Strumenti Utente

Strumenti Sito


ttip-leaks:appalti_pubblici

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
ttip-leaks:appalti_pubblici [2016/06/08 12:59] – [Articolo X.8: Qualificazione dei fornitori] tamburteamttip-leaks:appalti_pubblici [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
-//LEGENDA - La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Poiché si tratta di "testi consolidati" al tavolo delle trattative, si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP// +//**LEGENDA** Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le **note**, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP // 
  
 **Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)** **Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)**
 +
 +**Capitolo [ ]**
 +
 +==== Appalti Pubblici ====
 +
 === Articolo X.1: Definizioni === === Articolo X.1: Definizioni ===
  
Linea 70: Linea 76:
 //Applicazione del capo// //Applicazione del capo//
  
-1. Il presente capo si applica a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati, **[UE:** in deroga all'articolo 4((vedere il documento che spiega il capitolo anti corruzione proposto dagli USA)) **]**siano essi effettuati o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente.+1. Il presente capo si applica a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati, **[UE:** in deroga all'articolo 4((Si vedano i documenti separati che chiariscono il capo anticorruzione proposto dagli Stati Uniti))**]**siano essi effettuati o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente.
  
 2. Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici: 2. Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:
Linea 303: Linea 309:
 2. Ciascuna delle Parti provvede affinché: 2. Ciascuna delle Parti provvede affinché:
  
-a) i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze nelle rispettive procedure in materia di qualifiche; nonché +  * a) i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze nelle rispettive procedure in materia di qualifiche; nonché 
-b) gli enti appaltanti, laddove mantengano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze dei propri sistemi di registrazione.+  b) gli enti appaltanti, laddove mantengano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze dei propri sistemi di registrazione.
  
 3. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, si astengono dall'adottare o dall'applicare sistemi di registrazione o procedure di qualificazione allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori di un'altra Parte al proprio appalto. **[UE**: Le informazioni sui sistemi di registrazione o sugli elenchi sono rese facilmente disponibili ai fornitori interessati. 3. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, si astengono dall'adottare o dall'applicare sistemi di registrazione o procedure di qualificazione allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori di un'altra Parte al proprio appalto. **[UE**: Le informazioni sui sistemi di registrazione o sugli elenchi sono rese facilmente disponibili ai fornitori interessati.
Linea 316: Linea 322:
 6. Nel bandire una gara d'appalto selettiva, l'ente appaltante: 6. Nel bandire una gara d'appalto selettiva, l'ente appaltante:
  
-a) pubblica un avviso di gara d'appalto contenente quanto meno le informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; nonché +  * a) pubblica un avviso di gara d'appalto contenente quanto meno le informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; nonché 
- +  b) dal decorrere dei termini dell'appalto, fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i) e notifica loro quanto specificato all'articolo X.10, paragrafo 3, lettera b).
-b) dal decorrere dei termini dell'appalto, fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i) e notifica loro quanto specificato all'articolo X.10, paragrafo 3, lettera b).+
  
 7. L'ente appaltante consente a tutti i fornitori qualificati la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisandone i criteri di selezione. **[UE**: In qualsiasi caso il numero di fornitori ammessi alla gara deve essere sufficiente a garantire la concorrenza.**]** 7. L'ente appaltante consente a tutti i fornitori qualificati la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisandone i criteri di selezione. **[UE**: In qualsiasi caso il numero di fornitori ammessi alla gara deve essere sufficiente a garantire la concorrenza.**]**
Linea 324: Linea 329:
 8. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 6, lettera a), l'ente appaltante deve garantire che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 7. 8. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 6, lettera a), l'ente appaltante deve garantire che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 7.
  
-//Elenchi ad uso ripetuto +//Elenchi ad uso ripetuto// 
-//+
 9. Gli enti appaltanti possono tenere un elenco ad uso ripetuto di fornitori, purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco: 9. Gli enti appaltanti possono tenere un elenco ad uso ripetuto di fornitori, purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:
  
-a) sia pubblicato una volta l'anno **[Stati Uniti**: in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese;**]** nonché+  * a) sia pubblicato una volta l'anno **[Stati Uniti**: in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese;**]** nonché 
 +  * b) qualora pubblicata con mezzi elettronici, sia resa costantemente disponibile mediante apposito mezzo elencato nell'allegato X.
  
-b) qualora pubblicata con mezzi elettronici, sia resa costantemente disponibile mediante apposito mezzo elencato nell'allegato X. 
 10. L'avviso di cui al paragrafo 9 comprende: 10. L'avviso di cui al paragrafo 9 comprende:
  
-a) una descrizione dei beni o servizi, o delle relative categorie, per cui l'elenco può essere utilizzato; +  * a) una descrizione dei beni o servizi, o delle relative categorie, per cui l'elenco può essere utilizzato; 
- +  b) le condizioni che i fornitori che intendono partecipare devono soddisfare per essere iscritti nell'elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori ne siano in possesso; 
-b) le condizioni che i fornitori che intendono partecipare devono soddisfare per essere iscritti nell'elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori ne siano in possesso; +  c) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la pertinente documentazione relativa all'elenco; 
- +  d) il periodo di validità dell'elenco e relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, nel caso in cui il periodo di validità non è precisato, un'indicazione di come sarà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; nonché 
-c) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la pertinente documentazione relativa all'elenco; +  e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini dell'appalto disciplinato dal presente **[UE/AAP**: accordo**] [Stati Uniti**: capo**]**.
- +
-d) il periodo di validità dell'elenco e relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, nel caso in cui il periodo di validità non è precisato, un'indicazione di come sarà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; nonché +
- +
-e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini dell'appalto disciplinato dal presente **[UE/AAP**: accordo**] [Stati Uniti**: capo**]**.+
  
 11. In deroga al paragrafo 9, elenchi a uso ripetuto avranno validità triennale. Un ente appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 9 una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione che l'avviso: 11. In deroga al paragrafo 9, elenchi a uso ripetuto avranno validità triennale. Un ente appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 9 una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione che l'avviso:
  
-a) indichi il periodo di validità e precisi che non saranno pubblicati ulteriori avvisi; nonché +  * a) indichi il periodo di validità e precisi che non saranno pubblicati ulteriori avvisi; nonché 
- +  b) sia pubblicato per via elettronica e costantemente consultabile durante il periodo di validità.
-b) sia pubblicato per via elettronica e costantemente consultabile durante il periodo di validità.+
  
 12. Un ente appaltante deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi. **[UE**: Un ente appaltante garantisce che anche la procedura utilizzata per selezionare i fornitori da un elenco a uso ripetuto per l'aggiudicazione di uno specifico appalto garantisce condizioni di concorrenza leale.**]** 12. Un ente appaltante deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi. **[UE**: Un ente appaltante garantisce che anche la procedura utilizzata per selezionare i fornitori da un elenco a uso ripetuto per l'aggiudicazione di uno specifico appalto garantisce condizioni di concorrenza leale.**]**
Linea 353: Linea 353:
 13. Laddove un fornitore non iscritto in un elenco ad uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a un appalto basato su un elenco ad uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo X.10, paragrafo 2, l'ente appaltante deve prendere in esame la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda, a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte. 13. Laddove un fornitore non iscritto in un elenco ad uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a un appalto basato su un elenco ad uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo X.10, paragrafo 2, l'ente appaltante deve prendere in esame la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda, a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.
  
