ttip-leaks:cooperazione_normativa
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| ttip-leaks:cooperazione_normativa [2016/06/28 10:27] – [[Articolo X.8:] [USA: Sviluppo normativo trasparente] tamburteam | ttip-leaks:cooperazione_normativa [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | // | + | // |
| **Disposizioni iniziali per il** | **Disposizioni iniziali per il** | ||
| Linea 123: | Linea 124: | ||
| - | Durante l' | + | Durante l' |
| === [Articolo X.10:] [USA: Accesso ai documenti governativi === | === [Articolo X.10:] [USA: Accesso ai documenti governativi === | ||
| Linea 129: | Linea 130: | ||
| 1. Ciascuna parte rende disponibile al pubblico quanto segue: | 1. Ciascuna parte rende disponibile al pubblico quanto segue: | ||
| - | a) una descrizione delle funzioni e dell' | + | * a) una descrizione delle funzioni e dell' |
| + | * b) tutte le norme procedurali o i moduli utilizzati o emanati da ciascuna delle proprie autorità di regolamentazione, | ||
| - | b) tutte le norme procedurali o i moduli utilizzati o emanati da ciascuna delle proprie autorità di regolamentazione, | + | 2. Ciascuna parte approva o mantiene leggi o procedure che consentano agli interessati di richiedere l' |
| - | + | ||
| - | 2. Ciascuna parte approva o mantiene leggi o procedure che consentano agli interessati di richiedere l' | + | |
| === [Articolo X.11:] [USA: Descrizione dei processi di regolamentazione === | === [Articolo X.11:] [USA: Descrizione dei processi di regolamentazione === | ||
| Linea 139: | Linea 139: | ||
| Ciascuna parte rende disponibile al pubblico una descrizione dettagliata dei processi e dei meccanismi impiegati dalle proprie autorità di regolamentazione per l' | Ciascuna parte rende disponibile al pubblico una descrizione dettagliata dei processi e dei meccanismi impiegati dalle proprie autorità di regolamentazione per l' | ||
| - | a) gli orientamenti o le regole applicabili per consentire al pubblico di partecipare all' | + | * a) gli orientamenti o le regole applicabili per consentire al pubblico di partecipare all' |
| + | * b) le procedure per garantire che le autorità di regolamentazione tengano conto del contributo del pubblico; | ||
| + | * c) le procedure giudiziarie o amministrative disponibili per contestare le norme o le procedure con cui sono state elaborate; e | ||
| + | * d) i processi o i meccanismi di cui all' | ||
| - | b) le procedure per garantire che le autorità di regolamentazione tengano conto del contributo del pubblico; | + | === [Articolo X.12:] [USA: Raccolta delle regolamentazioni |
| - | + | ||
| - | c) le procedure giudiziarie o amministrative disponibili per contestare le norme o le procedure con cui sono state elaborate; e | + | |
| - | + | ||
| - | d) i processi o i meccanismi di cui all' | + | |
| 1. Ciascuna parte garantisce che le proprie norme in vigore siano pubblicate in una raccolta designata. La raccolta è organizzata in maniera logica per favorire un accesso agevole alle norme di interesse. A tale scopo, la raccolta dovrebbe catalogare le norme per tematica affrontata. | 1. Ciascuna parte garantisce che le proprie norme in vigore siano pubblicate in una raccolta designata. La raccolta è organizzata in maniera logica per favorire un accesso agevole alle norme di interesse. A tale scopo, la raccolta dovrebbe catalogare le norme per tematica affrontata. | ||
| Linea 152: | Linea 151: | ||
| libero accesso che disponga di funzioni di ricerca delle norme per citazione e parole chiave. | libero accesso che disponga di funzioni di ricerca delle norme per citazione e parole chiave. | ||
| - | 3. Ciascuna parte garantisce l' | + | 3. Ciascuna parte garantisce l' |
| - | === [UE: Sottosezione II.2: Strumenti per le politiche in materia di regolamentazione] | + | === [UE: Sottosezione II.2: Strumenti per le politiche in materia di regolamentazione] [Articolo X.13:] [UE: Strumenti analitici] [USA: Valutazione dell' |
| - | + | ||
| - | === [Articolo X.13:] [UE: Strumenti analitici] [USA: Valutazione dell' | + | |
