ttip-leaks:concorrenza
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|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | // | ||
| - | **CAPO [ ] CONCORRENZA** | + | |
| + | **CAPO [ ]** | ||
| + | |||
| + | ==== CONCORRENZA ==== | ||
| === [UE: Articolo X.1: Principi generali] === | === [UE: Articolo X.1: Principi generali] === | ||
| - | [UE: Le Parti riconoscono l' | + | **[UE**: Le Parti riconoscono l' |
| - | [UE: Le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.] | + | **[UE**: Le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.**]** |
| === Articolo X.2 [UE: Quadro legislativo] [USA: Condotta anticoncorrenziale] === | === Articolo X.2 [UE: Quadro legislativo] [USA: Condotta anticoncorrenziale] === | ||
| - | [UE: 1. Per promuovere una concorrenza libera e senza distorsioni nei rispettivi territori,] ciascuna Parte mantiene un diritto della concorrenza in materia di antitrust e concentrazioni che affronti in maniera efficace tutte le seguenti pratiche: | + | **[UE**: 1. Per promuovere una concorrenza libera e senza distorsioni nei rispettivi territori,] ciascuna Parte mantiene un diritto della concorrenza in materia di antitrust e concentrazioni che affronti in maniera efficace tutte le seguenti pratiche: |
| - | a) gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, | + | * a) gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, |
| + | * b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante, | ||
| + | * c) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in maniera significativa la concorrenza effettiva, in particolare qualora ciò risulti dalla creazione o dal rafforzamento di una posizione dominante.**]** | ||
| - | b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante, | + | **[USA**: 1. Ciascuna Parte mantiene un diritto in materia di concorrenza((**[USA**: Per gli Stati Uniti, diritto in materia di concorrenza significa la Legge Antitrust Sherman del 1890 (15 U.S.C.A. §§ 1 et seq.), la Legge Clayton del 1914 (15 U.S.C. §§ 12-27), e la Legge della Commissione Federale per il Commercio del 1914 (15 U.S.C. §§ 41- |
| - | + | 58), con successivi emendamenti, | |
| - | c) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in maniera significativa la concorrenza effettiva, in particolare qualora ciò risulti dalla creazione o dal rafforzamento di una posizione dominante.] | + | |
| - | + | ||
| - | [USA: 1. Ciascuna Parte mantiene un diritto in materia di concorrenza | + | |
| === [UE: Articolo X.3: Attuazione] === | === [UE: Articolo X.3: Attuazione] === | ||
| - | [UE: 1. Ciascuna Parte conferisce a un' | + | **[UE**: 1. Ciascuna Parte conferisce a un' |
| - | [USA: 1. Ciascuna Parte mantiene un' | + | **[USA**: 1. Ciascuna Parte mantiene un' |
| - | [UE: 2. Le Parti applicano le rispettive norme di diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, | + | **[UE**: 2. Le Parti applicano le rispettive norme di diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, |
| - | [USA: 2. La politica di applicazione delle autorità di ciascuna Parte responsabili dell' | + | **[USA**: 2. La politica di applicazione delle autorità di ciascuna Parte responsabili dell' |
| === [USA: Articolo X.2: Equità procedurale nel diritto in materia di concorrenza === | === [USA: Articolo X.2: Equità procedurale nel diritto in materia di concorrenza === | ||
| - | 1. Ciascuna Parte garantisce, prima di imporre una sanzione o una misura correttiva nei confronti di qualsiasi persona per violazione delle norme sulla concorrenza, | + | 1. Ciascuna Parte garantisce, prima di imporre una sanzione o una misura correttiva nei confronti di qualsiasi persona per violazione delle norme sulla concorrenza, |