-**[UE**: Appalti pubblici+**[UE**: //Appalti raggruppati//
  
 14. Il termine degli accordi contrattuali negli appalti pubblici, come accordi quadro o contratti ad aggiudicazione multipla, viene indicato nell'avviso di gara. Il termine deve essere debitamente giustificato dall'oggetto del contratto e non deve essere lasciato imprecisato. 14. Il termine degli accordi contrattuali negli appalti pubblici, come accordi quadro o contratti ad aggiudicazione multipla, viene indicato nell'avviso di gara. Il termine deve essere debitamente giustificato dall'oggetto del contratto e non deve essere lasciato imprecisato.
Linea 359: Linea 359:
 15. I criteri di aggiudicazione del contratto devono essere specificati nell'avviso di gara. Qualora non tutti i termini dell'aggiudicazione del contratto siano noti al momento della pubblicazione, i criteri di aggiudicazione dovranno essere successivamente comunicati a tutti gli operatori economici che fanno parte dell'accordo contrattuale sulla base del quale i contratti saranno assegnati. Per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto. I contratti saranno aggiudicati esclusivamente fra gli enti appaltanti chiaramente identificati allo scopo nel bando preliminare e fra i fornitori che erano originariamente parte dell'accordo contrattuale.**]** 15. I criteri di aggiudicazione del contratto devono essere specificati nell'avviso di gara. Qualora non tutti i termini dell'aggiudicazione del contratto siano noti al momento della pubblicazione, i criteri di aggiudicazione dovranno essere successivamente comunicati a tutti gli operatori economici che fanno parte dell'accordo contrattuale sulla base del quale i contratti saranno assegnati. Per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto. I contratti saranno aggiudicati esclusivamente fra gli enti appaltanti chiaramente identificati allo scopo nel bando preliminare e fra i fornitori che erano originariamente parte dell'accordo contrattuale.**]**
  
-**[UE**: allegati X-2 e X-3**] [Stati Uniti**: sezione B e sezione C**]**Enti+//**[UE**: allegati X-2 e X-3**] [Stati Uniti**: sezione B e sezione C**]**Enti//
  
 16. Un ente appaltante di cui **[UE**: all'allegato X-2 o X-3**] [Stati Uniti**: alla sezione B o C dell'integrazione di una Parte**]** può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto, a condizione che: 16. Un ente appaltante di cui **[UE**: all'allegato X-2 o X-3**] [Stati Uniti**: alla sezione B o C dell'integrazione di una Parte**]** può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto, a condizione che:
  
- a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 9, fornisca le informazioni di cui al paragrafo 10 nonché il maggior numero di informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, e dichiari di sostituire l'avviso di gara d'appalto oppure che solo i fornitori iscritti all'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di appalti disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; nonché +  * a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 9, fornisca le informazioni di cui al paragrafo 10 nonché il maggior numero di informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, e dichiari di sostituire l'avviso di gara d'appalto oppure che solo i fornitori iscritti all'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di appalti disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; nonché 
- +  b) l'ente trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, sempre che le informazioni siano disponibili.
-b) l'ente trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, sempre che le informazioni siano disponibili.+
  
 17. Un ente appaltante di cui **[UE**: all'allegato X-2 o X-3**] [Stati Uniti**: alla sezione B o C dell'integrazione di una Parte**]** può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 12 di partecipare a un determinato appalto, purché vi sia il tempo necessario per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione. 17. Un ente appaltante di cui **[UE**: all'allegato X-2 o X-3**] [Stati Uniti**: alla sezione B o C dell'integrazione di una Parte**]** può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 12 di partecipare a un determinato appalto, purché vi sia il tempo necessario per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.
Linea 383: Linea 382:
 2. Nello stabilire specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante, ove opportuno: 2. Nello stabilire specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante, ove opportuno:
  
-a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; nonché +  * a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; nonché 
- +  b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, **[UE**: e altri sistemi di riferimento internazionali, laddove esistenti, inclusa la tecnologia dell'informazione commerciale e i servizi di cloud computing**] [Stati Uniti/AAP**: laddove esistenti**]**, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni.
-b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, **[UE**: e altri sistemi di riferimento internazionali, laddove esistenti, inclusa la tecnologia dell'informazione commerciale e i servizi di cloud computing**] [Stati Uniti/AAP**: laddove esistenti**]**, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni.+
  
 3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive l'ente appaltante precisa, all'occorrenza, che saranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente". 3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive l'ente appaltante precisa, all'occorrenza, che saranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".
Linea 393: Linea 391:
 5. L'ente appaltante non sollecita né accetta, da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto, qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza. 5. L'ente appaltante non sollecita né accetta, da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto, qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza.
  
-6. Per garantire maggiore certezza, ciascuna Parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere**[Stati Uniti**: a)**]** la preservazione delle risorse naturali e la tutela ambientale**[Stati Uniti**: ; oppure +6. Per garantire maggiore certezza, ciascuna Parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere 
- +  * **[Stati Uniti**:a)**]** la preservazione delle risorse naturali e la tutela ambientale **[Stati Uniti**: ; oppure 
-b) il rispetto delle leggi relative ai diritti dei lavoratori internazionalmente riconosciute, definite nel capo X, articolo X (capo sulle definizioni del lavoro), nel territorio ove il bene è prodotto o il servizio è erogato.**]**+  b) il rispetto delle leggi relative ai diritti dei lavoratori internazionalmente riconosciute, definite nel capo X, articolo X (capo sulle definizioni del lavoro), nel territorio ove il bene è prodotto o il servizio è erogato.**]**
  
 **[UE**: 7. Qualora gli enti appaltanti formulino specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali o sociali, i parametri devono essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti appaltanti di aggiudicare l'appalto. **[UE**: 7. Qualora gli enti appaltanti formulino specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali o sociali, i parametri devono essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti appaltanti di aggiudicare l'appalto.
Linea 401: Linea 399:
 8. Qualora l'appalto in oggetto faccia riferimento a specifiche caratteristiche ambientali o sociali, l'ente appaltante, nell'ambito delle specifiche tecniche, può stabilire criteri o condizioni contrattuali inerenti alle prestazioni, può considerare l'utilizzo di specifiche dettagliate o, se necessario, parti di esse, come stabilito da una etichettatura specifica esistente nell'ambito dell'UE e negli Stati Uniti, a condizione che: 8. Qualora l'appalto in oggetto faccia riferimento a specifiche caratteristiche ambientali o sociali, l'ente appaltante, nell'ambito delle specifiche tecniche, può stabilire criteri o condizioni contrattuali inerenti alle prestazioni, può considerare l'utilizzo di specifiche dettagliate o, se necessario, parti di esse, come stabilito da una etichettatura specifica esistente nell'ambito dell'UE e negli Stati Uniti, a condizione che:
  
-a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto; +  * a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto; 
- +  b) esse siano basate su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori; 
-b) esse siano basate su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori; +  c) ciascun riferimento a uno standard nazionale o locale, se previsto, comprenda una dicitura del tipo "o equivalente"; 
- +  d) siano accessibili a tutte le Parti interessate.
-c) ciascun riferimento a uno standard nazionale o locale, se previsto, comprenda una dicitura del tipo "o equivalente"; +
- +
-d) siano accessibili a tutte le Parti interessate.+
  
