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ttip-leaks:agricoltura

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Linea 1: Linea 1:
-//**LEGENDA** - La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Poiché si tratta di "testi consolidati" al tavolo delle trattative, si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le **note**, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP //+//**LEGENDA** - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le **note**, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP // 
  
 **Capitolo [ ]** **Capitolo [ ]**
Linea 211: Linea 212:
 2. L'Unione Europea dispone che i nomi significativi sotto il profilo della viticoltura, elencati nell'allegato X, possano essere utilizzati come nomi di origine per i vini soltanto per designare vini la cui origine è indicata da tali nomi. L'Unione Europea dispone che i nomi di bevande alcoliche, elencati nell'allegato X, possano essere utilizzati come nomi di origine per le bevande alcoliche soltanto per designare bevande alcoliche la cui origine è indicata da tali nomi. \\ 2. L'Unione Europea dispone che i nomi significativi sotto il profilo della viticoltura, elencati nell'allegato X, possano essere utilizzati come nomi di origine per i vini soltanto per designare vini la cui origine è indicata da tali nomi. L'Unione Europea dispone che i nomi di bevande alcoliche, elencati nell'allegato X, possano essere utilizzati come nomi di origine per le bevande alcoliche soltanto per designare bevande alcoliche la cui origine è indicata da tali nomi. \\
  
-3. Le autorità competenti di ciascuna parte adottano provvedimenti volti a garantire che i vini e le bevande spiritose non etichettati in conformità del presente articolo non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato finché non sono etichettati conformemente al presente articolo. \\+3. Le autorità competenti di ciascuna parte adottano provvedimenti volti a garantire che i vini e le bevande alcoliche non etichettati in conformità del presente articolo non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato finché non sono etichettati conformemente al presente articolo. \\
  
 4. Oltre agli obblighi imposti dai paragrafi 1 e 3, gli Stati Uniti mantengono lo status dei nomi elencati nel titolo 27 del Code of Federal Regulations statunitense, sezione 12.31, riportati nell'allegato X, parte C, come nomi non generici significativi sotto il profilo geografico, riconosciuti come denominazioni distintive di un vino specifico di un particolare luogo o di una particolare regione dell'Unione Europea distinguibile da tutti gli altri vini, in conformità del titolo 27 del Code of Federal Regulations statunitense, sezione 4.24, lettera c), punti 1) e 3), e sezione 12.31 e successive modifiche. \\ 4. Oltre agli obblighi imposti dai paragrafi 1 e 3, gli Stati Uniti mantengono lo status dei nomi elencati nel titolo 27 del Code of Federal Regulations statunitense, sezione 12.31, riportati nell'allegato X, parte C, come nomi non generici significativi sotto il profilo geografico, riconosciuti come denominazioni distintive di un vino specifico di un particolare luogo o di una particolare regione dell'Unione Europea distinguibile da tutti gli altri vini, in conformità del titolo 27 del Code of Federal Regulations statunitense, sezione 4.24, lettera c), punti 1) e 3), e sezione 12.31 e successive modifiche. \\
Linea 252: Linea 253:
 3. Il comitato vigila sul corretto funzionamento del presente protocollo e può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso. \\ 3. Il comitato vigila sul corretto funzionamento del presente protocollo e può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso. \\
  
-4. Il comitato può modificare gli allegati del presente capitolo. Le parti possono, in particolare, modificare l'allegato X e adottare norme specifiche, alla luce della loro cooperazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, per quanto attiene alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose, compresi i requisisti di etichettatura e affini, nonché le definizioni dei prodotti e la certificazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose. \\+4. Il comitato può modificare gli allegati del presente capitolo. Le parti possono, in particolare, modificare l'allegato X e adottare norme specifiche, alla luce della loro cooperazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, per quanto attiene alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande alcoliche, compresi i requisisti di etichettatura e affini, nonché le definizioni dei prodotti e la certificazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande alcoliche. \\
  
 5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. \\ 5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. \\
ttip-leaks/agricoltura.1464796273.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)