| **[UE**: 1. Le parti dichiarano di voler condurre, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione dell' | **[UE**: 1. Le parti dichiarano di voler condurre, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione dell' | ||
| - | 2. Nel corso della valutazione dell' | + | 2. Nel corso della valutazione dell' |
| - | disciplinante valuta, fra gli altri elementi, il modo in cui le opzioni sotto scrutinio: | + | |
| - | a) riguardino gli strumenti internazionali pertinenti; | + | * a) riguardino gli strumenti internazionali pertinenti; |
| - | + | | |
| - | b) tengano conto degli approcci normativi della controparte, | + | |
| - | + | ||
| - | c) interessino il commercio o gli investimenti internazionali. | + | |
| 3. Per quanto riguarda gli atti normativi a livello centrale: | 3. Per quanto riguarda gli atti normativi a livello centrale: | ||
| - | a) i risultati delle valutazioni dell' | + | * a) i risultati delle valutazioni dell' |
| - | + | | |
| - | b) le parti promuovono lo scambio di informazioni sulle evidenze scientifiche ed economiche e di dati, come pure delle metodologie e delle ipotesi economiche applicate nell' | + | |
| - | + | ||
| - | c) le parti promuovono lo scambio di informazioni delle esperienze e condividono informazioni sulle valutazioni ex-post pianificate e sui riesami a posteriori.] | + | |
| **[USA**: | **[USA**: | ||
| - | a) l' | + | * a) l' |
| + | * b) l' | ||
| + | * c) la stima dei costi e dei benefici (quantitativi, | ||
| - | b) l'esame di eventuali alternative normative e non, ragionevolmente fattibili e adeguate (compresa l' | + | 2. Se l'autorità |
| - | c) la stima dei costi e dei benefici (quantitativi, | + | 3. Riguardo alle valutazioni dell' |
| - | 2. Se l' | + | === [Articolo X.14:] [USA: Processo decisionale basato |
| - | gran numero di piccole entità, dovrebbe tenere in considerazione gli impatti economici negativi | + | 1. Ciascuna parte riconosce che le normative devono essere basate |
| - | 3. Riguardo alle valutazioni dell' | + | |
| - | + | | |
| - | === [Articolo X.14:] [USA: | + | |
| - | + | ||
| - | 1. Ciascuna parte riconosce che le normative devono essere basate su informazioni affidabili | + | |
| - | e di alta qualità; pertanto dovrebbero adottare o mantenere disponibili per il pubblico orientamenti o meccanismi volti a far sì che le autorità di regolamentazione, | + | |
| - | + | ||
| - | a) reperiscano le migliori informazioni possibili nel limite della ragionevolezza, | + | |
| - | + | ||
| - | b) si basino su informazioni di alta qualità, (anche per quanto attiene a utilità, obiettività, | + | |
| 2. Nella pubblicazione di una decisione amministrativa definitiva su una norma, la parte rende disponibile al pubblico spiegazioni riguardo: | 2. Nella pubblicazione di una decisione amministrativa definitiva su una norma, la parte rende disponibile al pubblico spiegazioni riguardo: | ||
| a) alla norma, obiettivi compresi, al modo in cui questa raggiunge gli obiettivi, alla logica alla base delle caratteristiche fondamentali della norma (nella misura in cui differiscono dalle spiegazioni offerte ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b, dell' | a) alla norma, obiettivi compresi, al modo in cui questa raggiunge gli obiettivi, alla logica alla base delle caratteristiche fondamentali della norma (nella misura in cui differiscono dalle spiegazioni offerte ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b, dell' | ||
| - | |||
| b) al rapporto fra la norma e le prove principali, i dati e le altre informazioni prese in considerazione dall' | b) al rapporto fra la norma e le prove principali, i dati e le altre informazioni prese in considerazione dall' | ||
| Linea 211: | Linea 196: | ||
| 3. Ciascuna parte prepara su base annua una relazione pubblica che definisce: | 3. Ciascuna parte prepara su base annua una relazione pubblica che definisce: | ||
| - | a) la stima, per quanto possibile, dei costi e benefici totali annuali delle principali norme definitive emanate nel periodo in questione dalle rispettive autorità di regolamentazione; | + | * a) la stima, per quanto possibile, dei costi e benefici totali annuali delle principali norme definitive emanate nel periodo in questione dalle rispettive autorità di regolamentazione; |