 9. Gli enti appaltanti che esigono un'etichetta specifica devono accettare tutte le etichette equivalenti che rispondono ai requisiti indicati dagli enti appaltanti. Per i prodotti che non presentino etichetta, gli enti appaltanti devono accettare anche una documentazione tecnica del produttore o un altro mezzo di prova adeguato, qualora il fornitore sia oggettivamente impossibilitato ad ottenere l'etichetta specifica. 9. Gli enti appaltanti che esigono un'etichetta specifica devono accettare tutte le etichette equivalenti che rispondono ai requisiti indicati dagli enti appaltanti. Per i prodotti che non presentino etichetta, gli enti appaltanti devono accettare anche una documentazione tecnica del produttore o un altro mezzo di prova adeguato, qualora il fornitore sia oggettivamente impossibilitato ad ottenere l'etichetta specifica.
Linea 423: Linea 418:
 13. L'ente appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie**[UE**: formulata in modo sufficientemente chiaro e specifico per consentire ai partecipanti di determinare l'oggetto del contratto e**]** per elaborare e presentare offerte adeguate. Se non già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara fornisce una descrizione completa di quanto segue: 13. L'ente appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie**[UE**: formulata in modo sufficientemente chiaro e specifico per consentire ai partecipanti di determinare l'oggetto del contratto e**]** per elaborare e presentare offerte adeguate. Se non già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara fornisce una descrizione completa di quanto segue:
  
-a) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la valutazione di conformità, i progetti, i disegni e il materiale informativo; +  * a) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la valutazione di conformità, i progetti, i disegni e il materiale informativo; 
- +  b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni richieste per la partecipazione; 
-b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni richieste per la partecipazione; +  c) tutti i criteri di valutazione che l'ente applicherà per l'assegnazione dell'appalto **[UE**: (ivi compresi i criteri relativi agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali considerati nell'assegnazione dell'appalto)**]**, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio; 
- +  d) se l'ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti relativi alla presentazione delle informazioni con mezzi elettronici; 
-c) tutti i criteri di valutazione che l'ente applicherà per l'assegnazione dell'appalto **[UE**: (ivi compresi i criteri relativi agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali considerati nell'assegnazione dell'appalto)**]**, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio; +  e) se l'ente appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione; 
- +  f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio ed eventualmente le persone autorizzate a presenziarvi; 
-d) se l'ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti relativi alla presentazione delle informazioni con mezzi elettronici; +  g) altri termini e condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; nonché 
- +  h) eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.
-e) se l'ente appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione; +
- +
- f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio ed eventualmente le persone autorizzate a presenziarvi; +
- +
-g) altri termini e condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; nonché +
- +
-h) eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.+
  
 14. Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi. 14. Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.
Linea 445: Linea 433:
 16. Quanto prima gli enti appaltanti: 16. Quanto prima gli enti appaltanti:
  
-a) **[UE**: consentono accesso diretto e illimitato, a titolo gratuito, per via elettronica ai documenti di gara dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara e**] [Stati Uniti/AAP**: rendono disponibile la documentazione di gara in modo da**]** assicurare che i fornitori interessati abbiamo un lasso di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate; +  * a) **[UE**: consentono accesso diretto e illimitato, a titolo gratuito, per via elettronica ai documenti di gara dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara e**] [Stati Uniti/AAP**: rendono disponibile la documentazione di gara in modo da**]** assicurare che i fornitori interessati abbiamo un lasso di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate; 
- +  b) forniscono, su richiesta, la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati; nonché 
-b) forniscono, su richiesta, la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati; nonché +  c) rispondono a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti, purché tali informazioni non avvantaggino tale fornitore rispetto ai concorrenti.
- +
-c) rispondono a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti, purché tali informazioni non avvantaggino tale fornitore rispetto ai concorrenti.+
  
 //Modifiche// //Modifiche//
Linea 455: Linea 441:
 17. L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti o modifichi o ripubblichi l'avviso o la documentazione di gara, è tenuto a comunicare per iscritto tutte le citate modifiche o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati: 17. L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti o modifichi o ripubblichi l'avviso o la documentazione di gara, è tenuto a comunicare per iscritto tutte le citate modifiche o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:
  
-a) informandone, ove noti all'ente, tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o ripubblicazione e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie; nonché +  * a) informandone, ove noti all'ente, tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o ripubblicazione e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie; nonché 
- +  b) a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.
-b) a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.+
  
 ==== Articolo X.10: Termini ==== ==== Articolo X.10: Termini ====
Linea 465: Linea 450:
 1. Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l'ente appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente ad elaborare e trasmettere le domande di partecipazione e a presentare offerte valide, prendendo in considerazione fattori quali: 1. Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l'ente appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente ad elaborare e trasmettere le domande di partecipazione e a presentare offerte valide, prendendo in considerazione fattori quali:
  
-a) la natura e la complessità dell'appalto; +  * a) la natura e la complessità dell'appalto; 
- +  b) l'entità dei subappalti previsti; nonché 
-b) l'entità dei subappalti previsti; nonché +  c) i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici. Tali termini e le loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.
- +
-c) i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici. Tali termini e le loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.+
  
 //Scadenze// //Scadenze//
Linea 477: Linea 460:
 3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui: 3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:
  
-a) è stato pubblicato l'avviso di gara, nel caso di gare aperte; oppure +  * a) è stato pubblicato l'avviso di gara, nel caso di gare aperte; oppure 
- +  b) l'ente appaltante comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare selettive, indipendentemente dal fatto che si avvalga o no di un elenco a uso ripetuto.
-b) l'ente appaltante comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare selettive, indipendentemente dal fatto che si avvalga o no di un elenco a uso ripetuto.+
  
 4. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito in conformità del paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nei casi in cui: 4. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito in conformità del paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nei casi in cui:
  
-a) l'ente appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo X.6, paragrafo 4, che contiene: +  * a) l'ente appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo X.6, paragrafo 4, che contiene: 
- +    i) una descrizione dell'appalto; 
-i) una descrizione dell'appalto; +    ii) le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione; 
- +    iii) una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto; 
-ii) le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione; +    iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; nonché 
- +    v) il maggior numero di informazioni disponibili previste per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo X.6, paragrafo 2; 
-iii) una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto; +  b) l'ente appaltante, **[UE**: per appalti rinnovabili**] [Stati Uniti/AAP**: nel caso di appalti rinnovabili**]**, indica in un avviso di gara d'appalto iniziale, che i termini dell'appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi, oppure 
- +  c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, i suddetti termini di cui al paragrafo 3 risultino impraticabili.
-iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; nonché +
- +
-v) il maggior numero di informazioni disponibili previste per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo X.6, paragrafo 2; +
- +
-b) l'ente appaltante, **[UE**: per appalti rinnovabili**] [Stati Uniti/AAP**: nel caso di appalti rinnovabili**]**, indica in un avviso di gara d'appalto iniziale, che i termini dell'appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi, oppure +
- +
-c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, i suddetti termini di cui al paragrafo 3 risultino impraticabili.+
  