| - | 2. Le autorità di ciascuna Parte mantengono procedure secondo le quali sono condotte le indagini relative al diritto in materia di concorrenza. Qualora tali indagini non siano soggette a scadenze definitive, le autorità garanti della concorrenza di ciascuna Parte si adoperano per condurre le loro indagini entro un periodo di tempo ragionevole. | + | 2. Le autorità di ciascuna Parte mantengono procedure secondo le quali sono condotte le indagini relative al diritto in materia di concorrenza. Qualora tali indagini non siano soggette a scadenze definitive, le autorità garanti della concorrenza di ciascuna Parte si adoperano per condurre le loro indagini entro un periodo di tempo ragionevole. |
| - | 3. Ciascuna Parte pubblica o rende altrimenti pubblici il regolamento interno scritto e le prove che si applicano ai procedimenti esecutivi relativi alle presunte violazioni del diritto in materia di concorrenza e alla conseguente determinazione di sanzioni e misure correttive. Tale regolamento comprende le procedure di presentazione delle prove, comprese perizie se del caso, e si applica equamente a tutte le parti del procedimento. | + | 3. Ciascuna Parte pubblica o rende altrimenti pubblici il regolamento interno scritto e le prove che si applicano ai procedimenti esecutivi relativi alle presunte violazioni del diritto in materia di concorrenza e alla conseguente determinazione di sanzioni e misure correttive. Tale regolamento comprende le procedure di presentazione delle prove, comprese perizie se del caso, e si applica equamente a tutte le parti del procedimento. |
| - | 4. Ciascuna Parte fornisce alle persone soggette a sanzione o a misura correttiva per la violazione delle leggi in materia di concorrenza l' | + | 4. Ciascuna Parte fornisce alle persone soggette a sanzione o a misura correttiva per la violazione delle leggi in materia di concorrenza l' |
| - | 5. Ciascuna Parte, per questioni non penali, autorizza le proprie autorità garanti della concorrenza a risolvere le presunte violazioni volontariamente con il consenso dell' | + | 5. Ciascuna Parte, per questioni non penali, autorizza le proprie autorità garanti della concorrenza a risolvere le presunte violazioni volontariamente con il consenso dell' |
| - | 6. Qualora denunci formalmente una violazione del diritto in materia di concorrenza, | + | 6. Qualora denunci formalmente una violazione del diritto in materia di concorrenza, |
| === Articolo X.5: Cooperazione === | === Articolo X.5: Cooperazione === | ||
| - | [UE: 1. Al fine di adempiere agli obiettivi del presente accordo e di promuovere un' | + | **[UE**: 1. Al fine di adempiere agli obiettivi del presente accordo e di promuovere un' |
| - | [USA: 1. Le Parti cooperano in relazione alle rispettive politiche di attuazione e nell' | + | **[USA**: 1. Le Parti cooperano in relazione alle rispettive politiche di attuazione e nell' |
| - | [UE: 2. Al fine di agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni, | + | **[UE**: 2. Al fine di agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni, |
| - | [USA: 2. Le Parti si impegnano a mantenere un elevato livello di cooperazione e coordinamento internazionale. Le Parti riconoscono l' | + | **[USA**: 2. Le Parti si impegnano a mantenere un elevato livello di cooperazione e coordinamento internazionale. Le Parti riconoscono l' |
| - | [UE: 3. La cooperazione di cui sopra sarà sviluppata in conformità agli accordi di cooperazione UE-USA esistenti .] | + | **[UE**: 3. La cooperazione di cui sopra sarà sviluppata in conformità agli accordi di cooperazione UE-USA esistenti((**[UE**: Accordo fra le Comunità Europee e il Governo degli Stati Uniti d' |
| === Articolo X.6: Riservatezza === | === Articolo X.6: Riservatezza === | ||