| + | * b) tutte le proposte per il miglioramento sistemico in ambito normativo e | ||
| + | * c) tutti gli aggiornamenti sulle modifiche alle procedure e ai meccanismi pertinenti.**]** | ||
| - | b) tutte le proposte per il miglioramento sistemico in ambito normativo e | + | === [Articolo X.15:] [USA: Petizioni === |
| - | c) tutti gli aggiornamenti sulle modifiche alle procedure | + | 1. Ciascuna parte provvede a consentire a tutti i soggetti interessati di inviare petizioni a tutte le proprie autorità di regolamentazione riguardo all' |
| - | === [Articolo X.15:] [USA: | + | 2. Ciascuna parte dovrebbe generalmente rendere le petizioni ricevute disponibili al pubblico.**]** |
| - | 1. Ciascuna parte provvede a consentire a tutti i soggetti interessati di inviare petizioni a tutte le proprie autorità di regolamentazione riguardo all' | + | === [Articolo X.16:] [USA: Riesame a posteriori in materia di regolamentazione === |
| - | + | ||
| - | esempio, dall' | + | |
| - | + | ||
| - | 2. Ciascuna parte dovrebbe generalmente rendere le petizioni ricevute disponibili al pubblico.] | + | |
| - | + | ||
| - | === [Articolo X.16:] [USA: | + | |
| 1. Ciascuna parte mantiene procedure o meccanismi per promuovere il riesame periodico delle normative in vigore per stabilire se debbano essere riviste o abrogate, anche su iniziativa propria di un' | 1. Ciascuna parte mantiene procedure o meccanismi per promuovere il riesame periodico delle normative in vigore per stabilire se debbano essere riviste o abrogate, anche su iniziativa propria di un' | ||
| Linea 233: | Linea 214: | ||
| 3. Ciascuna parte prevede, nelle procedure o nei meccanismi adottati ai sensi del paragrafo 1, disposizioni relative alle norme che ritiene abbiano un impatto economico importante su un gran numero di piccole entità.] | 3. Ciascuna parte prevede, nelle procedure o nei meccanismi adottati ai sensi del paragrafo 1, disposizioni relative alle norme che ritiene abbiano un impatto economico importante su un gran numero di piccole entità.] | ||
| - | [Articolo X.17:] [USA: Riduzione degli oneri di raccolta delle informazioni connessi con la regolamentazione | + | === [Articolo X.17:] [USA: Riduzione degli oneri di raccolta delle informazioni connessi con la regolamentazione |
| - | + | ||
| - | Ciascuna parte provvede affinché qualora nel corso dell' | + | |
| - | === [UE: Sezione III: Cooperazione normativa] === | + | Ciascuna parte provvede affinché qualora nel corso dell' |
| - | === [Articolo X.18:] [UE: Meccanismo di cooperazione bilaterale === | + | === [UE: Sezione III: Cooperazione normativa] |
| - | 1. Le parti istituiscono un meccanismo bilaterale di sostegno alla cooperazione normativa fra | + | 1. Le parti istituiscono un meccanismo bilaterale di sostegno alla cooperazione normativa fra i propri regolatori e le autorità competenti a livello centrale per promuovere lo scambio di informazioni e perseguire una maggiore compatibilità fra i loro rispettivi quadri normativi, se del caso. |
| - | i propri regolatori e le autorità competenti a livello centrale per promuovere lo scambio di informazioni e perseguire una maggiore compatibilità fra i loro rispettivi quadri normativi, se del caso. | + | |
| 2. Il meccanismo mirerà, inoltre, a individuare le aree prioritarie di cooperazione normativa da riportare nel Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione di cui al paragrafo 2, lettera a, dell' | 2. Il meccanismo mirerà, inoltre, a individuare le aree prioritarie di cooperazione normativa da riportare nel Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione di cui al paragrafo 2, lettera a, dell' | ||
| - | 3. Ciascuna parte designa un ufficio della propria amministrazione centrale come punto focale incaricato dello scambio di informazioni sugli atti normativi previsti e in vigore a livello | + | 3. Ciascuna parte designa un ufficio della propria amministrazione centrale come punto focale incaricato dello scambio di informazioni sugli atti normativi previsti e in vigore a livello centrale. Tali scambi comprendono le presentazioni di atti in preparazione o revisione presso le autorità legislative di ciascuna parte.**]** |