 5. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 di 5 giorni in una delle seguenti circostanze: 5. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 di 5 giorni in una delle seguenti circostanze:
  
-a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato con mezzi elettronici; +  * a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato con mezzi elettronici; 
- +  b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile con mezzi elettronici dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara; nonché 
-b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile con mezzi elettronici dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara; nonché +  c) l'ente riceve le offerte per via elettronica.
- +
-c) l'ente riceve le offerte per via elettronica.+
  
 6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in alcun caso risultare in una riduzione dei termini ultimi **[UE**: stabilito nel**] [Stati Uniti/AAP**: di cui al**]** paragrafo 3 inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara. 6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in alcun caso risultare in una riduzione dei termini ultimi **[UE**: stabilito nel**] [Stati Uniti/AAP**: di cui al**]** paragrafo 3 inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara.
Linea 517: Linea 490:
 1. Una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative: 1. Una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:
  
-a) qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo X.6, paragrafo 2; oppure +  * a) qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo X.6, paragrafo 2; oppure 
- +  b) quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara.
-b) quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara.+
  
 2. Gli enti appaltanti: 2. Gli enti appaltanti:
  
-a) provvedono affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara; nonché+  * a) provvedono affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara; nonché 
 +  * b) una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori partecipanti possono presentare offerte nuove o modificate.
  
-b) una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori partecipanti possono presentare offerte nuove o modificate. 
  
 ==== Articolo X.12: Procedure di gara a trattativa privata ==== ==== Articolo X.12: Procedure di gara a trattativa privata ====
Linea 531: Linea 503:
 1. Gli enti appaltanti, purché non ricorrano alla presente disposizione allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra Parte o da proteggere i fornitori nazionali, possono ricorrere a procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare [gli articoli da X.6 a X.8, X.9 (paragrafi da 13 a 17), X.10, X.11, X.13 e X.14] solo nelle seguenti circostanze: 1. Gli enti appaltanti, purché non ricorrano alla presente disposizione allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra Parte o da proteggere i fornitori nazionali, possono ricorrere a procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare [gli articoli da X.6 a X.8, X.9 (paragrafi da 13 a 17), X.10, X.11, X.13 e X.14] solo nelle seguenti circostanze:
  
-a) in cui: +  * a) in cui: 
- +    i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione; 
-i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione; +    ii) nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara; 
- +    iii) nessun fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione; oppure 
-ii) nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara; +    iv) le offerte pervenute presentino un carattere collusivo; sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali; 
- +  b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostituibili per i seguenti motivi: 
-iii) nessun fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione; oppure +    i) la prestazione richiesta è un'opera d'arte; 
- +    ii) è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; oppure 
-iv) le offerte pervenute presentino un carattere collusivo; sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali; +    iii) a causa della mancanza di concorrenza per motivi tecnici; 
- +  c) nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni o servizi qualora la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore: 
-b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostituibili per i seguenti motivi: +    i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, software, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; nonché 
- +    ii) arrechi all'ente appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 
-i) la prestazione richiesta è un'opera d'arte; +  d) entro i limiti di quanto strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive; 
- +  e) per i beni acquistati sul mercato delle materie prime; 
-ii) è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; oppure +  f) se l'ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo o di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o fornitura in quantità a standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; 
- +  g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; oppure 
-iii) a causa della mancanza di concorrenza per motivi tecnici; +  h) se l'appalto è assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che: 
- +    i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; nonché 
-c) nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni o servizi qualora la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore: +    ii) i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente per l'assegnazione del contratto di progettazione al vincitore.
- +
-i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, software, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; nonché +
- +
-ii) arrechi all'ente appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; +
- +
-d) entro i limiti di quanto strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive; +
- +
-e) per i beni acquistati sul mercato delle materie prime; +
- +
-f) se l'ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo o di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o fornitura in quantità a standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; +
- +
-g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; oppure +
- +
-h) se l'appalto è assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che: +
- +
-i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; nonché +
- +
-ii) i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente per l'assegnazione del contratto di progettazione al vincitore.+
  
 2. L'ente appaltante prepara una relazione scritta su ciascun appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione dovrà contenere il nome dell'ente appaltante, il valore e la tipologia dei beni o servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che giustificano il ricorso alla procedura di gara a trattativa limitata. 2. L'ente appaltante prepara una relazione scritta su ciascun appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione dovrà contenere il nome dell'ente appaltante, il valore e la tipologia dei beni o servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che giustificano il ricorso alla procedura di gara a trattativa limitata.
Linea 575: Linea 529:
 Se intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta, l'ente appaltante comunica a ciascun partecipante: Se intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta, l'ente appaltante comunica a ciascun partecipante:
  
-a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica; +  * a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica; 
- +  b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell'offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l'appalto sia assegnato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa; nonché 
-b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell'offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l'appalto sia assegnato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa; nonché +  c) altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta.
- +
-c) altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta.+
  
 ==== Articolo X.14: Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti ==== ==== Articolo X.14: Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti ====
Linea 597: Linea 549:
 5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato: 5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:
  
-a) l'offerta **[UE**: economicamente**]** più vantaggiosa; oppure +  * a) l'offerta **[UE**: economicamente**]** più vantaggiosa; oppure 
- +  b) se il prezzo è l'unico criterio, quella al prezzo più basso.
-b) se il prezzo è l'unico criterio, quella al prezzo più basso.+
  
 6. L'ente appaltante che riceva un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto. 6. L'ente appaltante che riceva un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.
Linea 629: Linea 580:
 2. Entro 72 giorni dall'assegnazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso in [Stati Uniti: in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese nonché] sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato elencato all'allegato X. Se l'ente pubblica l'avviso esclusivamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni: 2. Entro 72 giorni dall'assegnazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso in [Stati Uniti: in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese nonché] sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato elencato all'allegato X. Se l'ente pubblica l'avviso esclusivamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:
  
-a) una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto; +  * a) una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto; 
- +  b) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante; 
-b) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante; +  c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario; 
- +  d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto; 
-c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario; +  e) la data di aggiudicazione; nonché 
- +  f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata in conformità dell'articolo X.12, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.
-d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto; +
- +
-e) la data di aggiudicazione; nonché +
- +
-f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata in conformità dell'articolo X.12, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.+
  
 //Conservazione della documentazione e delle relazioni e tracciabilità elettronica// //Conservazione della documentazione e delle relazioni e tracciabilità elettronica//
Linea 646: Linea 592:
  
 a) la documentazione e le relazioni sulle procedure di aggiudicazione e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo X.12; nonché a) la documentazione e le relazioni sulle procedure di aggiudicazione e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo X.12; nonché
- 
 b) i dati che garantiscono l'opportuna tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici. b) i dati che garantiscono l'opportuna tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.
-Raccolta e comunicazione delle statistiche+ 
 +//Raccolta e comunicazione delle statistiche//
  
