vigore per stabilire se debbano essere riviste o abrogate, anche su iniziativa propria di un'autorità di regolamentazione o in risposta a una petizione presentata ai sensi dell'articolo X.15. 1. Ciascuna parte mantiene procedure o meccanismi per promuovere il riesame periodico delle normative in vigore per stabilire se debbano essere riviste o abrogate, anche su iniziativa propria di un'autorità di regolamentazione o in risposta a una petizione presentata ai sensi dell'articolo X.15.
Linea 233: Linea 214:
 3. Ciascuna parte prevede, nelle procedure o nei meccanismi adottati ai sensi del paragrafo 1, disposizioni relative alle norme che ritiene abbiano un impatto economico importante su un gran numero di piccole entità.] 3. Ciascuna parte prevede, nelle procedure o nei meccanismi adottati ai sensi del paragrafo 1, disposizioni relative alle norme che ritiene abbiano un impatto economico importante su un gran numero di piccole entità.]
  
-[Articolo X.17:] [USA:  Riduzione degli oneri di raccolta delle informazioni connessi con la regolamentazione +=== [Articolo X.17:] [USA: Riduzione degli oneri di raccolta delle informazioni connessi con la regolamentazione ===
- +
-Ciascuna parte provvede affinché qualora nel corso dell'elaborazione di una norma le autorità di regolamentazione ricorrano ai sondaggi per richiedere o pretendere informazioni dal pubblico, tali operazioni siano condotte in maniera tale da ridurre al minimo gli oneri inutili ed evitando duplicazioni.]+
  
-=== [UE: Sezione III: Cooperazione normativa===+Ciascuna parte provvede affinché qualora nel corso dell'elaborazione di una norma le autorità di regolamentazione ricorrano ai sondaggi per richiedere o pretendere informazioni dal pubblico, tali operazioni siano condotte in maniera tale da ridurre al minimo gli oneri inutili ed evitando duplicazioni.**]**
  
-=== [Articolo X.18:] [UE:  Meccanismo di cooperazione bilaterale ===+=== [UE: Sezione III: Cooperazione normativa] [Articolo X.18:] [UE:  Meccanismo di cooperazione bilaterale ===
  
-1. Le parti istituiscono un meccanismo bilaterale di sostegno alla cooperazione normativa fra +1. Le parti istituiscono un meccanismo bilaterale di sostegno alla cooperazione normativa fra i propri regolatori e le autorità competenti a livello centrale per promuovere lo scambio di informazioni e perseguire una maggiore compatibilità fra i loro rispettivi quadri normativi, se del caso.
-i propri regolatori e le autorità competenti a livello centrale per promuovere lo scambio di informazioni e perseguire una maggiore compatibilità fra i loro rispettivi quadri normativi, se del caso.+
  
 2. Il meccanismo mirerà, inoltre, a individuare le aree prioritarie di cooperazione normativa da riportare nel Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione di cui al paragrafo 2, lettera a, dell'articolo X.21. 2. Il meccanismo mirerà, inoltre, a individuare le aree prioritarie di cooperazione normativa da riportare nel Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione di cui al paragrafo 2, lettera a, dell'articolo X.21.
  
-3. Ciascuna parte designa un ufficio della propria amministrazione centrale come punto focale incaricato dello scambio di informazioni sugli atti normativi previsti e in vigore a livello +3. Ciascuna parte designa un ufficio della propria amministrazione centrale come punto focale incaricato dello scambio di informazioni sugli atti normativi previsti e in vigore a livello centrale. Tali scambi comprendono le presentazioni di atti in preparazione o revisione presso le autorità legislative di ciascuna parte.**]**
-centrale. Tali scambi comprendono le presentazioni di atti in preparazione o revisione presso le autorità legislative di ciascuna parte.]+
  
-=== [Articolo X.19:] [UE: Scambio di informazioni in materia di regolamentazione ===+=== [Articolo X.19:] [UE: Scambio di informazioni in materia di regolamentazione ===
  