| - | [UE: 1. Negli scambi di informazioni ai sensi del presente capo le Parti tengono conto dei limiti imposti dalle rispettive normative in materia di segreto professionale e commerciale, | + | **[UE**: 1. Negli scambi di informazioni ai sensi del presente capo le Parti tengono conto dei limiti imposti dalle rispettive normative in materia di segreto professionale e commerciale, |
| - | [UE: 2. Qualora una Parte comunichi informazioni in via confidenziale a norma del presente accordo, la Parte che le riceve, compatibilmente con le sue leggi e i suoi regolamenti, | + | **[UE**: 2. Qualora una Parte comunichi informazioni in via confidenziale a norma del presente accordo, la Parte che le riceve, compatibilmente con le sue leggi e i suoi regolamenti, |
| - | [USA: 1. Ciascuna Parte protegge dalla divulgazione le informazioni aziendali riservate nonché altre informazioni considerate riservate dalle sue leggi, ottenute dalle autorità garanti della concorrenza durante le indagini. Qualora l' | + | **[USA**: 1. Ciascuna Parte protegge dalla divulgazione le informazioni aziendali riservate nonché altre informazioni considerate riservate dalle sue leggi, ottenute dalle autorità garanti della concorrenza durante le indagini. Qualora l' |
| === [USA: Articolo X.3: Trasparenza === | === [USA: Articolo X.3: Trasparenza === | ||
| - | 1. Le Parti riconoscono l' | + | 1. Le Parti riconoscono l' |
| - | + | ||
| - | 2. Su richiesta dell' | + | |
| - | a) pratiche e politiche di applicazione del diritto | + | 2. Su richiesta dell' |
| - | b) esenzioni e immunità dal proprio diritto in materia di concorrenza, | + | * a) pratiche e politiche di applicazione del diritto in materia di concorrenza; |
| + | * b) esenzioni e immunità dal proprio diritto in materia di concorrenza, | ||
| - | 3. Ciascuna Parte garantisce che tutte le decisioni definitive che rilevano una violazione del suo diritto in materia di concorrenza siano in forma scritta e che, in questioni non penali, espongano le constatazioni di fatto e il ragionamento, | + | 3. Ciascuna Parte garantisce che tutte le decisioni definitive che rilevano una violazione del suo diritto in materia di concorrenza siano in forma scritta e che, in questioni non penali, espongano le constatazioni di fatto e il ragionamento, |
| === Articolo X.7 [UE: Clausola di revisione] [USA: Consultazioni] === | === Articolo X.7 [UE: Clausola di revisione] [USA: Consultazioni] === | ||
| - | [UE: 1. Le Parti sottopongono a verifica permanente le questioni di cui al presente capo. Ciascuna Parte può deferire tali questioni all' | + | **[UE**: 1. Le Parti sottopongono a verifica permanente le questioni di cui al presente capo. Ciascuna Parte può deferire tali questioni all' |
| - | [USA: 1. Per promuovere l' | + | **[USA**: 1. Per promuovere l' |
| - | [USA: 2. La Parte cui è stata richiesta una consultazione tiene debitamente e pienamente conto delle preoccupazioni espresse.] | + | **[USA**: 2. La Parte cui è stata richiesta una consultazione tiene debitamente e pienamente conto delle preoccupazioni espresse.**]** |
| === Articolo X.8: Risoluzione delle controversie === | === Articolo X.8: Risoluzione delle controversie === | ||
| - | [UE: 1. Alla presente sezione non si applicano le norme relative al meccanismo di risoluzione delle controverse di cui al capo/alla sezione (xx) del presente accordo.] | + | **[UE**: 1. Alla presente sezione non si applicano le norme relative al meccanismo di risoluzione delle controverse di cui al capo/alla sezione (xx) del presente accordo.**]** |
| - | [USA: 1. Nessuna delle Parti si avvale della composizione delle controversie nel quadro del presente accordo per le questioni attinenti al presente capo.] | + | **[USA**: 1. Nessuna delle Parti si avvale della composizione delle controversie nel quadro del presente accordo per le questioni attinenti al presente capo.**]** |
ttip-leaks/concorrenza.1472683087.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