 **[[UE**: 4. Le Parti collaborano su tutte le questioni che riguardano la condivisione dei dati richiesti dall'AAP. Ciascuna delle Parti concorda di comunicare all'altra i dati statistici disponibili e comparabili relativi all'appalto oggetto del presente capo. In tale contesto, le Parti devono impegnarsi a sviluppare un metodo comune per la raccolta di statistiche e per la standardizzazione della classificazione dei dati statistici.**]** **[[UE**: 4. Le Parti collaborano su tutte le questioni che riguardano la condivisione dei dati richiesti dall'AAP. Ciascuna delle Parti concorda di comunicare all'altra i dati statistici disponibili e comparabili relativi all'appalto oggetto del presente capo. In tale contesto, le Parti devono impegnarsi a sviluppare un metodo comune per la raccolta di statistiche e per la standardizzazione della classificazione dei dati statistici.**]**
Linea 666: Linea 612:
 **[UE/AAP**: 3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per le Parti, e per i relativi enti appaltanti, autorità o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione: **[UE/AAP**: 3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per le Parti, e per i relativi enti appaltanti, autorità o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione:
  
-a) ostacoli l'applicazione della legge; +  * a) ostacoli l'applicazione della legge; 
- +  b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori; 
-b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori; +  c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; oppure 
- +  d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.**]**
-c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; oppure +
- +
-d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.**]**+
  
 ==== Articolo X.17: Procedure nazionali di ricorso ==== ==== Articolo X.17: Procedure nazionali di ricorso ====
Linea 678: Linea 621:
 1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare: 1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare:
  
-auna violazione delle disposizioni di cui al presente capo; oppure +  * {auna violazione delle disposizioni di cui al presente capo; oppure 
- +  b) nei casi in cui l'ordinamento nazionale della Parte non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una Parte
-b) nei casi in cui l'ordinamento nazionale della Parte non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una Parte, che si verifichino nel contesto di un appalto disciplinato nell'ambito del quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse+
  
-**[[UE**: e che abbia rischiato o stia rischiando di essere danneggiato da una violazione asserita.**]** Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.+che si verifichino nel contesto di un appalto disciplinato nell'ambito del quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse **[[UE**: e che abbia rischiato o stia rischiando di essere danneggiato da una violazione asserita.**]** Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.
  
 **[[UE**: 2. Le Parti garantiscono che in caso di ricorso da parte di un fornitore, l'organo competente per i ricorsi possa esaminare le decisioni prese dai loro rispettivi enti appaltanti per stabilire se un determinato appalto rientri nell'ambito di applicazione del presente capo.**]** **[[UE**: 2. Le Parti garantiscono che in caso di ricorso da parte di un fornitore, l'organo competente per i ricorsi possa esaminare le decisioni prese dai loro rispettivi enti appaltanti per stabilire se un determinato appalto rientri nell'ambito di applicazione del presente capo.**]**
Linea 688: Linea 630:
 3. Se un fornitore contesta **[UE**: una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1**]** nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha, o ha avuto, un interesse **[UE**: e di essere stato danneggiato da una violazione asserita**] [Stati Uniti/AAP**: e qualora si sia verificata una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1**]**, la Parte dell'ente appaltante che conduce l'appalto deve incoraggiare il fornitore ricorrente a cercare una soluzione in consultazione con l'ente. L'ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i ricorsi in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giuridico. 3. Se un fornitore contesta **[UE**: una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1**]** nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha, o ha avuto, un interesse **[UE**: e di essere stato danneggiato da una violazione asserita**] [Stati Uniti/AAP**: e qualora si sia verificata una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1**]**, la Parte dell'ente appaltante che conduce l'appalto deve incoraggiare il fornitore ricorrente a cercare una soluzione in consultazione con l'ente. L'ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i ricorsi in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giuridico.
  
-**[UE**: 4. Le Parti devono rendere accessibili le informazioni sulle procedure di ricorso. A ciascun fornitore dovranno essere comunicate le informazioni pertinenti alla presentazione di un ricorso e i casi in cui sia previsto. A ciascun fornitore è inoltre concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.**] [Stati Uniti/AAP**: 4. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.**]**+**[UE**: 4. Le Parti devono rendere accessibili le informazioni sulle procedure di ricorso. A ciascun fornitore dovranno essere comunicate le informazioni pertinenti alla presentazione di un ricorso e i casi in cui sia previsto. A ciascun fornitore è inoltre concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.**] 
 + 
 +[Stati Uniti/AAP**: 4. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.**]**
  
 5. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, cui compete ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato. **[UE**: Tutte le fasi della procedura di ricorso sono assoggettate al sistema legislativo nazionale. Nel caso in cui una Parte abbia designato un'autorità amministrativa imparziale, la Parte stessa deve garantire che: 5. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, cui compete ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato. **[UE**: Tutte le fasi della procedura di ricorso sono assoggettate al sistema legislativo nazionale. Nel caso in cui una Parte abbia designato un'autorità amministrativa imparziale, la Parte stessa deve garantire che:
  
-a) la nomina dei membri e la cessazione del loro mandato sono soggette a condizioni uguali a quelle applicabili alle autorità giudiziarie per quanto riguarda l'autorità responsabile della loro nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità; +  * a) la nomina dei membri e la cessazione del loro mandato sono soggette a condizioni uguali a quelle applicabili alle autorità giudiziarie per quanto riguarda l'autorità responsabile della loro nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità; 
- +  b) almeno il Presidente di detta autorità amministrativa imparziale vanti le stesse qualifiche professionali e legali delle autorità giudiziarie.**]**
-b) almeno il Presidente di detta autorità amministrativa imparziale vanti le stesse qualifiche professionali e legali delle autorità giudiziarie.**]**+
  
 6. Quando un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 5 esamina inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso. 6. Quando un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 5 esamina inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.
Linea 700: Linea 643:
 7. Ciascuna Parte provvede affinché la decisione di un organo di ricorso diverso da un tribunale sia soggetta a controllo giudiziario o offra garanzie procedurali atte ad assicurare: 7. Ciascuna Parte provvede affinché la decisione di un organo di ricorso diverso da un tribunale sia soggetta a controllo giudiziario o offra garanzie procedurali atte ad assicurare:
  
-a) che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; +  * a) che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; 
- +  b) che alle parti in causa (di seguito "i partecipanti") sia riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al medesimo; 
-b) che alle parti in causa (di seguito "i partecipanti") sia riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al medesimo; +  c) ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati; 
- +  d) ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi del procedimento; 
-c) ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati; +  e) che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; nonché 
- +  f) che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione di ciascuna decisione o raccomandazione.
-d) ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi del procedimento; +
- +
-e) che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; nonché +
- +
-f) che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione di ciascuna decisione o raccomandazione.+
  
 **[UE**: 8. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Se del caso, in situazioni debitamente giustificate, tali misure ad interim possono non essere garantite. Le ragioni di una decisione negativa devono essere motivate per iscritto.**]** **[UE**: 8. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Se del caso, in situazioni debitamente giustificate, tali misure ad interim possono non essere garantite. Le ragioni di una decisione negativa devono essere motivate per iscritto.**]**
Linea 716: Linea 654:
 **[Stati Uniti/AAP**: 8. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono: **[Stati Uniti/AAP**: 8. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono:
  
-a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto nonché +  * a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto nonché 
- +  b) nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.**]**
-b) nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.**]**+
  
 **[UE**: 9. nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono: **[UE**: 9. nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono:
  