 1. Quando una parte pubblica un elenco di atti normativi pianificati secondo l'enunciato dell'articolo X.6.1, individua quali di tali atti possono avere un impatto significativo sul commercio o sugli investimenti internazionali, compresi il commercio e gli investimenti fra le parti, e ne informa la controparte mediante i rispettivi punti focali. 1. Quando una parte pubblica un elenco di atti normativi pianificati secondo l'enunciato dell'articolo X.6.1, individua quali di tali atti possono avere un impatto significativo sul commercio o sugli investimenti internazionali, compresi il commercio e gli investimenti fra le parti, e ne informa la controparte mediante i rispettivi punti focali.
Linea 261: Linea 238:
 5. Le parti partecipano in maniera costruttiva agli scambi normativi. Oltre alle informazioni rese disponibili ai sensi dell'articolo X.6, ciascuna parte fornisce alla controparte, su richiesta di quest'ultima, tutte le ulteriori informazioni supplementari disponibili sugli atti normativi pianificati in esame. 5. Le parti partecipano in maniera costruttiva agli scambi normativi. Oltre alle informazioni rese disponibili ai sensi dell'articolo X.6, ciascuna parte fornisce alla controparte, su richiesta di quest'ultima, tutte le ulteriori informazioni supplementari disponibili sugli atti normativi pianificati in esame.
  
-6. {Variabile per un articolo sullo scambio di informazioni riservate fra regolatori e autorità competenti a livello centrale}+//6. {Variabile per un articolo sullo scambio di informazioni riservate fra regolatori e autorità competenti a livello centrale}//
  
 7. La cooperazione può assumere la forma di incontri, scambi epistolari o qualsiasi altro adeguato mezzo di comunicazione diretta. Tutti gli elementi sostanziali sollevati da una parte devono essere affrontati e commentati dalla controparte. 7. La cooperazione può assumere la forma di incontri, scambi epistolari o qualsiasi altro adeguato mezzo di comunicazione diretta. Tutti gli elementi sostanziali sollevati da una parte devono essere affrontati e commentati dalla controparte.
  
-8. Ciascuna parte comunica senza indugio alle proprie autorità legislative e attraverso il proprio punto focale i commenti specifici o le dichiarazioni ricevute per iscritto dalla controparte sugli atti normativi a livello centrale in corso di elaborazione o riesame da parte di tali organismi.]+8. Ciascuna parte comunica senza indugio alle proprie autorità legislative e attraverso il proprio punto focale i commenti specifici o le dichiarazioni ricevute per iscritto dalla controparte sugli atti normativi a livello centrale in corso di elaborazione o riesame da parte di tali organismi.**]**
  
 === [Articolo X.20:] [UE: Tempistiche per lo scambio in materia di regolamentazione === === [Articolo X.20:] [UE: Tempistiche per lo scambio in materia di regolamentazione ===
Linea 271: Linea 248:
 1. Gli scambi in materia regolamentare su atti normativi pianificati o in vigore a livello centrale, disciplinati ai sensi dell'articolo X.19, paragrafo 3, devono essere avviati tempestivamente. 1. Gli scambi in materia regolamentare su atti normativi pianificati o in vigore a livello centrale, disciplinati ai sensi dell'articolo X.19, paragrafo 3, devono essere avviati tempestivamente.
  
-2. Per quanto concerne gli atti normativi previsti a livello centrale, gli scambi in materia di regolamentazione possono avvenire in ogni fase della loro predisposizione2. Gli scambi possono protrarsi fino all'approvazione dell'atto normativo.+2. Per quanto concerne gli atti normativi previsti a livello centrale, gli scambi in materia di regolamentazione possono avvenire in ogni fase della loro predisposizione((**[UE:** Per maggiore certezza è possibile avviare un dialogo successivamente alla comunicazione della parte disciplinante della propria intenzione di procedere alla regolamentazione mediante pubblicazione dell'elenco previsto nell'articolo 4.1, e: (a) nel caso degli USA, prima della pubblicazione della bozza per la consultazione o, (b) nel caso dell'UE, prima dell'approvazione della proposta della Commissione. La presente nota non si applica agli atti normativi di cui all'articolo 17.2.])). Gli scambi possono protrarsi fino all'approvazione dell'atto normativo.
  