| - | centrale. Tali scambi comprendono le presentazioni di atti in preparazione o revisione presso le autorità legislative di ciascuna parte.] | + | |
| - | === [Articolo X.19:] [UE: Scambio di informazioni | + | === [Articolo X.19:] [UE: Scambio di informazioni in materia di regolamentazione === |
| 1. Quando una parte pubblica un elenco di atti normativi pianificati secondo l' | 1. Quando una parte pubblica un elenco di atti normativi pianificati secondo l' | ||
| Linea 261: | Linea 238: | ||
| 5. Le parti partecipano in maniera costruttiva agli scambi normativi. Oltre alle informazioni rese disponibili ai sensi dell' | 5. Le parti partecipano in maniera costruttiva agli scambi normativi. Oltre alle informazioni rese disponibili ai sensi dell' | ||
| - | 6. {Variabile per un articolo sullo scambio di informazioni riservate fra regolatori e autorità competenti a livello centrale} | + | //6. {Variabile per un articolo sullo scambio di informazioni riservate fra regolatori e autorità competenti a livello centrale}// |
| 7. La cooperazione può assumere la forma di incontri, scambi epistolari o qualsiasi altro adeguato mezzo di comunicazione diretta. Tutti gli elementi sostanziali sollevati da una parte devono essere affrontati e commentati dalla controparte. | 7. La cooperazione può assumere la forma di incontri, scambi epistolari o qualsiasi altro adeguato mezzo di comunicazione diretta. Tutti gli elementi sostanziali sollevati da una parte devono essere affrontati e commentati dalla controparte. | ||
| - | 8. Ciascuna parte comunica senza indugio alle proprie autorità legislative e attraverso il proprio punto focale i commenti specifici o le dichiarazioni ricevute per iscritto dalla controparte sugli atti normativi a livello centrale in corso di elaborazione o riesame da parte di tali organismi.] | + | 8. Ciascuna parte comunica senza indugio alle proprie autorità legislative e attraverso il proprio punto focale i commenti specifici o le dichiarazioni ricevute per iscritto dalla controparte sugli atti normativi a livello centrale in corso di elaborazione o riesame da parte di tali organismi.**]** |
| === [Articolo X.20:] [UE: Tempistiche per lo scambio in materia di regolamentazione === | === [Articolo X.20:] [UE: Tempistiche per lo scambio in materia di regolamentazione === | ||
| Linea 271: | Linea 248: | ||
| 1. Gli scambi in materia regolamentare su atti normativi pianificati o in vigore a livello centrale, disciplinati ai sensi dell' | 1. Gli scambi in materia regolamentare su atti normativi pianificati o in vigore a livello centrale, disciplinati ai sensi dell' | ||
| - | 2. Per quanto concerne gli atti normativi previsti a livello centrale, gli scambi in materia di regolamentazione possono avvenire in ogni fase della loro predisposizione2. Gli scambi possono protrarsi fino all' | + | 2. Per quanto concerne gli atti normativi previsti a livello centrale, gli scambi in materia di regolamentazione possono avvenire in ogni fase della loro predisposizione((**[UE: |
| - | 3. Gli scambi normativi non inficiano il diritto di regolamentare tempestivamente, | + | 3. Gli scambi normativi non inficiano il diritto di regolamentare tempestivamente, |
| === [Articolo X.21:] [UE: Promozione della compatibilità in materia di regolamentazione === | === [Articolo X.21:] [UE: Promozione della compatibilità in materia di regolamentazione === | ||
| - | 1. Il presente articolo si applica agli ambiti regolamentari in cui è possibile ottenere un beneficio per entrambe le parti senza | + | 1. Il presente articolo si applica agli ambiti regolamentari in cui è possibile ottenere un beneficio per entrambe le parti senza pregiudicare il conseguimento di legittimi obiettivi di politica pubblica come stabilito nell' |
| - | + | ||
| - | 2**[UE**: Per maggiore certezza è possibile avviare un dialogo successivamente alla comunicazione della parte disciplinante della propria intenzione di procedere alla regolamentazione mediante pubblicazione dell' | + | |