-a) misure correttive costituite da: +  * a) misure correttive costituite da: 
- +    i) l'eliminazione o la garanzia dell'eliminazione delle decisioni prese illegalmente da un ente appaltatore, compresa la rimozione di specifiche tecniche, economiche o finanziarie di natura discriminatoria contenute nell'invito alla presentazione delle offerte, nei documenti contrattuali, o in qualsiasi altro documento relativo alla procedura di gara e, nel caso in cui gli enti siano quelli descritti nell'allegato X-3, l'adozione di ogni altra misura atta a rimediare alla violazione del presente capo, in particolare al fine di pagare una determinata somma fino a quando non sia stato posto rimedio alla violazione; 
-i) l'eliminazione o la garanzia dell'eliminazione delle decisioni prese illegalmente da un ente appaltatore, compresa la rimozione di specifiche tecniche, economiche o finanziarie di natura discriminatoria contenute nell'invito alla presentazione delle offerte, nei documenti contrattuali, o in qualsiasi altro documento relativo alla procedura di gara e, nel caso in cui gli enti siano quelli descritti nell'allegato X-3, l'adozione di ogni altra misura atta a rimediare alla violazione del presente capo, in particolare al fine di pagare una determinata somma fino a quando non sia stato posto rimedio alla violazione; +    ii) nel caso in cui un contratto sia stato concluso da un ente appaltante, il contratto viene dichiarato inefficace.
- +
-ii) nel caso in cui un contratto sia stato concluso da un ente appaltante, il contratto viene dichiarato inefficace.+
  
 10. Qualora un contratto sia stato concluso in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 9, le Parti possono stabilire che le misure previste ai commi (i) e (ii) non siano disponibili: compensazione per la perdita o i danni subiti. 10. Qualora un contratto sia stato concluso in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 9, le Parti possono stabilire che le misure previste ai commi (i) e (ii) non siano disponibili: compensazione per la perdita o i danni subiti.
Linea 732: Linea 667:
 11. Un contratto viene dichiarato inefficace ai sensi del paragrafo 9, comma (ii) in uno qualsiasi dei seguenti casi: 11. Un contratto viene dichiarato inefficace ai sensi del paragrafo 9, comma (ii) in uno qualsiasi dei seguenti casi:
  
-a) l'ente appaltante ha aggiudicato l'appalto ai sensi di una gara a trattativa privata senza che ciò fosse possibile in base a quanto previsto dall'articolo X.12; +  * a) l'ente appaltante ha aggiudicato l'appalto ai sensi di una gara a trattativa privata senza che ciò fosse possibile in base a quanto previsto dall'articolo X.12; 
- +  b) qualora l'ente appaltante abbia concluso un contratto senza osservare i termini di sospensione obbligatori di cui al paragrafo 9 e tale violazione abbia impedito al fornitore interessato di presentare ricorso prima della conclusione del contratto, e l'organo competente per i ricorsi abbia rilevato una violazione del presente capo diversa dal mancato rispetto dei termini di sospensione.
-b) qualora l'ente appaltante abbia concluso un contratto senza osservare i termini di sospensione obbligatori di cui al paragrafo 9 e tale violazione abbia impedito al fornitore interessato di presentare ricorso prima della conclusione del contratto, e l'organo competente per i ricorsi abbia rilevato una violazione del presente capo diversa dal mancato rispetto dei termini di sospensione.+
  
 12. Ciascuna della Parti può prevedere che l'organo competente per i ricorsi possa decidere che l'inefficacia non sia applicabile qualora l'organo competente valuti che in ragione del prevalente interesse generale il contratto debba essere mantenuto. 12. Ciascuna della Parti può prevedere che l'organo competente per i ricorsi possa decidere che l'inefficacia non sia applicabile qualora l'organo competente valuti che in ragione del prevalente interesse generale il contratto debba essere mantenuto.
Linea 756: Linea 690:
 5. Qualora l'altra Parte formuli un'obiezione ("Parte che obietta") alla notifica presentata dalla Parte che apporta modifiche, entrambe le Parti cercheranno di addivenire ad una soluzione dell'obiezione mediante consultazioni bilaterali. Nel corso di tali consultazioni le Parti dovranno considerare: 5. Qualora l'altra Parte formuli un'obiezione ("Parte che obietta") alla notifica presentata dalla Parte che apporta modifiche, entrambe le Parti cercheranno di addivenire ad una soluzione dell'obiezione mediante consultazioni bilaterali. Nel corso di tali consultazioni le Parti dovranno considerare:
  
-a) la prova relativa all'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato su un appalto disciplinato di un ente, in caso di notifica ai sensi del paragrafo 2; +  * a) la prova relativa all'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato su un appalto disciplinato di un ente, in caso di notifica ai sensi del paragrafo 2; 
- +  b) la prova che la modifica proposta non influisce sul campo di applicazione, nel caso di una 
-b) la prova che la modifica proposta non influisce sul campo di applicazione, nel caso di una +  notifica ai sensi del paragrafo 3; nonché 
-notifica ai sensi del paragrafo 3; nonché +  c) qualsiasi richiesta inerente la necessità o il livello dell'adeguamento compensativo derivante dalle modifiche notificate ai sensi del paragrafo 1. Tali adeguamenti posso essere rappresentati da un ampliamento del campo di applicazione della compensazione effettuato dalla Parte che apporta modifiche oppure dal ritiro di un equivalente campo di applicazione effettuato dalla Parte che obbietta, allo scopo di mantenere un equilibrio fra diritti e gli obblighi nonché un livello comparabile del campo di applicazione concordato ai sensi del presente capo.
- +
-c) qualsiasi richiesta inerente la necessità o il livello dell'adeguamento compensativo derivante dalle modifiche notificate ai sensi del paragrafo 1. Tali adeguamenti posso essere rappresentati da un ampliamento del campo di applicazione della compensazione effettuato dalla Parte che apporta modifiche oppure dal ritiro di un equivalente campo di applicazione effettuato dalla Parte che obbietta, allo scopo di mantenere un equilibrio fra diritti e gli obblighi nonché un livello comparabile del campo di applicazione concordato ai sensi del presente capo.+
  
 6. Qualora la Parte che obietta ritenga che, a seguito delle consultazioni bilaterali previste al paragrafo 5: 6. Qualora la Parte che obietta ritenga che, a seguito delle consultazioni bilaterali previste al paragrafo 5:
  
-a) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera a), il controllo o l'influenza da parte dello Stato su un appalto disciplinato da parte di un ente non sia stato efficacemente eliminato; +  * a) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera a), il controllo o l'influenza da parte dello Stato su un appalto disciplinato da parte di un ente non sia stato efficacemente eliminato; 
- +  b) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera b), una modifica non sia in linea con i criteri di cui al paragrafo 3 e condizioni il campo di applicazione e dovrebbe essere quindi soggetta ad adeguamenti compensativi; e/o 
-b) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera b), una modifica non sia in linea con i criteri di cui al paragrafo 3 e condizioni il campo di applicazione e dovrebbe essere quindi soggetta ad adeguamenti compensativi; e/o+  * c) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera c), qualora gli adeguamenti compensativi proposti nel corso delle consultazioni tra le Parti non siano adeguati al fine di mantenere un livello comparabile del campo di applicazione concordato
  
-c) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera c), qualora gli adeguamenti compensativi proposti nel corso delle consultazioni tra le Parti non siano adeguati al fine di mantenere un livello comparabile del campo di applicazione concordato, le Parti possono adire il meccanismo di risoluzione delle controversie ai sensi del capo dell'accordo.+le Parti possono adire il meccanismo di risoluzione delle controversie ai sensi del capo dell'accordo.
  