-3. Gli scambi normativi non inficiano il diritto di regolamentare tempestivamente, in particolare nei casi urgenti o in conformità delle scadenze dettate dalle leggi nazionali. Il presente capitolo non obbliga alcuna parte a sospendere o ritardare le fasi previste ai sensi delle proprie procedure normative interne.]+3. Gli scambi normativi non inficiano il diritto di regolamentare tempestivamente, in particolare nei casi urgenti o in conformità delle scadenze dettate dalle leggi nazionali. Il presente capitolo non obbliga alcuna parte a sospendere o ritardare le fasi previste ai sensi delle proprie procedure normative interne.**]**
  
 === [Articolo X.21:] [UE: Promozione della compatibilità in materia di regolamentazione === === [Articolo X.21:] [UE: Promozione della compatibilità in materia di regolamentazione ===
  
-1. Il presente articolo si applica agli ambiti regolamentari in cui è possibile ottenere un beneficio per entrambe le parti senza +1. Il presente articolo si applica agli ambiti regolamentari in cui è possibile ottenere un beneficio per entrambe le parti senza pregiudicare il conseguimento di legittimi obiettivi di politica pubblica come stabilito nell'articolo 1.
- +
-2**[UE**: Per maggiore certezza è possibile avviare un dialogo successivamente alla comunicazione della parte disciplinante della propria intenzione di procedere alla regolamentazione mediante pubblicazione dell'elenco previsto nell'articolo 4.1, e: (a) nel caso degli USA, prima della pubblicazione della bozza per la consultazione o, (b) nel caso dell'UE, prima dell'approvazione della proposta della Commissione. La presente nota non si applica agli atti normativi di cui all'articolo 17.2.]  +
- +
-pregiudicare il conseguimento di legittimi obiettivi di politica pubblica come stabilito nell'articolo 1.+
  
 2. Se ai sensi dell'articolo X.19 è stato avviato uno scambio in materia di regolamentazione su un atto normativo pianificato o in vigore a livello centrale, una parte può proporre alla controparte un esame congiunto delle possibilità di promuovere la compatibilità regolamentare, anche mediante i seguenti metodi: 2. Se ai sensi dell'articolo X.19 è stato avviato uno scambio in materia di regolamentazione su un atto normativo pianificato o in vigore a livello centrale, una parte può proporre alla controparte un esame congiunto delle possibilità di promuovere la compatibilità regolamentare, anche mediante i seguenti metodi:
  
-a) riconoscimento reciproco dell'equivalenza degli atti normativi, in toto o in parte, in base alle prove che gli atti normativi in questione ottengono risultati equivalenti riguardo al conseguimento degli +  * a) riconoscimento reciproco dell'equivalenza degli atti normativi, in toto o in parte, in base alle prove che gli atti normativi in questione ottengono risultati equivalenti riguardo al conseguimento degli obiettivi di politica pubblica perseguiti da entrambe le parti; 
-obiettivi di politica pubblica perseguiti da entrambe le parti; +  b) armonizzazione degli atti normativi, o dei loro elementi essenziali, con: 
- +    i) l'applicazione di strumenti internazionali esistenti o, in caso di mancanza strumenti pertinenti, cooperazione fra le parti per promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti internazionali; 
-b) armonizzazione degli atti normativi, o dei loro elementi essenziali, con: +    ii) ravvicinamento delle normative e delle procedure su base bilaterale, o 
- +  c) semplificazione degli atti normativi in linea con i principi e gli orientamenti legali o amministrativi condivisi.
-i) l'applicazione di strumenti internazionali esistenti o, in caso di mancanza strumenti pertinenti, cooperazione fra le parti per promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti internazionali; +
- +
-ii) ravvicinamento delle normative e delle procedure su base bilaterale, o +
- +
-c) semplificazione degli atti normativi in linea con i principi e gli orientamenti legali o amministrativi condivisi.+
  