| - | + | ||
| - | pregiudicare il conseguimento di legittimi obiettivi di politica pubblica come stabilito nell' | + | |
| 2. Se ai sensi dell' | 2. Se ai sensi dell' | ||
| - | a) riconoscimento reciproco dell' | + | * a) riconoscimento reciproco dell' |
| - | obiettivi di politica pubblica perseguiti da entrambe le parti; | + | |
| - | + | | |
| - | b) armonizzazione degli atti normativi, o dei loro elementi essenziali, con: | + | |
| - | + | | |
| - | i) l' | + | |
| - | + | ||
| - | ii) ravvicinamento delle normative e delle procedure su base bilaterale, o | + | |
| - | + | ||
| - | c) semplificazione degli atti normativi in linea con i principi e gli orientamenti legali o amministrativi condivisi. | + | |
| 3. Le proposte di cui al paragrafo 1 devono essere debitamente giustificate, | 3. Le proposte di cui al paragrafo 1 devono essere debitamente giustificate, | ||
| Linea 308: | Linea 276: | ||
| === [Articolo X.23:] [UE: Istituzione dell' | === [Articolo X.23:] [UE: Istituzione dell' | ||
| - | 1. Le parti istituiscono un organo di cooperazione in materia di regolamentazione (di seguito " | + | 1. Le parti istituiscono un organo di cooperazione in materia di regolamentazione (di seguito " |
| - | {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi – da individuare} di questo accordo. | + | |
| 2. L' | 2. L' | ||
| - | a) preparare e pubblicare un Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione che rispecchi le priorità comuni delle parti e i risultati delle iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione passata o in essere secondo la sezione III del presente capitolo, comprese le informazioni sul seguito dato alle priorità comuni individuate, | + | * a) preparare e pubblicare un Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione che rispecchi le priorità comuni delle parti e i risultati delle iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione passata o in essere secondo la sezione III del presente capitolo, comprese le informazioni sul seguito dato alle priorità comuni individuate, |
| - | + | | |
| - | b) monitorare l' | + | |
| - | {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi} di questo accordo, e comunicare all' | + | |
| - | + | | |
| - | c) {Variabile sulla preparazione tecnica delle proposte per l' | + | |
| - | + | | |
| - | d) prendere in considerazione nuove iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione in base al contributo | + | |
| - | di ciascuna parte o delle loro parti interessate, | + | |
| - | + | ||
| - | e) predisporre iniziative o proposte congiunte di strumenti normativi internazionali ai sensi dell' | + | |
| - | + | ||
| - | f) garantire la trasparenza della cooperazione normativa fra le parti; | + | |
| - | + | ||
| - | g) analizzare ogni altra questione relativa all' | + | |
| - | {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi} sollevate da una parte. | + | |
| 3. Come stabilito nel paragrafo 2, nel campo dei servizi finanziari tali funzioni sono svolte dal {Forum congiunto UE/USA per la regolamentazione finanziaria (FRF)} che garantisce che l' | 3. Come stabilito nel paragrafo 2, nel campo dei servizi finanziari tali funzioni sono svolte dal {Forum congiunto UE/USA per la regolamentazione finanziaria (FRF)} che garantisce che l' | ||
| Linea 336: | Linea 295: | ||
| 5. L' | 5. L' | ||
| - | 6. {Variabile – disposizioni sull' | + | 6. {Variabile – disposizioni sull' |
| === [Articolo X.24:] [UE: Partecipazione delle parti interessate === | === [Articolo X.24:] [UE: Partecipazione delle parti interessate === | ||
| Linea 342: | Linea 301: | ||
| 1. L' | 1. L' | ||
| - | 2. I copresidenti dell' | + | 2. I copresidenti dell' |
| - | copresidenti dei gruppi di contatto della società civile, compresa una rappresentanza equilibrata di associazioni di imprenditori, | + | 3. Ciascuna parte provvede a offrire alle parti interessate la possibilità di inviare opinioni generali e osservazioni o di presentare all' |
| - | + | ||