 //Attuazione// //Attuazione//
Linea 775: Linea 707:
 7. Le modifiche proposte entrano in vigore esclusivamente se: 7. Le modifiche proposte entrano in vigore esclusivamente se:
  
-a) l'altra Parte non ha inviato alla Parte che apporta modifiche un'obiezione scritta alla modifica proposta entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica relativa alle modifiche proposte; +  * a) l'altra Parte non ha inviato alla Parte che apporta modifiche un'obiezione scritta alla modifica proposta entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica relativa alle modifiche proposte; 
- +  b) le Parti hanno raggiunto un accordo a seguito di debite consultazioni ai sensi del paragrafo 6; oppure 
-b) le Parti hanno raggiunto un accordo a seguito di debite consultazioni ai sensi del paragrafo 6; oppure +  c) l'obiezione è stata risolta ricorrendo al meccanismo di risoluzione delle controversie ai sensi del paragrafo 6.]
- +
-c) l'obiezione è stata risolta ricorrendo al meccanismo di risoluzione delle controversie ai sensi del paragrafo 6.]+
  
 **[Stati Uniti**: 1. Ai sensi del presente capo, una Parte può apportare rettifiche di natura puramente formale al proprio campo di applicazione oppure correzioni di minore importanza alle proprie integrazioni nell'allegato X, a patto che l'altra Parte ne sia notificata per iscritto e che l'altra Parte non formuli obiezioni per iscritto entro 30 giorni dalla data di notifica. La Parte che apporta tali rettifiche o correzioni di minore importanza non è tenuta a riconoscere adeguamenti compensativi all'altra Parte. **[Stati Uniti**: 1. Ai sensi del presente capo, una Parte può apportare rettifiche di natura puramente formale al proprio campo di applicazione oppure correzioni di minore importanza alle proprie integrazioni nell'allegato X, a patto che l'altra Parte ne sia notificata per iscritto e che l'altra Parte non formuli obiezioni per iscritto entro 30 giorni dalla data di notifica. La Parte che apporta tali rettifiche o correzioni di minore importanza non è tenuta a riconoscere adeguamenti compensativi all'altra Parte.
Linea 785: Linea 715:
 2. Una Parte può diversamente modificare il proprio campo di applicazione ai sensi del presente capo purché la Parte: 2. Una Parte può diversamente modificare il proprio campo di applicazione ai sensi del presente capo purché la Parte:
  
-a) presenti la notifica per iscritto all'altra Parte e l'altra Parte non formuli obiezione entro 30 giorni dalla data della notifica; nonché +  * a) presenti la notifica per iscritto all'altra Parte e l'altra Parte non formuli obiezione entro 30 giorni dalla data della notifica; nonché 
- +  b) entro 30 giorni dalla data della notifica, offra adeguamenti compensativi all'altra Parte al fine di mantenere un livello di campo di applicazione comparabile con il livello che ci sarebbe stato se non fosse stata apportata la modifica.
-b) entro 30 giorni dalla data della notifica, offra adeguamenti compensativi all'altra Parte al fine di mantenere un livello di campo di applicazione comparabile con il livello che ci sarebbe stato se non fosse stata apportata la modifica.+
  
 3. Una notifica ai sensi del paragrafo 2 comprende: 3. Una notifica ai sensi del paragrafo 2 comprende:
  
-a) per ciascuna proposta di recesso di un ente dall'allegato X in virtù del fatto che il controllo o l'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato dell'ente è stato effettivamente eliminato, la prova di tale eliminazione; oppure +  * a) per ciascuna proposta di recesso di un ente dall'allegato X in virtù del fatto che il controllo o l'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato dell'ente è stato effettivamente eliminato, la prova di tale eliminazione; oppure 
- +  b) per qualsiasi altra modifica proposta, una spiegazione della ragione della modifica proposta e le informazioni su come la modifica proposta possa eventualmente condizionare i benefici acquisiti dall'altra Parte ai sensi del presente capo.
-b) per qualsiasi altra modifica proposta, una spiegazione della ragione della modifica proposta e le informazioni su come la modifica proposta possa eventualmente condizionare i benefici acquisiti dall'altra Parte ai sensi del presente capo.+
  
 4. Una Parte non è tenuta a prevedere adeguamenti compensativi qualora le Parti concordino che la modifica proposta riguarda un ente appaltante sul quale una Parte ha efficacemente eliminato il proprio controllo o la propria influenza. Qualora una Parte formuli obiezioni all'affermazione che tale controllo o influenza dello Stato siano stati efficacemente eliminati, la Parte che obietta ha facoltà di richiedere ulteriore informazioni o consultazione allo scopo di chiarire la natura di qualsivoglia controllo o influenza da parte dello Stato e raggiungere un accordo in merito al campo di applicazione ininterrotto dell'ente appaltante, ai sensi del presente capo. 4. Una Parte non è tenuta a prevedere adeguamenti compensativi qualora le Parti concordino che la modifica proposta riguarda un ente appaltante sul quale una Parte ha efficacemente eliminato il proprio controllo o la propria influenza. Qualora una Parte formuli obiezioni all'affermazione che tale controllo o influenza dello Stato siano stati efficacemente eliminati, la Parte che obietta ha facoltà di richiedere ulteriore informazioni o consultazione allo scopo di chiarire la natura di qualsivoglia controllo o influenza da parte dello Stato e raggiungere un accordo in merito al campo di applicazione ininterrotto dell'ente appaltante, ai sensi del presente capo.
  
-5. Le Parti cercheranno di trovare una soluzione a qualsiasi obiezione ad una modifica proposta mediante consultazione.2 In tali consultazioni, le Parti considerano la modifica proposta e, nel caso di notifica ai sensi del paragrafo 3, lettera b), qualsiasi richiesta di adeguamenti compensativi, al fine di mantenere l'equilibrio fra diritti e obblighi e un livello comparabile di campo di applicazione concordato paragonabile al livello che ci sarebbe stato ai sensi del presente capo qualora non fosse intervenuta la modifica.+5. Le Parti cercheranno di trovare una soluzione a qualsiasi obiezione ad una modifica proposta mediante consultazione(([**Stati Uniti:** Per maggiore certezza, questo articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al Capitolo XX])) In tali consultazioni, le Parti considerano la modifica proposta e, nel caso di notifica ai sensi del paragrafo 3, lettera b), qualsiasi richiesta di adeguamenti compensativi, al fine di mantenere l'equilibrio fra diritti e obblighi e un livello comparabile di campo di applicazione concordato paragonabile al livello che ci sarebbe stato ai sensi del presente capo qualora non fosse intervenuta la modifica.
  