 3. Le proposte di cui al paragrafo 1 devono essere debitamente giustificate, anche per quanto riguarda la scelta del metodo.  La parte che riceve una proposta di esame congiunto risponde alla parte richiedente senza inutili indugi informando la controparte della propria decisione. Tutte le risposte devono essere giustificate. 3. Le proposte di cui al paragrafo 1 devono essere debitamente giustificate, anche per quanto riguarda la scelta del metodo.  La parte che riceve una proposta di esame congiunto risponde alla parte richiedente senza inutili indugi informando la controparte della propria decisione. Tutte le risposte devono essere giustificate.
Linea 308: Linea 276:
 === [Articolo X.23:] [UE: Istituzione dell'organo di cooperazione in materia di regolamentazione === === [Articolo X.23:] [UE: Istituzione dell'organo di cooperazione in materia di regolamentazione ===
  
-1. Le parti istituiscono un organo di cooperazione in materia di regolamentazione (di seguito "organo di cooperazione") per monitorare e agevolare l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e delle +1. Le parti istituiscono un organo di cooperazione in materia di regolamentazione (di seguito "organo di cooperazione") per monitorare e agevolare l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e delle {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi – da individuare} di questo accordo. 
-{disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi – da individuare} di questo accordo. +
  
 2. L'organo di cooperazione svolgerà le seguenti funzioni: 2. L'organo di cooperazione svolgerà le seguenti funzioni:
  
-a) preparare e pubblicare un Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione che rispecchi le priorità comuni delle parti e i risultati delle iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione passata o in essere secondo la sezione III del presente capitolo, comprese le informazioni sul seguito dato alle priorità comuni individuate, alle relative misure e fasi proposte; +  * a) preparare e pubblicare un Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione che rispecchi le priorità comuni delle parti e i risultati delle iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione passata o in essere secondo la sezione III del presente capitolo, comprese le informazioni sul seguito dato alle priorità comuni individuate, alle relative misure e fasi proposte; 
- +  b) monitorare l'attuazione delle disposizioni del presente capitolo, comprese le {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi} di questo accordo, e comunicare all'organo ministeriale congiunto i progressi nella realizzazione dei programmi di cooperazione concertati; 
-b) monitorare l'attuazione delle disposizioni del presente capitolo, comprese le +  c) {Variabile sulla preparazione tecnica delle proposte per l'aggiornamento, la modifica o l'aggiunta di disposizioni di natura settoriale. L'organo di cooperazione non ha il potere di approvare atti legislativi} 
-{disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi} di questo accordo, e comunicare all'organo ministeriale congiunto i progressi nella realizzazione dei programmi di cooperazione concertati; +  d) prendere in considerazione nuove iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione in base al contributo 
- +  di ciascuna parte o delle loro parti interessate, a seconda del caso, comprese le proposte volte a incrementare la compatibilità normativa ai sensi dell'articolo X.19; 
-c) {Variabile sulla preparazione tecnica delle proposte per l'aggiornamento, la modifica o l'aggiunta di disposizioni di natura settoriale. L'organo di cooperazione non ha il potere di approvare atti legislativi} +  e) predisporre iniziative o proposte congiunte di strumenti normativi internazionali ai sensi dell'articolo X.20, paragrafo 1; 
- +  f) garantire la trasparenza della cooperazione normativa fra le parti; 
-d) prendere in considerazione nuove iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione in base al contributo +  g) analizzare ogni altra questione relativa all'applicazione di questo capitolo o delle {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi} sollevate da una parte.
-di ciascuna parte o delle loro parti interessate, a seconda del caso, comprese le proposte volte a incrementare la compatibilità normativa ai sensi dell'articolo X.19; +
- +
-e) predisporre iniziative o proposte congiunte di strumenti normativi internazionali ai sensi dell'articolo X.20, paragrafo 1; +
- +
-f) garantire la trasparenza della cooperazione normativa fra le parti; +
- +
-g) analizzare ogni altra questione relativa all'applicazione di questo capitolo o delle +
-{disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi} sollevate da una parte.+
  