| - | 3. Ciascuna parte provvede a offrire alle parti interessate la possibilità di inviare opinioni generali e osservazioni o di presentare all' | + | |
| === [Articolo 25:] [UE: Composizione e norme procedurali === | === [Articolo 25:] [UE: Composizione e norme procedurali === | ||
| - | 1. L' | + | 1. L' |
| 2. Ciascuna parte nomina i propri rappresentanti presso l’organo di coordinamento entro il (data) e fornisce le relative informazioni e dati di contatto. | 2. Ciascuna parte nomina i propri rappresentanti presso l’organo di coordinamento entro il (data) e fornisce le relative informazioni e dati di contatto. | ||
| - | 3. {Variabile per disposizioni più dettagliate sulla composizione e il regolamento interno dell' | + | 3. {Variabile per disposizioni più dettagliate sulla composizione e il regolamento interno dell' |
| - | di coordinamento}.] | + | |
| === [USA: Allegato X-A === | === [USA: Allegato X-A === | ||
| - | Si intende per decisione amministrativa definitiva, | + | Si intende per **decisione amministrativa definitiva**, |
| - | a) per gli Stati Uniti: una norma definitiva (come definito di seguito); e | + | * a) per gli Stati Uniti: una norma definitiva (come definito di seguito); e |
| + | * b) per la parte UE: | ||
| + | * i) una proposta di regolamento della Commissione europea (come definita di seguito), comprese quelle presentate al Parlamento europeo, al Consiglio o ai rappresentanti delle commissioni interessate degli Stati membri; o | ||
| + | * {ii) un regolamento definitivo (come definito di seguito) di uno Stato membro dell' | ||
| - | b) per la parte UE: | + | si intende |
| - | i) una proposta | + | * a) per gli Stati Uniti, |
| + | * b) per la parte UE | ||
| + | * i) a livello UE, un regolamento, una direttiva, un atto esecutivo o delegato, {ai sensi degli articoli 288, 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell' | ||
| + | * {ii) al livello di Stato membro dell' | ||
| - | {ii) un regolamento definitivo (come definito di seguito) di uno Stato membro dell' | + | diversa dalle misure relative a i) funzioni militari o riguardanti affari esteri, ii) gestione di un' |
| - | + | ||
| - | per norma: | + | |
| - | + | ||
| - | a) per gli Stati Uniti, una norma di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un’intera classe o categoria di persone, entità o elementi, emanate da un’autorità di regolamentazione specificata nel paragrafo 1, lettera a) dell' | + | |
| - | + | ||
| - | b) per la parte UE | + | |
| - | + | ||
| - | i) a livello UE, un regolamento, | + | |
| - | {ai sensi degli articoli 288, 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell' | + | |
| - | + | ||
| - | {ii) al livello di Stato membro dell' | + | |
| - | + | ||
| - | diversa dalle misure relative a i) funzioni militari o riguardanti affari esteri, ii) gestione di un' | + | |
| Linea 389: | Linea 338: | ||
| 1. Il presente capitolo è applicabile alle autorità di regolamentazione di entrambe le parti come segue: | 1. Il presente capitolo è applicabile alle autorità di regolamentazione di entrambe le parti come segue: | ||
| - | a) per gli Stati Uniti, tutte le agenzie al livello centrale di governo, comprese tutte le agenzie | + | * a) per gli Stati Uniti, tutte le agenzie al livello centrale di governo, comprese tutte le agenzie appartenenti al ramo esecutivo o le agenzie indipendenti, |
| - | appartenenti al ramo esecutivo o le agenzie indipendenti, | + | |
| - | + | | |
| - | b) per la parte UE: | + | |
| - | + | ||
| - | i) la Commissione europea (compresi tutti i suoi componenti) e tutte le agenzie indipendenti a livello UE che elaborano normative o forniscono dati, altre informazioni o analisi su cui si basino le normative in fieri; | + | |
| - | e | + | |
| - | + | ||
| - | {ii) tutte le agenzie o ministeri a livello centrale del governo di uno Stato membro che elaborano normative.} | + | |
| - | 2. Il presente capitolo non si applica alla legislatura di alcuna delle parti.] | + | 2. Il presente capitolo non si applica alla legislatura di alcuna delle parti.**]** |
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