 6. [...] modifica l'allegato X allo scopo di rispecchiare qualsiasi rettifica o modifica apportata ai sensi del presente articolo.] 6. [...] modifica l'allegato X allo scopo di rispecchiare qualsiasi rettifica o modifica apportata ai sensi del presente articolo.]
Linea 805: Linea 733:
 **[UE**: Il comitato pertinente istituito ai sensi dell'articolo [...] ha facoltà di: **[UE**: Il comitato pertinente istituito ai sensi dell'articolo [...] ha facoltà di:
  
-a) approvare le modalità di presentazione dei dati statistici a norma dell'articolo X.15; +  * a) approvare le modalità di presentazione dei dati statistici a norma dell'articolo X.15; 
- +  b) avallare gli adeguamenti compensativi risultanti dalle modifiche che si ripercuotono sul campo di applicazione; 
-b) avallare gli adeguamenti compensativi risultanti dalle modifiche che si ripercuotono sul campo di applicazione; +  c) rivedere, qualora necessario, i criteri indicativi che dimostrano l'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato di un ente; 
- +  d) approvare i criteri per decidere il livello di adeguamenti compensativi del campo di applicazione; 
-c) rivedere, qualora necessario, i criteri indicativi che dimostrano l'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato di un ente; +  e) sottoporre al comitato FTA proposte volte ad approvare gli adeguamenti risultanti dalle modifiche contenute nelle disposizioni dell'AAP; 
- +  f) considerare questioni relative agli appalti pubblici che vengano riportate da una delle Parti; 
-d) approvare i criteri per decidere il livello di adeguamenti compensativi del campo di applicazione; +  g) scambiare informazioni relative ad opportunità di appalti pubblici, compresi quelli a livelli diversi dal livello centrale, disponibili in ciascuna Parte; nonché 
- +  h) trattare qualsiasi altra questione relativa al funzionamento del presente capo.]
-e) sottoporre al comitato FTA proposte volte ad approvare gli adeguamenti risultanti dalle modifiche contenute nelle disposizioni dell'AAP; +
- +
-f) considerare questioni relative agli appalti pubblici che vengano riportate da una delle Parti; +
- +
-g) scambiare informazioni relative ad opportunità di appalti pubblici, compresi quelli a livelli diversi dal livello centrale, disponibili in ciascuna Parte; nonché +
- +
-h) trattare qualsiasi altra questione relativa al funzionamento del presente capo.] +
- +
-2 **[Stati Uniti**: Per garantire maggiore certezza, nessuna delle disposizioni del presente articolo può essere interpretata allo scopo di condizionare i diritti e gli obblighi di una delle Parti ai sensi del capo XX [...].]+
  
 **[Stati Uniti**: 1. Con la presente le Parti istituiscono un comitato per gli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti. Su richiesta di una Parte, il comitato si riunisce per trattare questioni relative alla realizzazione e al funzionamento del presente capo, quali: **[Stati Uniti**: 1. Con la presente le Parti istituiscono un comitato per gli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti. Su richiesta di una Parte, il comitato si riunisce per trattare questioni relative alla realizzazione e al funzionamento del presente capo, quali:
  
-a) questioni relative ad appalti pubblici che vengano riferite da una delle Parti; +  * a) questioni relative ad appalti pubblici che vengano riferite da una delle Parti; 
- +  b) ogni altra questione relativa al funzionamento del presente capo.
-b) ogni altra questione relativa al funzionamento del presente capo.+
  
 2. Il comitato per gli appalti pubblici è costituito dal forum designato per il dialogo sulla regolamentazione delle problematiche degli appalti (Dialogue on Regulatory Procurement Issues) e il dialogo sulle problematiche degli appalti internazionali (Dialogue on International Procurement Issues) stabiliti dal Forum bilaterale per gli appalti pubblici (Bilateral Government Procurement Forum) nel 2011.] 2. Il comitato per gli appalti pubblici è costituito dal forum designato per il dialogo sulla regolamentazione delle problematiche degli appalti (Dialogue on Regulatory Procurement Issues) e il dialogo sulle problematiche degli appalti internazionali (Dialogue on International Procurement Issues) stabiliti dal Forum bilaterale per gli appalti pubblici (Bilateral Government Procurement Forum) nel 2011.]
Linea 837: Linea 755:
 ==== [Stati Uniti: Articolo X.21: Garantire l'integrità nelle pratiche di appalto ==== ==== [Stati Uniti: Articolo X.21: Garantire l'integrità nelle pratiche di appalto ====
  
-1. A norma dell'[articolo X.2 del capo sull'anticorruzione - misure per combattere la corruzione], per gli enti elencati nella sezione A, ciascuna Parte approva o mantiene procedure per dichiarare non idoneo alla partecipazione all'appalto della Parte un fornitore che la Parte abbia determinato essere coinvolto in corruzione, frode, altri atti illegali relativamente all'appalto.+1. A norma dell'[articolo X.2 del capo sull'anticorruzione((Si vedano i documenti separati che chiariscono il capo anticorruzione proposto dagli Stati Uniti)) - misure per combattere la corruzione], per gli enti elencati nella sezione A, ciascuna Parte approva o mantiene procedure per dichiarare non idoneo alla partecipazione all'appalto della Parte un fornitore che la Parte abbia determinato essere coinvolto in corruzione, frode, altri atti illegali relativamente all'appalto.
  
 2. Ciascuna Parte è tenuta a inviare ad un fornitore dell'altra Parte direttamente coinvolto in un procedimento adottato o continuato ai sensi del paragrafo 1: 2. Ciascuna Parte è tenuta a inviare ad un fornitore dell'altra Parte direttamente coinvolto in un procedimento adottato o continuato ai sensi del paragrafo 1:
  
-a) un preavviso ragionevole che tale procedimento è stato avviato, comprendente la descrizione della natura del procedimento stesso, una dichiarazione dell'autorità legale che ha avviato il procedimento, una descrizione generale delle questioni causa di controversia; nonché +  * a) un preavviso ragionevole che tale procedimento è stato avviato, comprendente la descrizione della natura del procedimento stesso, una dichiarazione dell'autorità legale che ha avviato il procedimento, una descrizione generale delle questioni causa di controversia; nonché 
- +  b) una congrua opportunità di sottoporre fatti e argomenti a sostegno della propria posizione.
-b) una congrua opportunità di sottoporre fatti e argomenti a sostegno della propria posizione.+
  
 3. Ciascuna Parte è tenuta a pubblicare i nomi dei fornitori per i quali si sia stabilita la non idoneità di cui al paragrafo 1. 3. Ciascuna Parte è tenuta a pubblicare i nomi dei fornitori per i quali si sia stabilita la non idoneità di cui al paragrafo 1.
  
-4. Una Parte ha facoltà di richiedere all'altra Parte informazioni relative al fornitore che l'altra Parte abbia dichiarato non idoneo ai sensi del paragrafo 1. La Parte che riceve tale richiesta è tenuta a fornire le informazioni relative al fornitore, ivi compresa la ragione per cui la Parte abbia dichiarato non idoneo il fornitore, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.]  +4. Una Parte ha facoltà di richiedere all'altra Parte informazioni relative al fornitore che l'altra Parte abbia dichiarato non idoneo ai sensi del paragrafo 1. La Parte che riceve tale richiesta è tenuta a fornire le informazioni relative al fornitore, ivi compresa la ragione per cui la Parte abbia dichiarato non idoneo il fornitore, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.]
- +
-3. Si vedano i documenti separati che chiariscono il capo anticorruzione proposto dagli Stati Uniti.+
ttip-leaks/appalti_pubblici.1465390763.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)