 3. Come stabilito nel paragrafo 2, nel campo dei servizi finanziari tali funzioni sono svolte dal {Forum congiunto UE/USA per la regolamentazione finanziaria (FRF)} che garantisce che l'organo di cooperazione riceva un'informazione completa. Le eventuali decisioni sui servizi finanziari dovrebbero essere adottate dalle autorità competenti in seno al quadro del FRF. 3. Come stabilito nel paragrafo 2, nel campo dei servizi finanziari tali funzioni sono svolte dal {Forum congiunto UE/USA per la regolamentazione finanziaria (FRF)} che garantisce che l'organo di cooperazione riceva un'informazione completa. Le eventuali decisioni sui servizi finanziari dovrebbero essere adottate dalle autorità competenti in seno al quadro del FRF.
Linea 336: Linea 295:
 5. L'agenda e i verbali delle riunioni dell'organo di cooperazione sono resi pubblici. 5. L'agenda e i verbali delle riunioni dell'organo di cooperazione sono resi pubblici.
  
-6. {Variabile – disposizioni sull'interazione dell'organo di cooperazione con gli organi legislativi}]+6. {Variabile – disposizioni sull'interazione dell'organo di cooperazione con gli organi legislativi}**]**
  
 === [Articolo X.24:] [UE:  Partecipazione delle parti interessate === === [Articolo X.24:] [UE:  Partecipazione delle parti interessate ===
Linea 342: Linea 301:
 1. L'organo di cooperazione organizza con cadenza almeno annuale un incontro aperto alle parti interessate per lo scambio di opinioni sul Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione. 1. L'organo di cooperazione organizza con cadenza almeno annuale un incontro aperto alle parti interessate per lo scambio di opinioni sul Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione.
  
-2. I copresidenti dell'organo di cooperazione organizzano congiuntamente l'incontro annuale e coinvolgono i +2. I copresidenti dell'organo di cooperazione organizzano congiuntamente l'incontro annuale e coinvolgono i copresidenti dei gruppi di contatto della società civile, compresa una rappresentanza equilibrata di associazioni di imprenditori, consumatori, sindacati, gruppi ambientalisti e altri associazioni di interesse pubblico {da concertare in maniera più dettagliata nel regolamento interno dell'organo di cooperazione, vedi articolo X.25, paragrafo 3}. La partecipazione delle parti interessate non dipende dal livello di interessamento di queste dagli argomenti presenti nell'ordine del giorno di ciascun incontro.
  
-copresidenti dei gruppi di contatto della società civile, compresa una rappresentanza equilibrata di associazioni di imprenditori, consumatori, sindacati, gruppi ambientalisti e altri associazioni di interesse pubblico {da concertare in maniera più dettagliata nel regolamento interno dell'organo di cooperazione, vedi articolo X.25, paragrafo 3}. La partecipazione delle parti interessate non dipende dal livello di interessamento di queste dagli argomenti presenti nell'ordine del giorno di ciascun incontro. +3. Ciascuna parte provvede a offrire alle parti interessate la possibilità di inviare opinioni generali e osservazioni o di presentare all'organo di cooperazione suggerimenti concreti per ampliare la cooperazione normativa fra le parti. Tutti i suggerimenti concreti inviati a una parte dai soggetti interessati sono inoltrati alla controparte e accuratamente presi in considerazione dai gruppi di lavoro settoriali pertinenti che inviano all'organo di cooperazione le proprie raccomandazioni. Nel caso in cui non esista un gruppo di lavoro settoriale i suggerimenti sono dibattuti direttamente all'interno dell'organo di cooperazione. Le parti interessate che hanno presentato opinioni generali e osservazioni o suggerimenti concreti ricevono senza inutile indugio una risposta scritta, che sarà anche pubblicata all'interno del programma annuale di cooperazione in materia di regolamentazione di cui all'articolo X.23, paragrafo 2, lettera a.**]**
- +
-3. Ciascuna parte provvede a offrire alle parti interessate la possibilità di inviare opinioni generali e osservazioni o di presentare all'organo di cooperazione suggerimenti concreti per ampliare la cooperazione normativa fra le parti. Tutti i suggerimenti concreti inviati a una parte dai soggetti interessati sono inoltrati alla controparte e accuratamente presi in considerazione dai gruppi di lavoro settoriali pertinenti che inviano all'organo di cooperazione le proprie raccomandazioni. Nel caso in cui non esista un gruppo di lavoro settoriale i suggerimenti sono dibattuti direttamente all'interno dell'organo di cooperazione. Le parti interessate che hanno presentato opinioni generali e osservazioni o suggerimenti concreti ricevono senza inutile indugio una risposta scritta, che sarà anche pubblicata all'interno del programma annuale di cooperazione in materia di regolamentazione di cui all'articolo X.23, paragrafo 2, lettera a.]+
  
 === [Articolo 25:] [UE: Composizione e norme procedurali === === [Articolo 25:] [UE: Composizione e norme procedurali ===
  
-1. L'organo di cooperazione è composto da rappresentanti di entrambe le parti. È copresieduto da alti rappresentanti dei regolatori e delle autorità competenti, attività di coordinamento normativo e questioni commerciali internazionali.+1. L'organo di cooperazione è composto da rappresentanti di entrambe le parti. È copresieduto da alti rappresentanti dei regolatori e delle autorità competenti, attività di coordinamento normativo e questioni commerciali internazionali((**NDC**: il salto logico-grammaticale é nel testo)).
  
 2. Ciascuna parte nomina i propri rappresentanti presso l’organo di coordinamento entro il (data) e fornisce le relative informazioni e dati di contatto. 2. Ciascuna parte nomina i propri rappresentanti presso l’organo di coordinamento entro il (data) e fornisce le relative informazioni e dati di contatto.
  
-3. {Variabile per disposizioni più dettagliate sulla composizione e il regolamento interno dell'organo +3. {Variabile per disposizioni più dettagliate sulla composizione e il regolamento interno dell'organo di coordinamento}.**]** 
-di coordinamento}.] +
  
  
 === [USA: Allegato X-A === === [USA: Allegato X-A ===
  
-Si intende per decisione amministrativa definitiva,+Si intende per **decisione amministrativa definitiva**,
  
-a) per gli Stati Uniti: una norma definitiva (come definito di seguito); e+  * a) per gli Stati Uniti: una norma definitiva (come definito di seguito); e 
 +  * b) per la parte UE: 
 +    * i) una proposta di regolamento della Commissione europea (come definita di seguito), comprese quelle presentate al Parlamento europeo, al Consiglio o ai rappresentanti delle commissioni interessate degli Stati membri; o 
 +    * {ii) un regolamento definitivo (come definito di seguito) di uno Stato membro dell'UE; e}
  
-b) per la parte UE:+si intende per **norma**:
  
-i) una proposta di regolamento della Commissione europea (come definita di seguito), comprese quelle presentate al Parlamento europeo, al Consiglio ai rappresentanti delle commissioni interessate degli Stati membri; o+  * aper gli Stati Uniti, una norma di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un’intera classe o categoria di persone, entità o elementi, emanate da un’autorità di regolamentazione specificata nel paragrafo 1, lettera a) dell'allegato X-B; e 
 +  * b) per la parte UE 
 +    * i) a livello UE, un regolamento, una direttiva, un atto esecutivo o delegato, {ai sensi degli articoli 288, 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) o altra misura di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe o categoria di personeentità o elementi, elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1lettera b, punto i, dell'allegato X-B, o 
 +    * {ii) al livello di Stato membro dell'UE, una misura di applicabilità generale elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1, lettera b, punto i, dell'allegato X-B che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe categoria di persone, entità elementi, sia essa una misura normativa o una proposta di misura legislativa,}
  
-{ii) un regolamento definitivo (come definito di seguito) di uno Stato membro dell'UE; e} +diversa dalle misure relative a i) funzioni militari o riguardanti affari esteri, ii) gestione di un'agenzia, personale o regolamenti organizzativi, procedure o pratiche, iii) proprietà demaniali, prestiti, sovvenzioni, benefici o contratti, o iv) misure sui servizi finanziari o antiriciclaggio. Per maggiore certezza, il termine norme non comprende orientamenti o dichiarazioni generali in materia di politiche. Qualsiasi riferimento a una norma è da intendersi come applicabile alle modifiche concernenti la norma.**]**
- +
-per norma: +
- +
-a) per gli Stati Uniti, una norma di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un’intera classe o categoria di persone, entità o elementi, emanate da un’autorità di regolamentazione specificata nel paragrafo 1, lettera a) dell'allegato X-B; e +
- +
-b) per la parte UE +
- +
-i) a livello UE, un regolamento, una direttiva, un atto esecutivo o delegato, +
-{ai sensi degli articoli 288, 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) o altra misura di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe o categoria di persone, entità o elementi, elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1, lettera b, punto i, dell'allegato X-B, o +
- +
-{ii) al livello di Stato membro dell'UE, una misura di applicabilità generale elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1, lettera b, punto i, dell'allegato X-B che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe o categoria di persone, entità o elementi, sia essa una misura normativa o una proposta di misura legislativa,+
- +
-diversa dalle misure relative a i) funzioni militari o riguardanti affari esteri, ii) gestione di un'agenzia, personale o regolamenti organizzativi, procedure o pratiche, iii) proprietà demaniali, prestiti, sovvenzioni, benefici o contratti, o iv) misure sui servizi finanziari o antiriciclaggio. Per maggiore certezza, il termine norme non comprende orientamenti o dichiarazioni generali in materia di politiche. Qualsiasi riferimento a una norma è da intendersi come applicabile alle modifiche concernenti la norma.]+
  
  
Linea 389: Linea 338:
 1. Il presente capitolo è applicabile alle autorità di regolamentazione di entrambe le parti come segue: 1. Il presente capitolo è applicabile alle autorità di regolamentazione di entrambe le parti come segue:
  
-a) per gli Stati Uniti, tutte le agenzie al livello centrale di governo, comprese tutte le agenzie +  * a) per gli Stati Uniti, tutte le agenzie al livello centrale di governo, comprese tutte le agenzie appartenenti al ramo esecutivo o le agenzie indipendenti, che elaborano norme; e  
-appartenenti al ramo esecutivo o le agenzie indipendenti, che elaborano norme; e  +  b) per la parte UE: 
- +    i) la Commissione europea (compresi tutti i suoi componenti) e tutte le agenzie indipendenti a livello UE che elaborano normative o forniscono dati, altre informazioni o analisi su cui si basino le normative in fieri; e 
-b) per la parte UE: +    {ii) tutte le agenzie o ministeri a livello centrale del governo di uno Stato membro che elaborano normative.}
- +
-i) la Commissione europea (compresi tutti i suoi componenti) e tutte le agenzie indipendenti a livello UE che elaborano normative o forniscono dati, altre informazioni o analisi su cui si basino le normative in fieri; +
-+
- +
-{ii) tutte le agenzie o ministeri a livello centrale del governo di uno Stato membro che elaborano normative.}+
  
-2. Il presente capitolo non si applica alla legislatura di alcuna delle parti.]+2. Il presente capitolo non si applica alla legislatura di alcuna delle parti.**]**
  
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